Cassazione Penale, Ordinanza n. 01444/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati ascritti. Con quattro motivi ha censurato: la ritenuta integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la ritenuta integrazione del delitto di lesioni personali, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione rileva che tali censure riproponevano questioni già dedotte in appello e già confutate dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta logica, completa e corretta in diritto.
Norme richiamate
Norma posta a base della contestazione per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non entra nel merito della sua sussistenza perché ritiene il motivo di ricorso inammissibile in quanto ripetitivo.
Norma relativa al delitto di lesioni personali contestato insieme all'aggravante di cui all'art. 585 c.p.; la censura sul punto è dichiarata inammissibile perché già esaminata e disattesa in appello.
Richiamato quale aggravante del reato di lesioni personali contestato.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dall'imputato e non riconosciuta; la Corte non ravvisa profili nuovi rispetto a quanto già deciso in appello.
Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità invocata dal ricorrente e negata dal giudice di merito; la doglianza è ritenuta reiterativa.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende per la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, questioni già dedotte in appello e già decise con argomentazione logica e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione non procede a un nuovo esame del merito quando le censure attaccano in modo generico o meramente reiterativo la valutazione già compiuta dal giudice di appello.
- La mancata concessione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti invocate non può essere utilmente censurata in cassazione se il ricorso non indica vizi autonomi della motivazione, ma si limita a sollecitare una diversa valutazione del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
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