Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32992/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/09/2022 del giudice dell'esecuzione della Corte di appello di Roma, chiedendo la rideterminazione della pena (anni 6 di reclusione e euro 18.000,00 di multa) alla luce della pronuncia costituzionale n. 40/2019 che avrebbe ridotto il minimo edittale per il reato di acquisto di cocaina da 8 a 6 anni. Denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali (artt. 666, 671 c.p.p.) e della Costituzione (art. 111) e vizio di motivazione perché, secondo il ricorrente, la nuova cornice sanzionatoria avrebbe dovuto portare a una rideterminazione favorevole della pena, come avvenuto per un coimputato.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che, al momento della commissione del reato (6/8/2006), era già in vigore la legge 21/02/2006 n.49 che fissava il minimo edittale a 6 anni, perciò la sentenza costituzionale n.40/2019 non ha avuto effetto positivo sul trattamento sanzionatorio applicato al Gizzi. Il giudice dell'esecuzione aveva inoltre osservato che il giudice della cognizione aveva fissato la pena di base oltre il minimo edittale (anni 9 e euro 30.000,00), tenuto conto della gravità della condotta e della personalità criminale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte costituzionale con la sentenza n. 40/2019 ha dichiarato illegittima la parte che prevedeva il minimo di 8 anni; tuttavia, nel caso concreto, quella declaratoria non ha effetto migliorativo per il ricorrente perché al momento del fatto il minimo era già 6 anni in forza della legge 21/02/2006 n.49

  • art. 4-bis, comma 1 lett. b), D.L. 30/12/2005 n. 272 conv. L. 21/02/2006 n. 49

    La pronuncia costituzionale n.32/2014 aveva inciso su questa norma riportando in vigore il testo antecedente (6.3.2014) che aveva rialzato temporaneamente il minimo a 8 anni per il periodo intercorrente; la Corte di cassazione ricostruisce la cronologia normativa per valutare l'effetto della successiva n.40/2019

  • sentenza Corte costituzionale n. 32 del 25/02/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una modifica che aveva riportato al periodo con minimo di 8 anni, influenzando la disciplina per il periodo 6.3.2014 - pronuncia n.40/2019

  • sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    Ha ripristinato il minimo di 6 anni per il reato in esame; la Corte di cassazione valuta l'effetto temporale di questa pronuncia e ne conclude che non favorisce il ricorrente per fatti commessi quando il minimo era già 6 anni

  • artt. 666 e 671 cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate dal ricorrente relative alla procedura di esecuzione e agli strumenti di impugnazione davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ritiene il ricorso inammissibile e non riferisce violazioni di tali norme

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie del giusto processo; la Corte non ritiene violato il diritto alla ragionevole durata o altre garanzie applicabili nel caso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e il versamento a titolo di sanzione per ricorsi infondati o inammissibili; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Per valutare l'effetto di una pronuncia costituzionale sulla pena occorre verificare il quadro normativo vigente al momento del fatto: la riduzione del minimo edittale opera solo se il nuovo parametro è più favorevole rispetto a quello applicabile al tempo del reato.
  • Se al momento della commissione del reato il minimo edittale era già pari o inferiore a quello risultante dalla successiva pronuncia costituzionale, il beneficio non può essere riconosciuto retroattivamente.
  • La rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione non è automatica: va verificato se la nuova disposizione/incidenza giurisprudenziale avrebbe effettivamente ridotto la pena concreta inflitta; se la pena di base era stata fissata sopra il minimo per motivi aggravanti, la pronuncia non comporta necessariamente una riduzione.
  • Prima di proporre ricorso per rideterminazione è fondamentale ricostruire la cronologia delle modifiche legislative e delle pronunce costituzionali per identificare la finestra temporale in cui una decisione può avere effetto favorevole.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare rischi processuali prima di impugnare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.