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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18611/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha rifiutato di riconoscere la continuazione tra i delitti accertati con quattro sentenze di condanna (fattispecie comprendenti maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, rapina, resistenza, lesioni, evasione), sostenendo che le condotte, pur in parte eterogenee, erano temporaneamente ravvicinate, commesse nella stessa area geografica e riconducibili alla stessa causa criminogena soggettiva: la tossicodipendenza. Contestava inoltre l'uso da parte del giudice di espressioni quali "stile di vita criminale" e richiamava la modifica normativa introdotta dalla L. n. 49/2006; in subordine aveva chiesto il riconoscimento parziale della continuazione tra alcuni reati

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il reato continuato si fonda sulla preventiva e unitaria ideazione (dissegno criminoso) dei reati, che deve emergere da indici esterni significativi (unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, omogeneità delle fattispecie, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti). Pur riconoscendo che lo stato di tossicodipendenza può essere elemento rilevante, la Corte ha affermato che esso non è di per sé sufficiente a provare l'unità del disegno criminoso: occorrono ulteriori elementi convergenti. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione aveva motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione richiamando, tra l'altro, il significativo iato temporale (circa tre anni) tra alcuni fatti e la natura estemporanea di altri episodi (es. evasione, resistenza) privi di preventiva unificazione progettuale. La Corte ha ritenuto la motivazione logicamente coerente e sufficiente e ha altresì respinto la censura relativa alla mancata valutazione della richiesta parziale di riconoscimento, osservando che il rigetto valeva anche con riferimento ai raggruppamenti di reati più prossimi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione emessa il 17/03/2026

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiede, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione, la verifica che i reati derivino da una medesima preventiva risoluzione criminosa; il giudice deve valutare indicazioni fattuali (temporalità, natura dei reati, modus operandi, sistematicità, abitudini di vita) e lo stato di tossicodipendenza come elemento rilevante ma non decisivo

  • L. n. 49 del 2006

    Ha modificato la disciplina dell'art. 671 c.p.p. imponendo al giudice dell'esecuzione un maggiore approfondimento sulla sussistenza del disegno criminoso e la rilevanza dello stato di tossicodipendenza nella valutazione della continuazione

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Definisce i presupposti del reato continuato: richiede l'unità di ideazione che abbracci i diversi reati commessi; la semplice recidiva o l'abitualità non sono di per sé sufficienti a provare tale unità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede prova di una preventiva e unitaria ideazione dei reati: non basta la contiguità spazio-temporale.
  • La tossicodipendenza può essere un elemento idoneo a unificare il disegno criminoso solo se inserita in un quadro di ulteriori indici convergenti (omogeneità delle fattispecie, modus operandi, sistematicità, breve lasso temporale, partecipazione di medesimi soggetti).
  • La distanza temporale significativa tra episodi (es. anni di intervallo) tende a favorire la tesi dell'autonoma determinazione criminosa e a escludere la preventiva programmazione unitaria.
  • Condotte estemporanee o reattive (es. evasione, resistenza maturate in contesti contingenti) sono difficilmente riconducibili a un disegno criminoso unitario se non accompagnate da elementi progettuali specifici.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente e non può limitarsi a formule generiche: la valutazione degli indici è fattuale e richiede argomentazione circostanziata.
  • La parte che richiede il riconoscimento della continuazione deve offrire elementi concreti e convergenti; l'impugnazione che mira solo a una diversa valutazione degli stessi indici rischia di essere respinta in sede di legittimità.
  • È possibile chiedere il riconoscimento parziale della continuazione tra alcuni reati, ma anche questa richiesta richiede prova degli indici relativi al sottoinsieme di fatti prescelto.

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