Cassazione Civile, Ordinanza n. 34095/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: con il primo si deduceva che il provvedimento di liquidazione non era mai stato notificato o comunicato alla Procura, e che non vi era prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all'ufficio affari civili; con il secondo si contestava che il giudice di merito avesse trascurato un'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era mai avvenuta alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La censura, letta unitariamente, mirava quindi a far escludere la tardività dell'opposizione e a ritenere non decorso il termine per impugnare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente di per sé a determinare l'inammissibilità. Ha inoltre ritenuto inammissibili nel merito le doglianze, osservando che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché il destinatario ne abbia effettiva conoscenza; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l'annotazione "a visto PM" del 13 dicembre 2018 come idonea a far entrare l'atto nella sfera di conoscibilità della Procura, e aveva accertato che l'opposizione era stata proposta solo il 19 ottobre 2020, dunque ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha anche dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
definizione in camera di consiglio
utilizzato per la proposta del relatore e la definizione del ricorso in sede camerale
richiamato quale riferimento al regime di comunicazione del provvedimento, suscettibile di equipollenti purché assicuri l'effettiva conoscenza
richiamato nel combinato disposto con l'art. 136 c.p.c. per il regime delle comunicazioni del provvedimento
ritenuto applicabile al provvedimento decisorio non comunicato o notificato, con decorrenza dal deposito/pubblicazione e con conseguente tardività dell'opposizione proposta oltre il termine lungo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- L'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito essenziale del ricorso per cassazione; la sua mancanza può determinare l'inammissibilità del ricorso a prescindere dall'esame delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento può realizzarsi anche mediante forme equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché sia garantita l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non comunicati o notificati, il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione/deposito dell'atto, con conseguente tardività dell'impugnazione proposta oltre tale limite.
- Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio destinatario non sono, di per sé, idonee a escludere la conoscenza legale o comunque effettiva del provvedimento quando dagli atti risulti una modalità di trasmissione equipollente idonea a portarlo nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- In caso di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non si fa luogo alla condanna alle spese; può invece essere dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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