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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08527/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente, dopo essere stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo e collocato in mobilità, aveva chiesto il rimborso della ritenuta IRPEF applicata sull'indennità di mobilità erogata in unica soluzione e poi investita in una società cooperativa di cui era socio-lavoratore. L'Amministrazione aveva negato il rimborso nella parte riferita alle somme versate successivamente alla costituzione della cooperativa, ritenendo che l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 15, comma 1, l. n. 133/1999 valesse solo per le somme reinvestite nella costituzione ex novo di una cooperativa, non anche per il successivo aumento di capitale tramite ingresso come socio sovventore. Il contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo invece che l'esenzione spettasse anche in caso di sottoscrizione di nuovo capitale di una cooperativa già esistente, purché la somma fosse imputata a capitale e fosse soddisfatta la ratio di favorire l'attività d'impresa in forma associata dei lavoratori in mobilità. La sentenza di merito aveva accolto la tesi del contribuente, ma l'Agenzia aveva proposto appello limitatamente alla quota versata successivamente; la CGT di secondo grado aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, motivazione apparente o assente; con il secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, l. n. 223/1991 e dell'art. 15, comma 1, l. n. 133/1999, sostenendo che la normativa andasse letta in chiave teleologica e non restrittiva e che non fosse rilevante la distinzione tra socio fondatore e socio sovventore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva, non apparente né incomprensibile. Ha poi dichiarato infondato anche il secondo motivo, affermando che le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre il chiaro dato letterale. Ha quindi interpretato l'art. 15, comma 1, l. n. 133/1999 nel senso che la non imponibilità IRPEF riguarda solo la quota di indennità di mobilità reinvestita nella costituzione di una cooperativa neocostituita, non anche le somme versate successivamente per l'aumento di capitale in una cooperativa già esistente da parte di un socio sovventore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'importo previsto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, l. n. 133/1999

    "l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative"

    La non imponibilità IRPEF è limitata alla quota di indennità di mobilità reinvestita nella costituzione di una cooperativa neocostituita; non si estende al successivo aumento di capitale di una cooperativa già esistente.

  • art. 7, comma 5, l. n. 223/1991

    L'anticipazione dell'indennità di mobilità ha funzione di contributo finanziario per avviare una nuova attività lavorativa o imprenditoriale, non di prestazione di pura assistenza sociale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La censura di motivazione apparente è ammissibile solo per anomalie motivazionali che si traducano in violazione costituzionalmente rilevante del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza, motivazione apparente e violazione di legge.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato le conseguenze economiche della responsabilità aggravata, condannando il ricorrente a una somma aggiuntiva e al pagamento in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per le statuizioni consequenziali all'esito del giudizio definito in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 45 Cost.

    Richiamato come sfondo del favor costituzionale per la cooperazione.

  • art. 3 Cost.

    Evocato per escludere l'irragionevolezza della scelta legislativa di limitare l'agevolazione alla sola ipotesi prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione: non è consentita un'estensione analogica o teleologica oltre il significato espresso dal dato letterale, anche se la finalità della disciplina potrebbe suggerire una lettura più ampia.
  • Quando la legge condiziona un beneficio fiscale alla reinvestizione di una somma nella "costituzione" di una società cooperativa, l'agevolazione non si applica al successivo conferimento di capitale in una cooperativa già esistente, neppure se il soggetto è già socio-lavoratore o socio fondatore.
  • La censura di motivazione apparente in cassazione è fondata solo se la motivazione manca del tutto, è solo apparente, è affetta da contrasto irriducibile o da obiettiva incomprensibilità; non basta la mera insufficienza argomentativa.
  • L'anticipazione dell'indennità di mobilità è funzionalmente diretta a favorire l'avvio di una nuova attività autonoma o imprenditoriale del lavoratore in mobilità, ma il riconoscimento dell'esenzione fiscale resta subordinato ai requisiti testuali previsti dalla norma agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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