Cassazione Penale, Sentenza n. 5046/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la sua domanda di modificazione del trattamento sanzionatorio, deducendo che la pena irrogata dal Tribunale di Palermo (sentenza 10/10/2014, confermata in appello) era stata calcolata illegittimamente "in malam partem". In particolare contestava l'applicazione di un aumento per recidiva nella misura della metà, anziché rispettare il limite facoltativo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p. (aumento complessivo fino al massimo di un terzo), sostenendo che tale errata determinazione della pena fosse una illegittimità correggibile dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la giurisdizione esecutiva non sia uno strumento di impugnazione delle eventuali errate applicazioni di norme sostanziali o degli errori di calcolo della pena commessi in sede di cognizione; l'intervento correttivo in sede esecutiva è ammesso soltanto per illegittimità della pena in senso stretto (pena non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti edittali) o in casi eccezionali (es. norme dichiarate incostituzionali, contrasto con la CEDU, palesi errori macroscopici). Nel caso concreto si è trattato di un errore nel calcolo dell'aumento per recidiva, ascrivibile a vizio di commisurazione rimediabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, non di una pena "illegale" nel senso consentito all'intervento esecutivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la determinazione della pena quando concorrono più circostanze aggravanti o circostanze ad effetto speciale: occorre prendere la pena stabilita per la circostanza più grave e applicare un aumento complessivo fino al massimo di un terzo per le altre circostanze; la mancata corretta applicazione è errore di commisurazione rilevabile con impugnazioni ordinarie, non in sede esecutiva salvo casi estremi.
art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.
Norme che definiscono il reato di rapina e le relative aggravanti richiamate nel processo principale, utili per individuare la pena base da cui poi calcolare eventuali aumenti.
Riferimento alle circostanze aggravanti specifiche considerate nel giudizio di merito che hanno influito sulla determinazione della pena.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua il vizio dedotto in cassazione (violazione di legge) con cui il ricorrente ha fondato il ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in ordine ai limiti di riproduzione del motivo in sede di ricorso per cassazione (riferimento formale alla redazione del motivo).
Consentiva alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; qui applicata per effetto della declaratoria di inammissibilità.
Richiamata nella giurisprudenza citata come quadro normativo per gli effetti delle sentenze di incostituzionalità sulle statuizioni penali; usata per delimitare i casi straordinari in cui il giudice dell'esecuzione può correggere la pena.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può correggere la pena solo in senso restrittivo: quando la sanzione non sia prevista dall'ordinamento o ecceda i limiti edittali (genere, specie, minimo/massimo) oppure in casi straordinari (norme dichiarate incostituzionali, contrasto con la CEDU, o palesi errori macroscopici).
- Gli errori di calcolo o le errate applicazioni delle regole di commisurazione della pena (per es. errata determinazione dell'aumento per recidiva ai sensi dell'art. 63, comma 4) costituiscono vizi di legittimità che devono essere impugnati con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza e non sono rimediabili in sede esecutiva.
- Se si contesta la corretta applicazione dell'art. 63, comma 4, occorre sollevare la questione nel grado di giudizio in cui la sentenza è stata resa o in appello (ove possibile) e, se necessario, in cassazione: non ci si può limitare a chiedere la correzione in esecuzione.
- Nel valutare se una pena è "illegale" in senso esecutivo, verificare se la sanzione sia di specie diversa rispetto a quella prevista dalla norma o ecceda i limiti edittali; ogni altra irregolarità di commisurazione va considerata impugnabile con mezzi ordinari.
- Quando si prospetta una rideterminazione della pena per recidiva, documentare con precisione il criterio applicato dal giudice di merito (pena base scelta, circostanza più grave individuata, calcolo dell'aumento) per rendere efficace l'impugnazione ordinaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4904/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4915/2023 del 06/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →