Cassazione Penale, Sentenza n. 29040/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, riconosciuto responsabile in primo e secondo grado del furto di circa cinquanta chilogrammi di rame ma dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del Tribunale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale, sostenendo che la Corte di appello avesse dovuto trasmettere gli atti alla Corte di cassazione perché la sentenza di non punibilità resa all'esito di giudizio abbreviato non era appellabile; da ciò faceva discendere anche l'illegittimità della statuizione sulle spese processuali. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato la circostanza che i cavi di rame si trovavano in un'area ecologica destinata allo stoccaggio e allo smaltimento, elemento che, secondo la difesa, avrebbe inciso sulla configurabilità di un'offesa patrimoniale penalmente apprezzabile; inoltre ha censurato il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, ritenendo generica e assertiva la risposta della Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'imputato aveva comunque un interesse concreto a impugnare la sentenza che, pur applicando l'art. 131-bis c.p., conteneva un accertamento di responsabilità penale e produceva effetti pregiudizievoli (giudicato sull'accertamento del fatto, iscrizione nel casellario, preclusione a future applicazioni della medesima causa di non punibilità). Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la doglianza sulla natura del bene sottratto mirava a una diversa lettura del merito non consentita in cassazione e che la Corte territoriale aveva logicamente escluso che il rame fosse res nullius o res derelicta, valorizzando le circostanze del fatto e la querela della società proprietaria. Quanto allo stato di necessità, ha condiviso il rilievo dell'assenza dei requisiti di attualità e inevitabilità del pericolo, ricordando che la mera indigenza non integra di per sé la scriminante. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto è comunque interessata da un concreto interesse all'impugnazione dell'imputato quando contiene un accertamento di responsabilità e produce effetti pregiudizievoli, tra cui il giudicato sul fatto, l'iscrizione nel casellario e la possibile preclusione a future applicazioni della causa di non punibilità.
È richiamato dalla difesa per sostenere la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, ma la Corte non ne accoglie l'assunto, ritenendo comunque ammissibile e utile l'esame dell'impugnazione da parte del giudice di appello.
La scriminante dello stato di necessità richiede attualità e inevitabilità del pericolo; la mera indigenza non basta a integrarla, potendo i bisogni della persona essere fronteggiati tramite istituti di assistenza sociale.
Richiamato come base normativa della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui applicazione non elimina l'interesse dell'imputato a ottenere una piena assoluzione nel merito.
Massime di principio
- L'imputato conserva interesse ad impugnare la sentenza che, pur dichiarando la non punibilità per particolare tenuità del fatto, contenga un accertamento di responsabilità penale, perché tale decisione produce effetti giuridici sfavorevoli e non equivale a una piena assoluzione nel merito.
- Quando il giudice di merito esamina comunque le censure proposte, la parte non subisce un concreto pregiudizio difensivo anche se vi siano questioni sulla qualificazione del mezzo di impugnazione, poiché il controllo di merito può risultare addirittura più ampio di quello cassatorio.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle prove, essendo il controllo della Cassazione limitato alla coerenza logica e giuridica della motivazione entro i limiti della plausibilità.
- In materia di furto, un bene non può considerarsi abbandonato o res derelicta se non risulta in modo chiaro la volontà del titolare di disfarsene definitivamente, valutata alla luce delle condizioni del bene e del luogo in cui si trova.
- La scriminante dello stato di necessità non è integrata dalla sola situazione di indigenza, mancando di regola i requisiti dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo quando l'esigenza può essere fronteggiata attraverso strumenti di assistenza sociale.
- Le censure di legittimità che si limitino a riproporre argomenti già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito, senza un reale confronto con la ratio decidendi, sono inammissibili o comunque manifestamente infondate.
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