Sentenza del 04/02/2015 n. 1986 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per revocazione una precedente sentenza della CTR Campania relativa alla determinazione della rendita catastale dell'immobile, sostenendo l'esistenza di tre errori di fatto: l'erronea indicazione della fonte del costo di costruzione, l'errata quantificazione della cubatura e la mancata considerazione di alcuni locali dotati di autonomo subalterno. La società ha poi ricorso per cassazione contro la decisione che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, deducendo la violazione delle norme sulla revocazione e l'insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione meramente percettiva della realtà e non può riguardare valutazioni, ricostruzioni dei fatti o errori nell'applicazione dei criteri estimativi. Gli errori relativi alla cubatura e alla consistenza dell'immobile implicavano valutazioni di merito e non erano quindi revocatori. Anche l'errata denominazione del documento relativo al costo di costruzione non era decisiva: il problema riguardava l'utilizzabilità e la valutazione del documento, quindi un errore di giudizio. La sentenza impugnata è stata confermata, con correzione della motivazione. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64
Disciplina l'impugnazione per revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie, secondo i presupposti previsti dal codice di procedura civile.
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, purché si tratti di una falsa percezione della realtà, non di un errore di valutazione o di giudizio, e purché l'errore sia decisivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, dedotto dalla società ma ritenuto assorbito dopo il rigetto del motivo principale.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia percepito in modo oggettivamente errato un fatto o un documento, senza svolgere alcuna valutazione su di esso.
- Non costituiscono errore di fatto revocatorio le contestazioni sulla cubatura, sulla consistenza dell'immobile, sui criteri estimativi o sulla ricostruzione dei dati risultanti dagli atti: si tratta normalmente di errori di giudizio o di valutazione.
- L'errata denominazione di un documento non è sufficiente a ottenere la revocazione se il documento era comunque l'unico prodotto e il giudice ne conosceva sostanzialmente il contenuto.
- L'errore deve essere decisivo: occorre dimostrare che, senza l'errore, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa.
- La revocazione non può essere utilizzata come ulteriore grado di merito per rivalutare prove, documenti o criteri di determinazione della rendita catastale.
- Quando la Corte ritiene corretta la decisione finale ma non pienamente corretta la motivazione, può confermare il dispositivo correggendo autonomamente la motivazione.
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