Cassazione Penale, Ordinanza n. 06449/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, secondo comma, c.p. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deducendo un preteso travisamento del fatto, una diversa ricostruzione storica degli eventi e l'erronea valutazione della rilevanza e attendibilità delle prove. Il secondo motivo deduceva violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma tale questione non risultava essere stata specificamente devoluta con l'atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, perché la censura mirava sostanzialmente a sostituire la valutazione della difesa a quella dei giudici di merito; ha inoltre escluso un travisamento decisivo idoneo a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non era stata previamente dedotta in appello e che, quindi, non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione, in applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il titolo di reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile e condannato nei giudizi di merito.
La sua applicazione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la questione non è stata proposta in appello.
La deduzione in cassazione di una questione non devoluta in appello è preclusa a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello compiuto nei gradi di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante solo quando emerga un errore decisivo e dirimente, idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non bastano incongruenze minime o marginali.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere previamente dedotta nei gradi di merito, e non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
- La violazione del principio di devoluzione comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso che introduca in sede di legittimità una questione non proposta in appello.
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