Cassazione Civile, Sentenza n. 20555/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato l'assegnazione dell'intero compendio immobiliare a Maria Manuela Finetti e, soprattutto, aveva accolto la domanda riconvenzionale di quest'ultima liquidando un credito derivante da un mutuo (presunto prestito del 1984 aggiornato a £.250.000.000) con l'applicazione di interessi calcolati in base a pattuizione che fa riferimento al "rendimento dei titoli di stato". I principali profili di censura in Cassazione sono: (i) errata valutazione del disconoscimento della scrittura privata (doc.7) ai sensi degli artt.214 e 215 c.p.c.; (ii) violazione dell'obbligo di forma scritta ad substantiam per la pattuizione di interessi ultralegali (art.1284 c.c. e art.1815 c.c.); (iii) indeterminatezza/indeterminabilità della clausola che aggancia gli interessi al "rendimento dei titoli di stato" (artt.1346, 1418 c.c. e principio di determinabilità dell'oggetto contrattuale); (iv) questioni correlate su anatocismo e determinazione degli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo al disconoscimento formale del documento (art.214 c.p.c.) ma ha accolto i motivi secondario e terzo: la Corte ha ritenuto erronea la valutazione della Corte d'Appello circa la validità della pattuizione degli interessi ultralegali e della clausola che li collega al rendimento dei titoli di Stato. In particolare, la Cassazione ha affermato che la pattuizione di interessi ultralegali richiede la forma scritta ad substantiam e deve essere sufficientemente determinata o determinabile mediante criteri oggettivi; la mera produzione successiva (ricognizione) non è idonea a sanare la mancanza di forma costitutiva. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata, limitatamente alle parti concernenti la determinazione e l'applicazione degli interessi, e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti di sindacato (vizio di diritto, omesso esame di fatto decisivo) e l'onere di specificazione del fatto omesso.
Regola sul disconoscimento della scrittura privata; la Corte evidenzia che il disconoscimento richiede una contestazione chiara e formale dell'autenticità della sottoscrizione, non bastando espressioni generiche.
Norma collegata alla disciplina probatoria delle scritture private; utilizzata nella valutazione delle conseguenze del mancato disconoscimento tempestivo.
Regola sulla prova della scrittura privata; la Corte richiama l'efficacia probatoria automatica in caso di mancato disconoscimento tempestivo.
Principio per cui la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam; la Corte ne afferma la natura imperativa e costitutiva.
Richiamo in materia di mutuo: la disciplina degli interessi nel mutuo rinvia alla necessità di rispettare la forma prevista dall'art.1284 c.c.; la Corte la utilizza per dichiarare l'illegittimità della pattuizione ultralegale priva della forma scritta.
Principio di determinazione dell'oggetto del contratto: la determinazione o determinabilità dell'elemento 'tasso' può essere ottenuta per relationem purché il criterio sia obiettivamente individuabile; la Corte richiama questo principio per valutare la clausola indicante il riferimento al rendimento dei titoli di Stato.
Nullità del contratto per illiceità o indeterminatezza dell'oggetto o della causa; invocato nella censura sull'indeterminatezza della clausola sugli interessi.
Norma di rango generale sulla nullità per indeterminatezza; richiamata in relazione alle censure sulla clausola di interesse non determinata.
Principio generale sulla determinabilità dell'oggetto per relationem; la Corte ne valorizza l'applicabilità purché il criterio sia oggettivamente e sicuramente individuabile.
Regola sulla responsabilità dei coeredi per i debiti ereditari in proporzione; utilizzata per la ripartizione del debito tra gli eredi a carico dei ricorrenti.
Norma sulla divisione e assegnazione dei beni indivisibili: la Corte ricorda l'ampia discrezionalità del giudice nella scelta del coerede cui assegnare il bene non divisibile, purché motivate le ragioni.
Richiamata nella censura sull'anatocismo; la Corte assorbe la questione nel dispositivo dopo aver deciso sulle censure principali relative agli interessi.
Massime di principio
- Il disconoscimento di una scrittura privata deve essere espresso in modo chiaro e formale: frasi generiche o dubitative non bastano a impedire che il documento produca efficacia probatoria ex art.2702 c.c.
- La pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale richiede forma scritta ad substantiam (art.1284 c.c. e art.1815 c.c.); la sua mancanza determina nullità della clausola e sostituzione automatica con il tasso legale.
- Un successivo riconoscimento o ricognizione non può supplire alla mancanza della forma costitutiva richiesta per la pattuizione di interessi ultralegali, perché la clausola ha natura costitutiva, non meramente dichiarativa.
- Una clausola che agganci il tasso d'interesse a parametri esterni è valida solo se tali parametri sono oggettivamente e sicuramente individuabili (determinabilità per relationem ai sensi dell'art.1346/1349 c.c.); formule vaghe o indeterminate ('possibili redditi derivanti da investimenti in titoli di stato') possono rendere la clausola nulla.
- In tema di divisione, il giudice ha ampia discrezionalità nella scelta del coerede cui assegnare un bene non divisibile; tale scelta deve, però, essere motivata comparando gli interessi dei condividenti e tenendo conto del possesso e delle spese sostenute.
- In un ricorso per cassazione il ricorrente deve indicare con precisione i fatti decisivi che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare, poiché l'ammissibilità della censura dipende dall'adempimento di tale onere (art.360 c.p.c., art.366 e 369 c.p.c.).
- Quando si prevede un tasso variabile legato a parametri di mercato, è prudente inserire nel testo contrattuale criteri esatti di calcolo e fonti di riferimento per evitare contestazioni di indeterminatezza.
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