Cassazione Civile, Ordinanza n. 31637/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La lite nasce da una domanda di accertamento della proprietà di un immobile sito in Roma, già abitato dalla famiglia della dante causa dei ricorrenti, con richiesta subordinata di accertamento del diritto reale di superficie. Il giudizio di merito aveva escluso l’usucapione, ritenendo che la relazione con il bene non fosse più qualificabile come possesso utile, ma come mera detenzione, in ragione di un precedente giudicato che aveva respinto una domanda di usucapione proposta dalla dante causa e aveva affermato la proprietà dell’ente. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1140, 1141, 1165 e 2945, comma 2, c.c., sostenendo che il rigetto della precedente azione di usucapione non avrebbe potuto trasformare automaticamente il possesso in detenzione e che la consapevolezza dell’altruità del bene è compatibile con il possesso ad usucapionem; 2) violazione degli artt. 1140, 1141 e 1146 c.c., affermando che il possesso si sarebbe sommato per accessio possessionis e successione ereditaria tra i diversi soggetti, con maturazione del termine ventennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: quanto al primo motivo, ha osservato che la valutazione del giudice di merito circa l’assenza di un possesso utile e la necessità di una interversione del possesso è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e non illogica; nel caso concreto, il giudicato precedente di rigetto dell’usucapione aveva superato la presunzione di possesso e la ricostruzione della Corte territoriale era coerente. Quanto al secondo motivo, ha confermato che, dopo il trasferimento contrattuale dell’immobile nel 1979 e la successione ereditaria, non risultava maturato un nuovo termine utile all’usucapione alla data della domanda; ha inoltre richiamato il principio per cui l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. non è applicabile ai trasferimenti a titolo universale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Definisce il possesso come potere sulla cosa; la Corte lo richiama per escludere che, nella situazione concreta, vi fosse un possesso utile all’usucapione dopo il giudicato e senza interversione.
La presunzione di possesso può essere superata da elementi contrari; nel caso, il precedente giudicato di rigetto dell’usucapione ha escluso la qualificazione possessoria della relazione con il bene.
La successione nel possesso e l’accessio possessionis operano nei limiti del possesso effettivamente trasferito o continuato; la Corte esclude che ciò basti, nel caso concreto, a maturare l’usucapione invocata.
L’usucapione abbreviata richiede un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà a titolo particolare; la Corte ribadisce che non è applicabile ai trasferimenti a titolo universale o mortis causa.
Richiamato dai ricorrenti in tema di usucapione e possesso; la Corte non accoglie la censura perché la questione dipende dalla qualificazione concreta della relazione con il bene e dalla mancanza di interversione.
Richiamato nel motivo di ricorso; non emerge dalla decisione una specifica applicazione autonoma della norma, essendo la censura rigettata per insussistenza del possesso utile.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare la valutazione di merito circa l’esistenza del possesso utile all’usucapione, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica.
- Se una precedente decisione passata in giudicato ha escluso l’usucapione e ha affermato la proprietà di altro soggetto, la presunzione di possesso può risultare superata e la relazione con il bene può essere qualificata come mera detenzione, salvo una successiva interversione del possesso debitamente manifestata all’esterno.
- L’interversione del possesso non può desumersi da un mero atteggiamento interiore o dalla sola consapevolezza dell’altruità del bene, ma richiede un comportamento esteriore inequivoco, rivolto contro il titolare del diritto, idoneo a rendere percepibile il mutamento da detenzione a possesso in nome proprio.
- L’usucapione abbreviata richiede un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà a titolo particolare; non può essere invocata sulla base di trasferimenti mortis causa o di successioni a titolo universale.
- L’accessio possessionis e la successione nel possesso operano solo se il possesso è giuridicamente e fattualmente utile; non possono supplire alla mancanza di un possesso ad usucapionem o alla mancata maturazione del termine ventennale.
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