Cassazione Penale, Ordinanza n. 34862/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità ex art. 640 c.p. e chiedeva la riqualificazione del fatto nel meno grave art. 316-ter, secondo comma, c.p., ma la censura riproponeva in sostanza le stesse doglianze già svolte in appello, sollecitando una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Il secondo motivo lamentava l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p., assumendo il risarcimento del danno, ma la Corte d'appello aveva ritenuto insussistenti elementi positivi e non provato il risarcimento nelle forme richieste. Il terzo motivo contestava la costituzione di parte civile della società datrice di lavoro dell'imputato, ma anche tale doglianza era stata già respinta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, quindi non specifici; ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato perché la mancata concessione delle attenuanti generiche può essere motivata anche dalla mancanza di elementi favorevoli e perché non risultava provato il risarcimento del danno nei termini di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile GIA.MA. s.r.l., liquidate in euro 2.686 oltre accessori.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della truffa, ritenuta correttamente applicata in relazione alla condotta di artificiosa rappresentazione di esigenze di assistenza per ottenere un permesso poi utilizzato per finalità diverse.
Invocato dalla difesa per una riqualificazione del fatto nel meno grave indebito conseguimento di erogazioni o vantaggi pubblici, ma la Corte non ha accolto la richiesta, confermando la qualificazione come truffa.
Le attenuanti generiche possono essere negate anche in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno non è riconoscibile senza prova del risarcimento nelle forme richieste dalla legge.
Richiamato come base del permesso richiesto mediante la falsa rappresentazione di esigenze di assistenza del familiare bisognoso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di doppia conforme, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella dei giudici di merito né confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi alternativi estranei al processo.
- La truffa è integrata quando la richiesta di un beneficio o permesso è sorretta da una rappresentazione artificiosa e mendace di presupposti di fatto, usata per conseguire un risultato indebito, anche se il beneficio è formalmente previsto da una disciplina di favore.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non può essere accolta se i giudici di merito hanno logicamente accertato gli elementi costitutivi del reato contestato.
- Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche sulla sola base dell'assenza di elementi di segno positivo, senza necessità di indicare specifici fattori negativi.
- L'attenuante del risarcimento del danno richiede una prova effettiva del ristoro nelle forme previste dalla legge; in mancanza, il beneficio non può essere riconosciuto.
- La costituzione di parte civile è censurabile in cassazione solo se la decisione di merito presenta vizi specifici; la mera riproposizione delle obiezioni già respinte non è sufficiente a fondare l'annullamento.
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