Cassazione Penale, Sentenza n. 32855/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, con sentenza confermata dalla Corte di appello, dei reati di cui agli artt. 61, n. 2, e 615-ter c.p. e 640-ter, commi primo e terzo, c.p., unificati per continuazione, e condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 900 di multa. Il ricorso per cassazione articolava due motivi. Con il primo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il diniego e non avesse considerato la sua condotta collaborativa e la modestia e risalenza dei precedenti. Con il secondo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva, anche mediante pena pecuniaria sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva adeguatamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'importo del bonifico, pari a 4.200 euro, e la professionalità dell'organizzazione dell'operazione illecita. Secondo la Corte, per negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente una motivazione adeguata su un solo elemento ritenuto decisivo e ostativo, senza esaminare necessariamente tutti i parametri previsti. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva negato le pene sostitutive considerando la gravità del danno, la personalità negativa dell'imputato, le diverse condanne riportate e la detenzione per fatti di rilevante gravità, elementi ritenuti incompatibili con un'adeguata funzione rieducativa e specialpreventiva delle pene sostitutive. La motivazione è stata giudicata non manifestamente illogica e quindi non censurabile in sede di legittimità. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale disposizione contestata unitamente all'accesso abusivo a sistema informatico; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma dell'aggravante.
Norma relativa al reato di accesso abusivo a sistema informatico, contestato al capo 1.
Norma relativa alla frode informatica, contestata al capo 2.
Disposizione richiamata quale aggravamento del reato di frode informatica contestato.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete, ma il diniego può essere adeguatamente motivato valorizzando anche un solo elemento fattuale decisivo e ostativo.
I criteri relativi a modalità della condotta, grado di colpevolezza, gravità del danno o del pericolo, capacità a delinquere, precedenti e condotta sono rilevanti sia per la valutazione della particolare tenuità sia, tramite il richiamo dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981, per le pene sostitutive.
La scelta sull'applicazione delle pene sostitutive è discrezionale e deve considerare gravità del reato, personalità dell'autore, capacità a delinquere, finalità rieducativa, reinserimento e prevenzione della reiterazione; il diniego può fondarsi anche sulla valorizzazione di un solo parametro ostativo adeguatamente motivato.
Ha modificato la disciplina delle pene sostitutive, senza eliminare la necessità della valutazione prognostica richiesta dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità deve considerare complessivamente le peculiarità del fatto, ma la motivazione non deve necessariamente esaminare tutti i parametri normativi quando individua e illustra adeguatamente un solo elemento decisivo e ostativo alla causa di non punibilità.
- L'entità del danno patrimoniale e la professionalità dell'organizzazione dell'operazione illecita possono costituire, se adeguatamente motivate, elementi sufficienti a escludere la particolare tenuità del fatto.
- La decisione sulle pene sostitutive richiede una valutazione prognostica fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'autore, diretta a verificare l'idoneità della pena alla rieducazione e alla prevenzione della reiterazione criminosa.
- Il diniego delle pene sostitutive non richiede necessariamente l'esame analitico di tutti i criteri dell'art. 133 c.p.; è sufficiente che il giudice motivi adeguatamente la rilevanza ostativa di uno o più parametri concreti.
- La motivazione non manifestamente illogica con cui il giudice di merito esclude l'idoneità rieducativa e specialpreventiva della pena sostitutiva non è censurabile in sede di legittimità.
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