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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21440/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello, che aveva parzialmente riformato la decisione del GIP del Tribunale, in relazione a una condanna per cessione di cocaina. In ricorso sono stati dedotti: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta continuazione interna rispetto a un capo concernente l'offerta in vendita di sostanza stupefacente del tipo "erba"; 2) vizio di motivazione sulla riduzione inferiore a un terzo della pena, nonostante le già riconosciute circostanze attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, e ha richiamato l'orientamento sulle intercettazioni quale apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, nonché i criteri di valutazione complessiva per la lieve entità del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi erano meramente ripetitivi di censure già affrontate e respinte con motivazione logica e coerente dalla Corte di merito. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l'apprezzamento del contenuto delle conversazioni intercettate, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la determinazione della pena sulla base degli artt. 132 e 133 c.p., in assenza di specifici elementi favorevoli allegati dalla difesa. Quanto al terzo motivo, ha confermato il diniego della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, fondato su dato ponderale significativo, elevato grado di purezza, stato solido della cocaina, cospicua somma corrisposta e quantità ceduta in data 27 maggio 2021, con valutazione complessiva del fatto in linea con le Sezioni Unite. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie lieve richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici del fatto concreto; il giudice deve considerare globalmente valore ponderale, modalità, mezzi, e pericolosità, potendo uno solo di essi risultare assorbente solo all'esito del bilanciamento complessivo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non devono essere riconosciute nella massima estensione in assenza di specifici elementi favorevoli; la loro quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice entro i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

  • art. 132 c.p.

    È norma richiamata per la determinazione della pena secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    È norma richiamata per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della commisurazione della pena.

Massime di principio

  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito è inidoneo a scalfire la decisione di appello se non evidenzia un concreto vizio logico o giuridico della motivazione.
  • Ai fini della configurabilità della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non è consentito un approccio atomistico agli indici normativi: occorre una valutazione globale e unitaria della concreta offensività del fatto.
  • In materia di stupefacenti, un dato ponderale significativo, l'elevato grado di purezza, le modalità concrete della cessione e la consistenza del corrispettivo possono legittimare il diniego dell'ipotesi lieve.
  • La riduzione della pena in presenza di attenuanti generiche non deve necessariamente essere massima; il giudice deve motivare la quantificazione facendo applicazione dei criteri di commisurazione della pena e la difesa deve indicare specifici elementi favorevoli per contestarne la misura.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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