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Sentenza

Sentenza n. 2370/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. 17290/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento, al momento del transito nell'Arma dei carabinieri, del grado militare conseguito durante il servizio di leva come allievi ufficiali di complemento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, già in servizio permanente presso il Corpo forestale dello Stato e transitati nell'Arma dei carabinieri in attuazione del d.lgs. 177/2016, hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo error in judicando, carenza e insufficienza della motivazione e violazione della disciplina del Codice dell'ordinamento militare e del d.lgs. 177/2016. Hanno sostenuto che il grado conseguito come allievi ufficiali di complemento avrebbe dovuto essere riconosciuto al momento del transito, anche in ragione della mancata rinuncia al grado e dell'asserita prosecuzione dell'avanzamento fino al grado di tenente. Hanno inoltre lamentato la contemporanea vigenza del grado conseguito come A.U.C. e di quello, ritenuto deteriore, attribuito nell'Arma, nonché un’ingiustificata prevalenza delle esigenze dell’Amministrazione e una disparità di trattamento. Secondo gli appellanti, la disciplina del transito non avrebbe escluso l'attribuzione del grado militare già posseduto.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo il tenore dell'art. 2214-quater del Codice dell'ordinamento militare, che disciplina il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri facendo riferimento alla corrispondenza con i gradi militari, alla qualifica posseduta e all'ordine di ruolo acquisito nell'amministrazione di provenienza. La disposizione non attribuisce rilievo al grado eventualmente conseguito prima dell'ingresso nel Corpo forestale e non consente integrazioni interpretative in assenza di un'espressa previsione legislativa. Il legislatore ha stabilito tassativamente i presupposti giuridici ed economici del transito. È stata quindi ritenuta legittima l'omessa considerazione, nei decreti di transito, del grado conseguito durante il servizio di leva. Il giudice ha escluso anche un conflitto di status e di ruolo, poiché gli ufficiali di complemento sono militari in servizio temporaneo e non titolari di un rapporto d'impiego con la Forza armata, diversamente dagli ufficiali in servizio permanente effettivo. Il servizio prestato come A.U.C. non può pertanto fondare una ricostruzione di carriera al momento del transito: rileva esclusivamente il ruolo ricoperto nel Corpo forestale, nel quale gli interessati avevano prestato servizio permanente dopo il superamento del relativo concorso. La sentenza di primo grado è stata confermata anche quanto alle censure di difetto di motivazione. Gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 2214-quater d.lgs. 66/2010

    Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza (…) Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.

    La disposizione richiama esclusivamente la qualifica posseduta e l'ordine di ruolo acquisito nell'amministrazione di provenienza e non consente di valorizzare il grado militare conseguito anteriormente all'ingresso nel Corpo forestale.

  • art. 632 d.lgs. 66/2010

    È richiamato dall'art. 2214-quater nell'ambito della disciplina della corrispondenza dei gradi militari per il transito nell'Arma dei carabinieri.

  • art. 2212-octies d.lgs. 66/2010

    È richiamato dall'art. 2214-quater nell'ambito della disciplina della corrispondenza dei gradi militari per il transito nell'Arma dei carabinieri.

  • art. 2212-nonies d.lgs. 66/2010

    È richiamato dall'art. 2214-quater nell'ambito della disciplina della corrispondenza dei gradi militari per il transito nell'Arma dei carabinieri.

  • art. 2214-bis d.lgs. 66/2010

    È indicato dagli appellanti tra le norme che avrebbero dovuto essere considerate, ma la sentenza non ne offre una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 861 d.lgs. 66/2010

    È invocato dagli appellanti in relazione alla perdita del grado, ma il Consiglio di Stato ritiene comunque decisiva la disciplina speciale del transito, che non attribuisce rilievo al grado conseguito come A.U.C.

  • art. 7 d.lgs. 177/2016

    È invocato dagli appellanti con riferimento al transito dal Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri; la sentenza non ne fornisce una distinta interpretazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; è menzionato quanto alle modalità processuali, non costituisce fondamento della decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa disciplina tassativamente il transito di personale da un'amministrazione a un'altra individuando, quali parametri di inquadramento, la qualifica posseduta e l'ordine di ruolo acquisito nell'amministrazione di provenienza, non può essere riconosciuto, in via interpretativa, un diverso grado conseguito anteriormente all'ingresso in tale amministrazione, in assenza di un'espressa previsione legislativa.
  • Il servizio prestato come ufficiale di complemento, essendo caratterizzato dalla temporaneità e dall'assenza di un rapporto d'impiego permanente con la Forza armata, non costituisce titolo idoneo a fondare la ricostruzione della carriera al momento del successivo transito in un diverso corpo militare.
  • Nel transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, l'inquadramento deve essere determinato sulla base del ruolo e della qualifica acquisiti nel Corpo forestale, quale amministrazione di provenienza e unico rapporto di servizio permanente rilevante ai fini del transito.
  • L'omessa considerazione, nei provvedimenti di transito, del grado conseguito durante il servizio temporaneo come ufficiale di complemento non determina illegittimità né un conflitto tra status militari, quando tale grado sia irrilevante secondo la disciplina legislativa del transito.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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