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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16438/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso il rigetto in Cassazione dell'impugnazione contro la condanna per concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110, 416-bis cod. pen.). Il ricorrente deduceva cinque presunte 'errori percettivi' della Corte di cassazione: 1) omessa pronuncia sulla violazione degli artt. 187 e 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra accusa (attività a favore di cosche del quartiere Archi) e sentenza (sostegno all'intera 'ndrangheta reggina); 2) mancata distinzione tra opera professionale prestata al singolo e attività finalizzata ad avvantaggiare l'organizzazione; 3) assenza di giudizio 'extrafattuale ex post' e mancata individuazione concreta della messa a disposizione; 4) omissione sulle esigenze di stabilità del contributo e sul dolo richiesto per il concorso esterno; 5) difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'art. 625-bis tutela solo l'errore di fatto percettivo, determinato da una svista nella lettura degli atti che abbia condizionato in modo decisivo la decisione; sono esclusi i vizi di motivazione, le errate valutazioni probatorie e gli errori non decisivi. La Corte ha ritenuto che i motivi riproducevano questioni di merito o di motivazione già esaminate e che non sussisteva alcuna svista percettiva: la Cassazione aveva effettivamente esaminato i motivi (la sentenza impugnata è risultata analitica e dettagliata) e la contestazione sulla correlazione accusa-sentenza non configurava un mutamento del fatto tale da ledere il diritto di difesa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario molto limitato: consente la correzione di errori di fatto percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti del giudizio di legittimità) che abbiano inciso in modo decisivo sulla decisione. Esclude vizi di motivazione, errata valutazione delle prove e errori privi di carattere decisivo o non immediatamente rilevabili.

  • artt. 110 e 416-bis cod. pen.

    Norme sostanziali con cui è stata qualificata la condotta del ricorrente: partecipazione/concorso esterno in associazione mafiosa e riqualificazione della fattispecie in concorso esterno.

  • artt. 187, 192, 521, 530 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel ricorso e nella sentenza impugnata in relazione ai profili di correlazione tra imputazione e decisione e alle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che le censure sul punto non costituiscono errore percettivo decisivo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U e Sezioni Unite)

    Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini); Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni); Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003 (Aragona); Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003 (Romano); Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004 (Baini); Sez. 1 n. 391 del 09/11/2023 (Piromalli); Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 (Carelli)

    La giurisprudenza consolidata chiarisce i limiti applicativi dell'art. 625-bis: l'errore deve consistere in una percezione inesatta delle risultanze processuali 'influente' e 'decisiva'; l'omesso esame di motivi è rilevante solo se dovuto a disattenzione percettiva e se la considerazione del motivo avrebbe prodotto una decisione incontrovertibilmente diversa; non è ammesso l'uso del rimedio per riaprire questioni di merito o di valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è un rimedio di natura eccezionale e molto limitato: va usato solo per errori di fatto percettivi evidenti, non per ridiscutere il merito o la valutazione delle prove.
  • Le omissioni o le risposte ritenute scarse nella sentenza di cassazione non sono sufficienti a fondare l'art. 625-bis se non si dimostra che si è trattato di una svista percettiva che, se eliminata, avrebbe portato a una decisione diversa in modo incontrovertibile.
  • Le censure che riguardano la correlazione tra imputazione e sentenza richiedono la dimostrazione di una trasformazione radicale del fatto che abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa; il confronto non può essere puramente letterale.
  • Non è consentito impiegare il rimedio per ottenere un altro grado di merito o la rinnovazione del giudizio: questioni di prova, di valutazione e di motivazione appartengono al merito e risultano, salvo casi straordinari di svista percettiva, inammissibili in sede straordinaria.
  • Prima di proporre ricorso ex art. 625-bis è necessario verificare che il motivo specifico sia stato effettivamente ignorato per svista e che l'errore abbia carattere di immediata e decisiva rilevanza; in mancanza il ricorrente rischia la condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.

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