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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 90/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era imputato per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,05 g/l alla prima prova e 1,08 g/l alla seconda), fatto commesso il 14/12/2019. Con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. gli è stata applicata una pena sostituita con lavoro di pubblica utilità e la sospensione della patente per la durata di un anno. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stata disposta la sospensione della patente per la durata massima di un anno, senza giustificazione, e in discordanza con la pena principale determinata in misura prossima al minimo edittale; 2) violazione dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., per non aver sospeso l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) fino alla verifica dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e del relativo procedimento attestante l'estinzione/novazione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la sospensione della patente disposta nella misura massima non fosse motivata e che, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria dovesse essere sospesa in conformità alla giurisprudenza consolidata. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria e alla mancata sospensione della sua esecuzione, rinviando il giudizio al Tribunale di Teramo per nuova determinazione e per adottare la sospensione dell'efficacia della sanzione accessoria secondo diritto. La Corte ha poi adottato motivazione semplificata richiamando principi consolidati.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), Codice della Strada

    All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrava accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno

    La sospensione della patente è sanzione amministrativa accessoria obbligatoria tra sei mesi e un anno; il giudice che la applica con sentenza di patteggiamento deve motivare la misura quando essa si discosti dal minimo edittale; se la misura coincide con il minimo o vi è molto prossimità al minimo, è sufficiente una motivazione implicita.

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada

    In caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) fino alla verifica dell'espletamento del servizio sostitutivo e del procedimento che accerta l'estinzione/novazione della pena; ciò è necessario per consentire il ripristino della pena sostituita in caso di inadempimento.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina il patteggiamento: il giudice omologa la pena concordata tra PM e imputato; tuttavia l'omologazione non esime il giudice dal rispettare i limiti di motivazione previsti dalla giurisprudenza in ordine all'applicazione di sanzioni accessorie.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016

    Consente, in presenza di principi giuridici consolidati, l'uso di una motivazione semplificata; la Corte ha ritenuto applicabile tale modalità nel caso specifico.

Massime di principio

  • Quando con patteggiamento si dispone la sospensione della patente, il giudice deve motivare esplicitamente la durata se questa si discosta dal minimo edittale; se la durata è pari o molto vicina al minimo la motivazione implicita può essere sufficiente, ma non è ammesso imporre il massimo senza alcuna giustificazione.
  • Se la pena detentiva/pecuniaria è sostituita con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) fino alla verifica dell'effettivo svolgimento del servizio sostitutivo e della procedura che attesta l'estinzione o la novazione della sanzione; in mancanza la decisione è annullabile in parte.
  • La difesa, in casi analoghi, dovrebbe chiedere espressamente in sede di patteggiamento la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, per evitare l'esecuzione immediata della sospensione della patente.
  • Il giudice può avvalersi di motivazione semplificata quando applica principi consolidati dalla giurisprudenza, ma tale semplificazione non giustifica omissioni motivazionali significative, soprattutto se la misura adottata è la massima prevista.
  • In caso di omissione o motivazione inadeguata sulla sanzione accessoria, la Corte di Cassazione tende ad annullare la parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria e a rinviare per nuovo giudizio solo su quel punto, lasciando inalterata la parte di sentenza correttamente motivata e omologata.

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