Cassazione Penale, Sentenza n. 15855/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Due censure principali: 1) gravità indiziaria insufficiente per eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia non adeguatamente riscontrate, datate e tra loro divergenti, assenza di elementi indiziari diretti (intercettazioni, riscontri investigativi) e mancanza di prova del contributo operativo e dell'affectio societatis del ricorrente nell'organizzazione; 2) carenza delle esigenze cautelari, fondate in via prevalente sulle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., senza adeguati elementi circa attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato quanto alla gravità indiziaria. Ha escluso che vi fosse difetto di autonoma valutazione dell'organo giudicante, ma ha rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori, se non adeguatamente riscontrate da fatti esterni (intercettazioni, riscontri investigativi specifici), non sono sufficienti a formare una provvista indiziaria persuasiva circa la partecipazione di Bartucci all'associazione mafiosa. Ha dunque disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p., con l'obbligo di integrare la motivazione e di valutare criticamente i riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori e le obiezioni difensive; le questioni residue sulle esigenze cautelari dovranno essere riesaminate dopo la rivalutazione della gravità indiziaria.
Norme richiamate
Norma che disciplina la partecipazione all'associazione mafiosa; la Corte richiede prove della contribuzione operativa e dell'affectio societatis per ritenere sussistente il reato ai fini della custodia cautelare.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione rafforzata utilizzata per le esigenze cautelari; la Corte segnala che non può fondare da sola la misura senza elementi concreti e attuali del rischio di reiterazione.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione degli atti cautelari; la Corte ha ritenuto che l'atto impugnato contenesse motivazione autonoma, ma richiede integrazioni sui riscontri.
art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Norma relativa alla impugnazione; contestata per vizio di motivazione, la Corte ha valutato i profili di legittimità connessi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Richiamato nell'ambito delle censure sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura, da riconsiderare dopo la verifica della gravità indiziaria.
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Principio del riscontro fra fonti di prova: la Corte ha osservato la carenza di reciproco riscontro adeguato tra le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza in caso di annullamento con rinvio: la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono riscontri esterni e specifici per fondare la gravità indiziaria: mere affermazioni generiche, datate o tra loro incongruenti non sono sufficienti.
- La semplice frequentazione o un rapporto economico/amicizia con esponenti 'ndrangheta non dimostra automaticamente l'affectio societatis o un ruolo operativo nell'associazione mafiosa.
- Il giudice che conferma misure cautelari deve esporre motivazione autonoma ma, laddove si fondi sulle dichiarazioni di pentiti, è necessario trattare e confutare puntualmente le obiezioni difensive e indicare riscontri concreti.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, esigenze di sicurezza) non possono poggiare esclusivamente su presunzioni, ma richiedono elementi attuali e concreti; se la base indiziaria viene meno, la misura va riesaminata.
- In presenza di motivazione carente sui riscontri, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza e rinviare il giudizio per integrazione della motivazione e nuova valutazione complessiva.
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