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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15133 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Due motivi: (1) censura per violazione dell'art. 2495 c.c., con la deduzione che l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso dopo la cancellazione dal registro delle imprese della (XXXXX) s.n.c. e dunque nei confronti di una societa' estinta; (2) violazione del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 (regime del margine IVA): la CTR ha negato il diritto della disciolta s.n.c. ad applicare il regime del margine per l'acquisto di autovetture, ritenendo che la societa' non avesse agito con la necessaria diligenza e buona fede, basandosi sul fatto che i veicoli erano corredati da documenti di immatricolazione esteri dai quali sarebbe stata desumibile la proprieta' dei mezzi.

La decisione

Il primo motivo e' dichiarato inammissibile: la questione dell'estinzione societaria non era stata sollevata e documentata nei gradi di merito ed e' nuova in cassazione; inoltre gli ex soci avevano gia' agito in giudizio, per cui il rapporto processuale era valido nei loro confronti. Il secondo motivo e' accolto: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia applicato erroneamente l'art. 36 del D.L. n.41/1995 non fornendo elementi specifici e concreti a fondamento della contestazione del regime del margine e non avendo chiarito quale diligenza si sarebbe dovuta attendere dalla societa'. La causa e' cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che dovra' verificare se, oltre alla disponibilita' delle carte di circolazione, altri documenti in possesso della societa' consentivano di avere ragionevole certezza sulla provenienza dei veicoli (privati consumatori o soggetti che avevano applicato il regime del margine), e rideterminare le spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    I rapporti giuridici pendenti alla data di estinzione della società si trasmettono ai soci; quindi azioni e contenziosi inerenti la societa' estinta possono essere esercitati dagli ex soci. La questione dell'estinzione non sollevata nei gradi di merito e' inammissibile in cassazione per novita'.

  • Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36

    Il regime del margine per i beni usati puo' essere applicato dal cessionario solo se sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi; l'Amministrazione, se contesta l'utilizzo del regime, deve farlo con elementi specifici e concreti gia' prima dell'adozione dell'atto impositivo. Spetta poi al contribuente fornire la prova contraria dimostrando buona fede e diligenza (es. verifiche sulla storia dei veicoli tramite carta di circolazione e altri documenti facilmente reperibili).

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, Cass. n. 21105/2017 e seguenti)

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'amministrazione deve specificare gli elementi che fanno ritenere l'indebita applicazione del regime del margine; il contribuente deve dimostrare buona fede e l'adozione di misure ragionevoli di verifica (ad es. controllo dei precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione).

Massime di principio

  • La cancellazione della societa' dal registro delle imprese non impedisce agli ex soci di essere parte in giudizio per rapporti pendenti: i rapporti si trasmettono ai soci.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che implicano accertamenti di fatto nuovi rispetto al merito se la questione non e' stata previamente dedotta e documentata nei gradi di merito (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).
  • Quando l'Amministrazione contesta l'uso del regime del margine deve allegare elementi specifici e concreti (non generici) a sostegno della contestazione; e questo gia' prima dell'adozione dell'atto impositivo.
  • Il cessionario che intende avvalersi del regime del margine deve dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la diligenza professionale richiesta: per i veicoli usati cio' comprende almeno l'esame della carta di circolazione per individuare i precedenti intestatari e altri documenti di facile reperibilita' che possano permettere, anche solo presumibilmente, di verificare se l'IVA sia gia' stata assolta a monte.
  • Se le verifiche documentali disponibili (carte di circolazione, documenti di immatricolazione) consentono di desumere la natura e la provenienza dei beni da privati o da soggetti che avevano gia' applicato il regime, il diritto all'applicazione del regime del margine deve essere riconosciuto, salvo prova contraria solida da parte dell'Amministrazione.
  • In caso di dubbio sulla correttezza dell'accertamento, la questione va riesaminata dal giudice di merito (rinvio) che dovra' valutare i documenti concreti in possesso del contribuente e se questi siano idonei a fondare una ragionevole certezza sulla provenienza dei beni.

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