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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05548/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di somme asseritamente dovute a saldo di fatture relative a una fornitura di merci e a prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto. Il debitore originario propose opposizione sostenendo di non dovere nulla, sia perché avrebbe adempiuto solo parzialmente, sia perché, in ogni caso, la fornitura e i servizi sarebbero stati coperti almeno in parte da un acconto di euro 25.000 già versato e incassato dalla società. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il primo ricorso per cassazione fu accolto limitatamente alla doglianza di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di decurtazione dell’acconto, mentre fu dichiarato assorbito il motivo sull’onere della prova. Riassunto il giudizio, la corte di rinvio ritenne di dover esaminare solo la domanda di decurtazione e la rigettò, assumendo che le altre statuizioni di merito fossero passate in giudicato. Avverso tale sentenza l’erede del debitore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia e per illegittima restrizione dell’oggetto del giudizio di rinvio, sostenendo che il motivo dichiarato assorbito dalla precedente cassazione poteva essere riproposto; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte di merito ritenuto infondata la decurtazione dell’acconto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio non poteva limitare il thema decidendum alla sola domanda di decurtazione dell’acconto in termini tali da ritenere definitivamente coperte da giudicato le precedenti statuizioni di merito, poiché il motivo di ricorso precedentemente dichiarato assorbito non era stato deciso e restava ritualmente devoluto al giudice di rinvio. Rilevato dunque il vizio di omessa pronuncia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere di decidere una questione ritualmente devoluta; nel giudizio di rinvio il mancato esame del motivo assorbito integra omessa pronuncia.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve applicare la norma giuridica al caso secondo diritto; nel contesto della censura è richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per contestare la restrizione dell'oggetto del rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato come norma sull'onere della prova, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in punto di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla motivazione della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di omessa pronuncia denunciato con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la denuncia di violazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nei limiti del sindacato sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al decisum della cassazione, ma non può ritenere definitivamente precluse questioni che la Corte abbia espressamente dichiarato assorbite e che dunque non sono state decise.
  • La dichiarazione di assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione non equivale a rigetto né a decisione implicita; la questione resta impregiudicata e può essere riesaminata dal giudice di rinvio se ritualmente riproposta.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente devoluta integra vizio di nullità della sentenza denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 4 c.p.c.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per omessa pronuncia, i motivi ulteriori che presuppongono il riesame del merito possono restare assorbiti.
  • Il giudice di rinvio non può fondare il rigetto della domanda sul presupposto del giudicato interno di statuizioni che, in realtà, sono ancora sub iudice per effetto dell'annullamento disposto dalla Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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