Cassazione Civile, Sentenza n. 24976/2022 del 19/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della delibera assembleare del 31 gennaio 1994 con cui il Condominio periferico n. 23 autorizzava il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento e acqua calda e invitava i condomìni ad installare impianti autonomi; la ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità della delibera e la condanna al riallaccio al servizio centralizzato, deducendo contrasto con il regolamento contrattuale (divieto di rinuncia ai servizi comuni), violazione delle norme sulla trasformazione degli impianti (legge n. 10/1991), danno ambientale e per la salute, ed illegittimità della deliberazione adottata a maggioranza senza le garanzie previste dalla normativa energetica
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (ritenendo fondata la censura sulla mancata valutazione della conseguenza deliziosa della nullità rispetto al riallaccio) e ha cassato la sentenza della Corte d'appello rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per decidere in conformità ai principi di diritto espressi. La Cassazione ha confermato che la delibera del 1994 è nulla nella parte in cui dispone il distacco generalizzato adottato a maggioranza senza rispettare le condizioni richieste dalla legge n. 10/1991 (cioè la delibera non prevedeva in modo prescrittivo il tipo di trasformazione e rimetteva ai singoli condomini la scelta degli impianti, configurandosi come mera soppressione del servizio comune). Ha inoltre statuuto che, dalla declaratoria di nullità, può discendere la pretesa al ripristino (riallaccio) dell'impianto centralizzato e che l'eventuale onerosità per gli altri condomini non giustifica, di per sé, il rifiuto del ripristino quando tecnicamente possibile. Il ricorso incidentale del Condominio è stato respinto in primo motivo; la causa torna in appello per le determinazioni conseguenti.
Norme richiamate
legge n. 10/1991 (art. 26, art. 28, art. 8 lett. g))
art. 26, art. 28, art. 8 lett. g)
Le delibere condominiali che trasformano impianti centralizzati in impianti autonomi possono essere adottate a maggioranza nei termini previsti dalla norma e finalizzate al risparmio energetico; tuttavia la delibera a maggioranza deve avere un contenuto prescrittivo che indichi il tipo di intervento sostitutivo (anche se il progetto rimane fase esecutiva). Una mera delibera 'dismissiva' che sopprime il servizio senza prevedere modalità di trasformazione non soddisfa i requisiti della legge e richiede l'unanimità.
Limita le innovazioni che possano rendere inservibili le parti comuni per anche un solo condomino; la legge n. 10/1991 consente deroghe a questo principio solo se rispettate le condizioni normative per le trasformazioni energetiche.
Regola le maggioranze per le delibere assembleari; la possibilità di derogare agli articoli sugli obblighi gravanti sui beni comuni esiste solo nei limiti e con le modalità fissate dalla legge speciale (es. legge n. 10/1991).
Riconosce al singolo condomino la facoltà di distaccarsi dall'impianto centralizzato se il distacco non determina notevoli squilibri di funzionamento o aggravio di spesa per gli altri; tale facoltà è soggetta all'onere probatorio del condomino che intende distaccarsi.
Richiede che chi agisce dimostri un concreto interesse; la prima valutazione di carenza d'interesse operata dalla Corte territoriale è stata considerata illogica dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto la ricorrente legittimata a proporre l'azione di nullità.
art. 24 Cost. e art. 32 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente come principi costituzionali (diritto di difesa e diritto alla salute) ma la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo generico a principi costituzionali per giustificare il rifiuto del riallaccio; la pronuncia ha comunque precisato che la solidarietà sociale non può giustificare, di per sé, l'impedimento al ripristino di un bene comune quando la nullità impone la restaurazione.
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (art.1 lett. l))
Prevede la possibilità per il condomino di installare un impianto termico a risparmio energetico previo distacco dall'impianto centralizzato, confermando la disponibilità normativa alla trasformazione in impianti individuali compatibilmente con vincoli tecnici e di esercizio.
Riguardano oneri della prova: la Corte ha ricordato che chi deduce determinati effetti (ad es. convenienza energetica o assenza di pregiudizio) deve fornire la prova richiesta; la motivazione non può fondarsi su mere presunzioni non supportate.
art. 184-bis c.p.c. e art. 369 c.p.c.
Norme procedurali richiamate per ammettere la rimessione in termini e l'acquisizione di documenti originari tardivamente depositati; la Corte ha ammesso il deposito tardivo a causa di evento imprevedibile (agipazione sindacale).
Massime di principio
- Una delibera assembleare che sopprima l'impianto centralizzato per sostituirlo con impianti autonomi può essere valida a maggioranza solo se rispetta le condizioni della normativa energetica (legge n. 10/1991 e successive modifiche): deve avere contenuto prescrittivo circa la trasformazione e non può limitarsi a una mera soppressione del servizio.
- Se la delibera è meramente 'dismissiva' (sopprime il servizio senza prevedere modalità concrete di trasformazione), essa è nulla e, dalla nullità, può derivare il diritto del condomino al ripristino (riallaccio) dell'impianto, quando tecnicamente possibile.
- Il singolo condomino ha il diritto potestativo di distaccarsi dall'impianto centralizzato se prova che il distacco non arrecherà squilibri di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri; l'onere della prova grava sul condomino che vuole distaccarsi.
- Una clausola di regolamento che vieti in modo assoluto il distacco è contrastante con la normativa sovraordinata e può essere considerata inefficace rispetto al diritto del condomino di distaccarsi nelle condizioni previste dalla legge.
- La valutazione di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve essere compiuta con riferimento concreto alle pretese dedotte: l'acquisto dell'immobile dopo il distacco non preclude automaticamente l'interesse all'impugnazione della delibera nulla.
- La declaratoria di nullità non può essere svuotata di effetti con argomentazioni generiche di 'solidarietà' o di eccessiva onerosità per gli altri condomini salvo che venga dimostrata l'impossibilità tecnica o giuridica del ripristino.
- In sede di deliberazione assembleare per trasformazioni energetiche è opportuno prevedere almeno il tipo di impianto sostitutivo e le linee guida dell'intervento, lasciando al momento esecutivo la progettazione e gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa.
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