Cassazione Civile, Sentenza n. 24973/2022 del 19/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla decorrenza degli interessi moratori relativi alla liquidazione di compensi professionali dell'avv. Tronci liquidati con ordinanza per resistenza a domanda promossa da Fatrotek S.r.l.: la banca impugnava l'ordinanza che aveva liquidato C 61.159,57 e aveva riconosciuto gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data del preavviso/parcella (ovvero dalla messa in mora), sostenendo che, essendo intervenuta controversia, la decorrenza degli interessi dovesse iniziare solo dalla data della liquidazione giudiziale (ordinanza) emessa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011
La decisione
La Corte rigetta il ricorso della Banca di Sassari. Ha affermato il principio secondo cui, anche per i crediti professionali dell'avvocato (anche se liquidati con il procedimento speciale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011), gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora (identificabile con l'invio della notula/preavviso o con la proposizione della domanda giudiziale), e non necessariamente dalla successiva decisione di liquidazione. Tuttavia, gli interessi vanno calcolati sui limiti dell'importo effettivamente riconosciuto: se il credito è liquidato in misura inferiore, gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge
Norme richiamate
D. Lgs. n. 231/2002
art. 4 (richiamato nel ricorso in relazione alla decorrenza degli interessi)
La Corte ha ritenuto che la disciplina del tasso di interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sia applicabile per il computo degli interessi moratori, ma la decorrenza degli stessi dipende dalla messa in mora e non è fissata automaticamente dalla normativa sulle fatture quando sussiste controversia
art. 1224 cod. civ.
Interpretato dalla Corte nel senso che gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora del debitore; per i crediti professionali la messa in mora coincide con l'invio della notula/preavviso o con la proposizione della domanda giudiziale
D.M. n. 238/1992
norme tariffarie forensi (menzionate)
Le disposizioni tariffarie che prevedevano decorrenza automatica degli interessi dopo tre mesi dall'invio della parcella non sono idonee a derogare ai principi generali in materia di obbligazioni; in caso di controversia prevalgono le regole generali sull'inadempimento
Legge n. 794/1942
L'art. 28 (ora sostituito dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011) disciplina il procedimento speciale di liquidazione dei compensi; la Corte distingue tra la liquidazione tramite decreto ingiuntivo e quella nel procedimento camerale/sommario, ma stabilisce che anche nella procedura speciale la decorrenza degli interessi può essere anteriore alla decisione se è intervenuta messa in mora
D. Lgs. n. 150/2011
Ha sostituito l'art. 28 L. 794/1942; la Corte ha deciso che la decorrenza degli interessi non viene automaticamente differita alla data della decisione finale del procedimento speciale disciplinato da tale articolo
Legge n. 162/2014
modifica art. 1284 c.c. (comma aggiunto)
Richiamata come indice dell'intervento legislativo volto a contrastare pratiche dilatorie del debitore e a tutelare il creditore, rafforzando l'orientamento favorevole alla decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale quando non vi siano giustificati impedimenti
Cassazione S.U. n. 4485/2018
sentenza delle Sezioni Unite (menzionata)
Richiamata per chiarire i riti applicabili alla controversia sui compensi e per sostenere l'uniformità di trattamento circa la decorrenza degli interessi anche quando la liquidazione avviene con il procedimento sommario speciale
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e Legge 24 dicembre 2012, n. 228
art. 13 (comma 1-quater) come introdotto dall'art. 1, comma 17 L. 228/2012
Richiamate in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto l'applicazione di tale previsione
Massime di principio
- Per i compensi professionali dell'avvocato gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora, identificabile nell'invio della notula/preavviso di parcella o nella proposizione della domanda giudiziale, e non necessariamente dalla data della liquidazione giudiziale
- Se il credito è poi liquidato in misura inferiore, gli interessi vanno calcolati sull'importo effettivamente riconosciuto; la riduzione non esclude di per sé la mora se il debitore era in grado, con ordinaria diligenza, di stimare la somma dovuta
- La mera proposizione di contestazioni non impedisce automaticamente la costituzione in mora: occorre distinguere tra contestazioni legittime che rendono impossibile quantificare il credito e contestazioni dilatorie o infondate che non impediscono la decorrenza degli interessi
- Il decreto ingiuntivo può costituire messa in mora con decorrenza degli interessi dalla notifica; analogamente la proposizione della domanda nel procedimento speciale o l'invio della notula possono costituire messa in mora
- Il creditore/professionista dovrebbe documentare e provare la messa in mora (invio della notula, prova di ricezione) e, quando opportuno, offrire e documentare il pagamento della parte non contestata per limitare il contenzioso e gli effetti della mora
- Nel valutare casi analoghi va sempre verificata la possibilità per il debitore, alla luce degli elementi disponibili (tariffe, prestazioni eseguite, natura dell'incarico), di stimare ragionevolmente l'ammontare del credito; se tale stima era possibile, la mora può ritenersi insorta dalla richiesta originaria
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