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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24974/2022 del 19/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Camera di Commercio ha intimato a Tirello il pagamento di una sanzione di €15.000 per violazione dell'art.2 della legge n.39/1989 (modificata dall'art.73 del d.lgs. n.59/2000), sostenendo che, in qualità di collaboratore dell'impresa individuale House & Home del geom. Antonio Grassotti, aveva svolto attività di mediazione immobiliare senza la qualifica/iscrizione prevista. L'amministrazione ha fondato il proprio accertamento principalmente su annunci con recapiti a nome dell'ingiunto e altri indizi pubblici; l'ingiunto ha invece dedotto che la sua attività era limitata a funzioni tecniche e di supporto linguistico, con indirizzamento dei clienti all'agenzia, ossia attività strumentali non rilevanti ai fini dell'obbligo di iscrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Camera di Commercio, confermando la decisione del Tribunale di Bolzano che aveva riformato la sentenza del giudice di pace. La Corte ha ritenuto che, pur essendo l'amministrazione onerata della prova e potendo avvalersi di presunzioni semplici, gli elementi prodotti non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per spostare l'onere probatorio sull'ingiunto. In particolare gli annunci e i recapiti non erano indizi univoci di attività di mediazione in senso proprio, potendo essere compatibili con attività accessorie e strumentali. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 39 del 1989, art. 2; art. 73 del d.lgs. n. 59/2000

    La norma impone l'iscrizione/qualifica per lo svolgimento di attivita' di mediazione immobiliare; la Corte ha confermato che l'obbligo ricorre quando il soggetto compie atti di mediazione in senso proprio, cioe' atti a rilevanza esterna che mettono in relazione le parti, mentre sono escluse dall'obbligo le mere attivita' tecniche o di supporto accessorie

  • art. 2697 c.c.

    Stabilisce l'onere della prova; la Corte ha ricordato che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione e' onerata di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, ma puo' avvalersi di presunzioni

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione della prova; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione delle regole processuali sulla formazione della prova nel caso concreto

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha richiamato il principio che per valorizzare elementi come presunzioni il giudice puo' ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti; in assenza di tali requisiti la presunzione semplice non e' sufficiente a spostare l'onere probatorio

  • art. 2727 c.c.

    Riferito in combinato disposto con l'art. 2729; la valutazione della ricorrenza dei requisiti per le presunzioni compete al giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la possibilita' di sindacare in cassazione la violazione dei criteri giuridici nella formazione della prova critica, ma ha ritenuto che nel caso non sussistessero vizi di tal genere

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma

Massime di principio

  • In un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sanzione, ma puo' utilizzare presunzioni; tuttavia le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. per spostare l'onere della prova sull'opponente.
  • Elementi indiziari isolati come annunci, recapiti telefonici o riferimenti su social media, pur potendo integrare indizi di attivita' mediatizia, non sono di per se' sufficienti a dimostrare l'esercizio di mediazione in senso proprio se sono compatibili con attivita' puramente strumentali o tecniche.
  • La qualifica di mediatore e l'obbligo di iscrizione ricorrono quando il soggetto compie atti a rilevanza esterna, impegnativi per l'impresa, che effettivamente mettono in relazione le parti (es. presentarsi autonomamente come agente, condurre visite e trattative, definire condizioni), mentre l'assistenza tecnica o il supporto linguistico possono rientrare tra attivita' accessorie esenti dall'obbligo.
  • La valutazione della sussistenza dei requisiti probatori per le presunzioni e' di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo violazioni dei criteri giuridici di formazione della prova.
  • Per difendersi efficacemente, l'ingiunto dovrebbe documentare in modo concreto e specifico la natura accessoria delle proprie prestazioni (mail, testimoni, incarichi formali, comunicazioni che dimostrino l'indirizzamento ai soggetti iscritti), mentre l'amministrazione deve produrre elementi circostanziati che dimostrino atti di mediazione in senso proprio.
  • In caso di soccombenza in Cassazione la parte ricorrente puo' essere condannata alle spese e, ove previsto, assoggettata a contribuzione unificata aggiuntiva ai sensi del DPR n.115/2002.

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