Cassazione Civile, Ordinanza n. 03381/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un geometra per competenze professionali pari a euro 25.845,65. La destinataria del decreto ha proposto opposizione; il tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio, ha revocato l’ingiunzione, ha compensato i rispettivi crediti e debiti tra le parti e ha condannato il professionista a corrispondere alla opponente la differenza, oltre alle spese di primo grado. Il professionista ha impugnato la decisione e la corte d’appello ha accolto in parte il gravame, riducendo la somma dovuta dal professionista per la componente degli oneri concessori e regolando nuovamente le spese di entrambi i gradi, con compensazione di due terzi. La parte soccombente in appello ha poi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 91, 92, 112 e 132 c.p.c. e vizio di motivazione: sostiene che, poiché la decisione di primo grado sarebbe stata sostanzialmente confermata e non vi sarebbe stato uno specifico motivo di appello sulle spese, la corte territoriale non avrebbe potuto rideterminarle; contesta inoltre che, essendo lei totalmente vittoriosa dopo la revoca del decreto, le spese non potessero essere poste parzialmente a suo carico e lamenta anche l’erronea individuazione dello scaglione tariffario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando il giudice d’appello riforma anche solo parzialmente la decisione di primo grado, può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, perché il relativo onere va ripartito in relazione all’esito complessivo della lite; il limite dell’impugnazione specifica opera invece solo se la sentenza venga confermata sul punto. Ha inoltre precisato che l’accoglimento parziale dell’appello della parte originariamente soccombente, che abbia determinato una riduzione della condanna, non elimina la precedente statuizione sulle spese in difetto di specifica impugnazione e che, nel caso concreto, la parte ricorrente non era totalmente vittoriosa, poiché al professionista era comunque stato riconosciuto un credito professionale significativo, poi compensato con quello della controparte. La censura sullo scaglione tariffario è stata dichiarata generica e quindi inammissibile; è stato anche osservato che il parametro applicabile era il d.m. n. 55 del 2014. Non è stata pronunciata condanna alle spese di legittimità per mancata costituzione dell’intimato, ma è stato disposto l’obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e falsa applicazione di norme processuali.
impedisce solo di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la loro liquidazione va commisurata all’esito complessivo della lite.
consente al giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese secondo la valutazione discrezionale dell’esito della causa.
è evocato dalla ricorrente per sostenere un vizio di ultrapetizione nella rideterminazione delle spese, ma la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti della domanda o dell’impugnazione.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al preteso vizio motivazionale della sentenza impugnata.
l’effetto espansivo interno dell’impugnazione non travolge automaticamente la statuizione sulle spese del primo grado in assenza di specifica impugnazione sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
costituisce il parametro normativo applicabile ratione temporis alla liquidazione delle spese nel caso di specie.
il richiamo operato nel ricorso è ritenuto errato perché non pertinente ratione temporis.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riforma, anche solo in parte, la decisione di primo grado, il giudice del gravame può rinnovare d’ufficio il regolamento delle spese di lite, dovendo distribuire l’onere economico secondo l’esito complessivo della controversia.
- Se la decisione impugnata viene integralmente confermata sul punto delle spese, la loro modifica in appello presuppone uno specifico motivo di impugnazione; ma tale preclusione non opera nel caso di riforma parziale della pronuncia di merito.
- L’accoglimento parziale dell’impugnazione proposta dalla parte originariamente soccombente non comporta, di per sé, la caducazione automatica della condanna alle spese del grado precedente in mancanza di specifica censura sul punto.
- Ai fini della liquidazione delle spese, non rileva solo chi risulti formalmente vincitore o soccombente, ma l’assetto sostanziale finale della lite, compresa l’eventuale attribuzione di un credito reciproco poi compensato.
- La parte è considerata totalmente vittoriosa solo quando non le venga riconosciuto alcun soccombimento sostanziale; se le viene comunque negata o ridotta una pretesa avversaria e al contempo viene riconosciuto un credito alla controparte, il giudice può disporre una compensazione parziale delle spese.
- La doglianza relativa alla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica in modo specifico quale sia l’errore nello scaglione adottato o quali importi siano stati indebitamente liquidati.
- Per le liquidazioni effettuate nel relativo periodo temporale, il parametro tariffario da applicare è quello vigente al momento della decisione, e non quello richiamato in modo non pertinente dalle parti.
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