Cassazione Civile, Sentenza n. 33144/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione dell'accisa e delle sanzioni per prodotti energetici detenuti in regime di sospensione d'imposta e spediti nel 2013 verso l'estero: l'Ufficio ha ritenuto che non fosse stata comprovata la conclusione della procedura di trasferimento (mancata nota di ricevimento/e-AD), configurando uno svincolo irregolare dal deposito fiscale e quindi l'immissione in consumo con conseguente esigibilità dell'accisa. La CTR aveva ritenuto trattarsi di cessioni intracomunitarie verso la Polonia e aveva dato rilievo al fatto che la contribuente non avrebbe avuto interesse a dissimulare la cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 3 e 4 del ricorso e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato l'applicazione del regime EMCS e l'obbligo dello speditore di seguire la procedura informatizzata e procurarsi la prova ufficiale della ricezione (nota di ricevimento o attestazioni ufficiali secondo gli artt. 6 commi 11-12 TUA). Ha inoltre confermato che la prova alternativa non può essere costituita da meri documenti privati. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per nuovo esame e per decidere sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise), art. 6
Disciplina la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo e prevede l'uso del documento amministrativo elettronico (e-AD) e la chiusura della circolazione tramite nota di ricevimento o nota di esportazione ovvero, in casi eccezionali, tramite attestazioni ufficiali
La Corte interpreta l'art. 6 nel senso che lo speditore ha l'onere di seguire la procedura EMCS e di procurarsi prova ufficiale della conclusione della circolazione; in mancanza della nota di ricevimento telematica, la conclusione può essere certificata solo tramite le attestazioni ufficiali previste dai commi 11 e 12 o altri mezzi ufficiali autorizzati
d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise), art. 2, comma 2
Svincolo irregolare dal regime di sospensione equivale a immissione in consumo
Lo svincolo irregolare comporta l'esigibilità dell'accisa; se non è dimostrata la corretta chiusura della procedura, il prodotto è considerato immesso in consumo
d.lgs. n. 504 del 1995, art. 7
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla responsabilità dello speditore: la Corte valorizza la funzione delle norme che individuano responsabilità e obblighi nel regime sospensivo, confermando il ruolo attivo dello speditore nel controllo della destinazione
art. 2697 c.c. (onere della prova)
La Corte precisa che l'onere di provare la corretta conclusione della circolazione grava sul soggetto speditore che ha la responsabilità di seguire e documentare la procedura; non è sufficiente invocare che l'Amministrazione dovrebbe dimostrare qualcosa in più quando la procedura non è stata regolarmente eseguita
Regolamento (CE) n. 684/2009 (EMCS)
Istituisce il documento amministrativo elettronico (e-AD) per il controllo delle spedizioni in sospensione d'imposta
Il sistema EMCS è il quadro normativo europeo che impone tracciamento informatizzato e costituisce la fonte primaria per determinare la conclusione della circolazione; la normativa comunitaria rafforza l'esigenza di prova ufficiale e tracciabile
Direttiva 2008/118/CE e Direttiva 92/12/CEE
Riferimenti comunitari che definiscono il concetto di immissione in consumo e il regime sospensivo; la giurisprudenza comunitaria (cfr. van de Water e Silcompa) è richiamata per confermare che lo svincolo irregolare implica immissione in consumo
Regolamento (CEE) n. 2454/93, art. 793 par. 2
Richiamato quale riferimento tecnico per la nota di esportazione e il visto di uscita doganale necessari a certificare l'uscita dal territorio comunitario
Massime di principio
- In regime EMCS lo speditore/depositario è tenuto a seguire la procedura informatizzata (e-AD) e a procurarsi la prova ufficiale della ricezione o dell'uscita dal territorio comunitario; l'assenza di tale prova può comportare lo svincolo irregolare e l'immissione in consumo con esigibilità dell'accisa
- La mancanza della nota di ricevimento telematica non giustifica automaticamente l'innocuità dell'irregolarità: è possibile utilizzare prove alternative solo se previste dagli artt. 6 commi 11-12 del TUA e consistono in attestazioni ufficiali rilasciate dalle Autorità competenti, non in documenti privati
- Gli operatori non possono invocare l'assenza di 'interesse a dissimulare' per eludere l'obbligo di tracciamento: anche nelle cessioni intracomunitarie la procedura e le relative formalità devono essere rispettate e provate
- L'onere di provare la corretta chiusura della circolazione grava sul soggetto che effettua la spedizione; l'Amministrazione può chiedere il pagamento dell'accisa se la procedura non è stata regolarmente conclusa e non esistono prove ufficiali contrarie
- In caso di malfunzionamenti del sistema informatizzato, la normativa prevede modalità alternative (documento cartaceo temporaneo e successiva integrazione nel sistema, o attestazioni ufficiali); tali eccezioni devono essere adeguatamente documentate e comprovate
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