Cassazione Penale, Ordinanza n. 25973/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due precedenti sentenze. Sosteneva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., un vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione non avrebbe analizzato compiutamente, nella loro connessione, gli elementi indicatori dell'unicità del disegno criminoso richiesto dall'art. 81 c.p. In sostanza, chiedeva una diversa lettura del materiale già valutato, valorizzando la contiguità temporale e l'omogeneità delle modalità esecutive per sostenere la preordinazione unitaria delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato non presentasse lacune né manifesta illogicità: il giudice dell'esecuzione aveva considerato gli elementi indicativi dell'occasionalità delle condotte e aveva escluso che la sola vicinanza temporale e l'omogeneità esecutiva potessero colmare la mancanza di prova di una specifica preordinazione unitaria. La Corte ha rilevato che il ricorso si risolveva in un mero dissenso valutativo e in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei limiti della verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell'assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa della decisione, senza rivalutazione del merito.
La continuazione presuppone l'accertamento dell'identità del disegno criminoso; non basta la sola contiguità temporale o l'omogeneità delle modalità esecutive se manca la prova di una specifica preordinazione unitaria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede la prova dell'originaria unità del disegno criminoso; tale prova non può essere sostituita dal mero dubbio sulla sua esistenza né dalla sola prossimità temporale dei fatti.
- La continuità delle condotte e l'omogeneità delle modalità esecutive sono indici utili, ma non bastano da soli se il giudice di merito ha motivatamente escluso la preordinazione unitaria sulla base di elementi di occasionalità.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto: la Cassazione interviene solo per verificare l'esistenza di una motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a proporre un diverso apprezzamento degli stessi elementi già scrutinati dal giudice di merito, esso è inammissibile.
- In materia di continuazione, il principio del favor rei non opera nel senso di imporre il riconoscimento del vincolo criminoso in presenza di un mero dubbio, incidendo tale riconoscimento sulla certezza del giudicato sulla pena.
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