Cassazione Civile, Ordinanza n. 14990/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA per l’anno 2009, ritenuta indebitamente detratta sulla base di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, oltre a irrogare la sanzione per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo non dimostrata dall’Ufficio la consapevolezza, da parte della società, dell’inserimento delle operazioni in una frode fiscale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, in presenza di una società "cartiera" e di una frode carosello, la CTR avesse errato nel pretendere una prova certa e specifica della conoscenza della frode da parte della contribuente, quando invece tale conoscibilità poteva essere desunta anche in via presuntiva da elementi oggettivi, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del cessionario, tenuto a dimostrare la propria buona fede e l’uso della massima diligenza esigibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e che, quando sia dimostrata la fittizietà del soggetto interposto e il suo ruolo di cartiera, ciò può essere sufficiente a far emergere la conoscibilità della frode da parte del cessionario, con conseguente spostamento su quest’ultimo dell’onere di provare la propria buona fede e la diligenza massima impiegata. La CTR non aveva considerato una pluralità di indici del ruolo di cartiera della società interposta e aveva erroneamente richiesto una prova specifica e certa della consapevolezza della contribuente. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
la detrazione IVA presuppone l’effettiva effettuazione dell’operazione; nelle operazioni soggettivamente inesistenti manca il presupposto della detrazione
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme asseritamente violate nella gestione dell’accertamento IVA
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
l’IVA versata alla controparte non genuina è considerata "fuori conto" rispetto al meccanismo di detrazione
l’onere della prova grava prima sull’Amministrazione e poi, una volta assolto tale onere, sul contribuente per la prova contraria
richiamato tra le norme invocate nel motivo di ricorso
le presunzioni semplici possono fondare la prova della consapevolezza della frode
la prova della conoscibilità può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti
richiamato nel motivo per contestare la valutazione delle prove
richiamato nel motivo per contestare la valutazione delle prove
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
presupposto della detrazione IVA
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata per l’accertamento dell’imposta
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
fattura emessa per operazioni inesistenti e imposta fuori conto
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA deve essere negato quando manchi il presupposto dell’effettiva operazione con il soggetto indicato in fattura.
- L’Amministrazione finanziaria, per contestare la detrazione, non deve fornire una prova certa e diretta della partecipazione del cessionario alla frode: è sufficiente dimostrare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA.
- La prova dell’Amministrazione deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici che rendano ragionevole ritenere la conoscenza o conoscibilità della frode secondo l’ordinaria diligenza richiesta all’operatore professionale.
- Quando l’Ufficio dimostri la fittizietà del soggetto interposto e il suo ruolo di cartiera in una frode carosello, l’onere si sposta sul contribuente, che deve provare di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- Il giudice di merito, per escludere la pretesa erariale, deve valutare complessivamente tutti gli indici indiziari relativi alla struttura e all’operatività del soggetto interposto; omettere tale valutazione integra errore di diritto sulla ripartizione dell’onere probatorio.
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