Cassazione Penale, Ordinanza n. 30125/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva chiesto la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, sostenendo che la propria pericolosità sociale non fosse più attuale. Il Tribunale di sorveglianza, confermando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, aveva rigettato l'istanza. Con ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo di vizio di motivazione e omessa valutazione di una memoria difensiva depositata in appello, nella quale si dava conto del ricorso avverso il diniego della domanda di protezione internazionale presentata davanti al Tribunale ordinario di Torino, ancora pendente. Secondo la difesa, tale ricorso avrebbe sospeso l'efficacia del provvedimento di allontanamento e il giudice non avrebbe considerato un fatto decisivo devoluto con la memoria. La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che non era stato indicato in modo autosufficiente l'argomento decisivo contenuto nella memoria e non valutato dal giudice; inoltre, la documentazione allegata non comprovava la dedotta presentazione dell'istanza di protezione internazionale, ma solo una domanda di permesso di soggiorno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la dedotta omessa valutazione della memoria difensiva non era stata specificamente e autosufficientemente allegata quanto al contenuto decisivo, e che comunque la documentazione prodotta non dimostrava la presentazione dell'istanza di protezione internazionale. La Corte ha quindi confermato, indirettamente, il provvedimento impugnato che aveva respinto la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
l'espulsione può operare come misura sostitutiva della pena detentiva, con rilievo delle cause ostative previste dalla disciplina speciale e delle fonti sovranazionali richiamate
art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286 del 1998
le cause ostative all'espulsione non hanno natura tassativa e devono essere integrate alla luce delle fonti sovranazionali, inclusa la tutela riconosciuta ai beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria
art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286 del 1998
il rigetto della protezione internazionale è espressamente contemplato, con possibile rilievo ai fini del permesso di soggiorno per protezione speciale in presenza delle condizioni previste
l'espulsione quale misura di sicurezza richiede la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale e del rispetto delle condizioni poste dall'ordinamento interno ed europeo
richiamato per l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento
art. 24437 del 17/01/2019
Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 – 01
chi deduce l'omessa valutazione di memorie difensive deve indicare specificamente l'argomento decisivo contenuto nella memoria e non esaminato dal giudice; l'omessa valutazione non integra nullità, ma può incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione
art. 18385 del 09/01/2018
Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739 – 01
l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può incidere sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, salvo memorie meramente ripetitive o inconferenti
art. 39783 del 21/09/2021
Sez. 1, n. 39783 del 21/09/2021, Rv. 282147 – 01
in tema di espulsione sostitutiva, le cause ostative non sono tassative e vanno integrate con la disciplina sovranazionale relativa anche alla protezione sussidiaria
art. 41949 del 2018
n. 41949 del 2018, Rv. 273973 – 01
le cause ostative all'espulsione devono essere lette in coordinamento con la tutela sovranazionale dei soggetti aventi diritto a protezione internazionale o sussidiaria
art. 23399 del 14/07/2020
Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Rv. 279440 – 01
per l'espulsione come misura di sicurezza, il giudice deve accertare non solo le cause ostative dell'art. 19 T.U. immigrazione, ma anche le condizioni richieste dall'ordinamento europeo per l'allontanamento del cittadino UE o del familiare qualificato
art. 915 del 2020
n. 915 del 2020, Rv. 278065 – 01
conferma dell'obbligo del giudice di verificare le rigide condizioni poste dall'ordinamento europeo per l'allontanamento in presenza di legami familiari con cittadino UE regolarmente soggiornante
Massime di principio
- La parte che deduce in cassazione l'omessa valutazione di memorie difensive deve indicare in modo specifico e autosufficiente l'argomento decisivo contenuto nella memoria e trascurato dal giudice; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
- L'omessa valutazione di una memoria difensiva non integra di per sé una nullità processuale della decisione, ma può incidere solo sulla completezza, congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione.
- In materia di espulsione come misura di sicurezza o misura sostitutiva, il giudice deve verificare l'attualità della pericolosità sociale e considerare le cause ostative previste dalla disciplina sull'immigrazione, lette anche alla luce delle fonti sovranazionali sulla protezione internazionale e sussidiaria.
- Il mero richiamo, nella memoria, a un procedimento o a una domanda di protezione non basta se non è documentalmente dimostrato il fatto decisivo allegato e se non emerge un contenuto idoneo a infirmare la decisione impugnata.
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