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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30125/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato aveva chiesto la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, sostenendo che la propria pericolosità sociale non fosse più attuale. Il Tribunale di sorveglianza, confermando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, aveva rigettato l'istanza. Con ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo di vizio di motivazione e omessa valutazione di una memoria difensiva depositata in appello, nella quale si dava conto del ricorso avverso il diniego della domanda di protezione internazionale presentata davanti al Tribunale ordinario di Torino, ancora pendente. Secondo la difesa, tale ricorso avrebbe sospeso l'efficacia del provvedimento di allontanamento e il giudice non avrebbe considerato un fatto decisivo devoluto con la memoria. La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che non era stato indicato in modo autosufficiente l'argomento decisivo contenuto nella memoria e non valutato dal giudice; inoltre, la documentazione allegata non comprovava la dedotta presentazione dell'istanza di protezione internazionale, ma solo una domanda di permesso di soggiorno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la dedotta omessa valutazione della memoria difensiva non era stata specificamente e autosufficientemente allegata quanto al contenuto decisivo, e che comunque la documentazione prodotta non dimostrava la presentazione dell'istanza di protezione internazionale. La Corte ha quindi confermato, indirettamente, il provvedimento impugnato che aveva respinto la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998

    l'espulsione può operare come misura sostitutiva della pena detentiva, con rilievo delle cause ostative previste dalla disciplina speciale e delle fonti sovranazionali richiamate

  • art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286 del 1998

    le cause ostative all'espulsione non hanno natura tassativa e devono essere integrate alla luce delle fonti sovranazionali, inclusa la tutela riconosciuta ai beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria

  • art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286 del 1998

    il rigetto della protezione internazionale è espressamente contemplato, con possibile rilievo ai fini del permesso di soggiorno per protezione speciale in presenza delle condizioni previste

  • art. 235 cod. pen.

    l'espulsione quale misura di sicurezza richiede la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale e del rispetto delle condizioni poste dall'ordinamento interno ed europeo

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 24437 del 17/01/2019

    Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 – 01

    chi deduce l'omessa valutazione di memorie difensive deve indicare specificamente l'argomento decisivo contenuto nella memoria e non esaminato dal giudice; l'omessa valutazione non integra nullità, ma può incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione

  • art. 18385 del 09/01/2018

    Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739 – 01

    l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può incidere sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, salvo memorie meramente ripetitive o inconferenti

  • art. 39783 del 21/09/2021

    Sez. 1, n. 39783 del 21/09/2021, Rv. 282147 – 01

    in tema di espulsione sostitutiva, le cause ostative non sono tassative e vanno integrate con la disciplina sovranazionale relativa anche alla protezione sussidiaria

  • art. 41949 del 2018

    n. 41949 del 2018, Rv. 273973 – 01

    le cause ostative all'espulsione devono essere lette in coordinamento con la tutela sovranazionale dei soggetti aventi diritto a protezione internazionale o sussidiaria

  • art. 23399 del 14/07/2020

    Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Rv. 279440 – 01

    per l'espulsione come misura di sicurezza, il giudice deve accertare non solo le cause ostative dell'art. 19 T.U. immigrazione, ma anche le condizioni richieste dall'ordinamento europeo per l'allontanamento del cittadino UE o del familiare qualificato

  • art. 915 del 2020

    n. 915 del 2020, Rv. 278065 – 01

    conferma dell'obbligo del giudice di verificare le rigide condizioni poste dall'ordinamento europeo per l'allontanamento in presenza di legami familiari con cittadino UE regolarmente soggiornante

Massime di principio

  • La parte che deduce in cassazione l'omessa valutazione di memorie difensive deve indicare in modo specifico e autosufficiente l'argomento decisivo contenuto nella memoria e trascurato dal giudice; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva non integra di per sé una nullità processuale della decisione, ma può incidere solo sulla completezza, congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione.
  • In materia di espulsione come misura di sicurezza o misura sostitutiva, il giudice deve verificare l'attualità della pericolosità sociale e considerare le cause ostative previste dalla disciplina sull'immigrazione, lette anche alla luce delle fonti sovranazionali sulla protezione internazionale e sussidiaria.
  • Il mero richiamo, nella memoria, a un procedimento o a una domanda di protezione non basta se non è documentalmente dimostrato il fatto decisivo allegato e se non emerge un contenuto idoneo a infirmare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

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