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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41659/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava una servitù di passaggio costituita tra i fondi delle parti in forza di una scrittura privata del 23 novembre 1994. Il titolare del fondo dominante aveva ottenuto in appello la condanna del vicino, proprietario del fondo servente, alla rimozione di opere murarie poste sul confine e impeditive del pieno esercizio del passaggio. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo il difetto di interesse ad agire della controparte, che avrebbe già avuto un titolo di reintegra nel possesso nei confronti dell'autore dello spoglio e avrebbe quindi promosso un nuovo giudizio con identica domanda solo contro l'avente causa; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 177 c.c. e 102 c.p.c., assumendo che l'immobile del fondo servente era stato acquistato in regime di comunione legale con il coniuge, litisconsorte necessario nel giudizio volto alla rimozione delle opere. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo fondato: dagli atti emergeva infatti che l'acquisto era avvenuto in comunione legale e che, trattandosi di azione petitoria diretta alla rimozione del muro e al ripristino del passaggio, il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti del coniuge contitolare. Sono state ritenute irrilevanti le deduzioni svolte nella memoria del controricorrente in cassazione, perché non possono essere introdotte nuove questioni o censure tramite memoria. Il primo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, affinché provveda nuovamente sulla controversia e sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo, relativo all'interesse ad agire, è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è requisito della domanda, ma la sua verifica resta assorbita quando la causa è viziata da nullità per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    il litisconsorzio necessario va individuato in base al petitum e alla causa petendi; quando la domanda incide su diritti o situazioni comuni, il giudizio non può proseguire senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari.

  • art. 177 c.c.

    è richiamato per evidenziare che l'acquisto in regime di comunione legale comportava la contitolarità del bene e quindi la necessità di evocare in giudizio anche il coniuge.

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie di legittimità servono solo a illustrare i motivi già proposti e non possono introdurre nuove censure o questioni nuove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il medesimo limite alle memorie vale anche nel procedimento camerale davanti alla sezione fissata con il rito camerale.

  • artt. 612 e ss. c.p.c.

    l'esecuzione degli obblighi di fare è rimessa al processo esecutivo, non può essere sostituita da un autonomo giudizio di cognizione per dare attuazione a una sentenza pregressa.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    la Cassazione può rimediare alla nullità derivante dall'omessa rilevazione del difetto di integrità del contraddittorio disponendo il rinvio al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nelle azioni negatorie o confessorie di servitù il litisconsorzio necessario passivo sussiste solo quando la domanda richieda una modificazione del bene comune non attuabile pro quota senza la partecipazione di tutti i contitolari; se invece si chiede soltanto l'accertamento dell'esistenza della servitù o la cessazione delle molestie, il litisconsorzio non è configurabile in via automatica.
  • Nelle controversie in cui il bene sia in comunione legale, la contitolarità del diritto reale impone di verificare d'ufficio l'integrità del contraddittorio, poiché il provvedimento richiesto può incidere anche sulla posizione del coniuge contitolare non evocato in giudizio.
  • L'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario può essere rilevata in ogni stato e grado, ma, se dedotta per la prima volta in cassazione, deve risultare dagli atti di causa e va apprezzata in relazione al contenuto della domanda proposta.
  • Le memorie depositate nel giudizio di cassazione non possono introdurre nuove questioni o ampliare i motivi originari del ricorso; possono solo illustrare e chiarire le censure già formulate.
  • Quando la nullità del giudizio deriva dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, la cassazione può disporre la rimessione della causa al primo giudice, con rinvio per la rinnovazione del processo sin dal grado viziato.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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