Cassazione Penale, Ordinanza n. 28994/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna pronunciata in appello per i delitti di cui agli artt. 337 e 582 c.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, l'identificazione dell'imputato e la valutazione delle prove, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse errata nella ricostruzione dei fatti e nell'attribuzione della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito, finalizzato a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, oltre che generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, senza ulteriori approfondimenti interpretativi nel testo
norma richiamata quale base della condanna per lesioni personali, senza ulteriori approfondimenti interpretativi nel testo
implicitamente richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio o una differente ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La doglianza è inammissibile quando è generica e non individua in modo puntuale le ragioni di errore della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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