Cassazione Penale, Sentenza n. 20031/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per ricettazione di ciclomotori; censure fondate su vizi di motivazione e violazioni di legge processuale e sostanziale (art. 606 c.p.p., lett. b, c, e). In particolare si denunciava: uso di prove labili e formate fuori dal contraddittorio; utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali rese da una persona poi irreperibile (acquisite ex art. 512 c.p.p. e lette in dibattimento ai sensi dell'art. 512) in violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU; mancata ricerca adeguata della fonte all'estero; errata valutazione della prevalenza dell'attenuante speciale del fatto lieve (art. 648, comma 4, c.p.) rispetto alla recidiva qualificata; motivazione apparente sul diniego della sospensione condizionale della pena e sulla misura della pena/quantificazione della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati (ma non manifestamente infondati) e confrontati con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; gli altri motivi sono stati considerati reiterativi e sono stati isolatamente e logicamente motivati dal giudice di merito. La Suprema Corte ha ritenuto legittimo, alla luce dell'orientamento consolidato, l'uso di dichiarazioni extraprocedimentali spontanee e raccolte nell'immediatezza dei fatti purché sussistano adeguate garanzie procedurali e sia presente un corredo indiziario convergente che le corrobori; ha altresì ritenuto corretta la valutazione in tema di recidiva, attenuanti e dosimetria della pena operata dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Si tratta dell'attenuante speciale del fatto lieve (quarto comma). La Corte di merito aveva riconosciuto tale attenuante ma l'ha ritenuta non prevalente rispetto alla recidiva qualificata, scelta confermata dalla Cassazione in base al bilanciamento tra attenuante e elementi della recidiva specifica.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Dispositivo sul divieto probatorio della deposizione indiretta dell'ufficiale di polizia giudiziaria. La Corte interpreta la norma nel senso che il divieto vale per le 'dichiarazioni' rese in contesto procedimentale, ma non esclude automaticamente le espressioni verbali libere rese al di fuori del procedimento (immediatezza e spontaneità), che possono essere valorizzate se corredate da adeguate garanzie e riscontri.
Norma che consente l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali; la Cassazione ammette l'utilizzabilità quando ricorrono i presupposti (imprevedibilità, impreparazione al contraddittorio, adeguate garanzie procedurali) e quando tali dichiarazioni sono sottoposte a accurato vaglio di attendibilità e corredate da elementi di riscontro.
Richiamato in tema di disciplina delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte valuta la compatibilità delle acquisizioni cartolari con i principi del contraddittorio e con le garanzie processuali.
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma relativa all'avviso al teste e alle conseguenze della mancata comparizione; la Cassazione sottolinea che non è sempre necessario provare la specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma occorre verificare se la mancata comparizione derivi da scelta libera, consapevole e informata.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio: la Corte afferma che l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali è compatibile con art. 111 Cost. solo se bilanciato da garanzie procedurali e da riscontri probatori che compensino l'assenza del contraddittorio diretto.
art. 6 CEDU
Diritto a un equo processo; la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (Al-Khawaja, Schatschaachwili) e applica un bilanciamento tra esigenze probatorie e garanzie difensive; ammette la valutazione di dichiarazioni predibattimentali se vi sono adeguati 'procedural safeguards' e elementi corroboranti.
Norma che dispone la condanna alle spese della parte privata che ha proposto ricorso quando esso è rigettato; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese al di fuori del processo possono essere utilizzate in giudizio se sono spontanee, raccolte nell'immediatezza dei fatti e corredate da adeguate garanzie procedurali e da riscontri indipendenti; non sono automaticamente escluse dal divieto di deposizione indiretta.
- La mera irreperibilità successiva del dichiarante non impedisce automaticamente l'uso della sua dichiarazione: occorre valutare se la mancata comparizione sia frutto di una scelta libera, consapevole e informata o di circostanze esterne; l'assenza di notifica o di elementi certi di sottrazione può attenuare l'obiezione.
- Il giudice di merito ha ampio margine di apprezzamento nella valutazione della credibilità e nella dosimetria della pena; la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifesta priva di fondamento.
- In presenza di dichiarazioni predibattimentali utilizzate per affermare responsabilità penale, è necessario un accurato vaglio di congruenza con il contesto fattuale e la ricerca di elementi indiziari convergenti che corroborino il contenuto delle dichiarazioni.
- La prevalenza di attenuanti (es. fatto lieve) rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva richiede un esplicito e logico bilanciamento da parte del giudice; la semplice enunciazione non è sufficiente se non adeguatamente motivata.
- Le questioni riferite al rispetto dell'art. 6 CEDU richiedono un bilanciamento procedurale tra esigenze del processo e garanzie difensive; la giurisprudenza nazionale consente l'uso di prove cartolari purché valutate criticamente e non in modo automatico.
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