Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11018/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile di un furto di telefoni cellulari all'interno di un centro commerciale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. La Corte di legittimità ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte in appello, privi di una reale analisi critica della motivazione impugnata e non corredati da specifiche ragioni di diritto e puntuali riferimenti alla decisione censurata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito era sufficiente, logica e congrua, e che il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con essa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non opera come abolitio criminis idonea a superare l'inammissibilità del ricorso e a incidere sul giudicato sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la contestazione del concorso di persone nel furto

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto oggetto di contestazione

  • art. 625, nn. 5 e 7 c.p.

    aggravanti contestate in relazione al furto

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    richiamato solo per escludere che la sopravvenuta procedibilità a querela valga come abolitio criminis idonea a superare l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già prospettate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica e critica confutazione della motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un adeguato confronto con gli argomenti posti a base della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte non può essere chiamata a rivalutare nel merito la coerenza del quadro probatorio se la motivazione di merito risulta logica, congrua e giuridicamente corretta.
  • La sopravvenuta procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 non opera come abolitio criminis tale da superare l'inammissibilità del ricorso e da incidere sul giudicato sostanziale già formato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.