Cassazione Penale, Sentenza n. 27293/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il minore era stato definitivamente condannato per un fatto di danneggiamento e, in sede esecutiva davanti al G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Trento, aveva chiesto la conversione della pena detentiva in una delle sanzioni irrogabili dal Giudice di pace, sostenendo che il reato dovesse essere ricondotto all'ipotesi semplice di cui all'art. 635, primo comma, c.p. Secondo la difesa, il capo di imputazione non descriveva in modo sufficiente l'aggravante della destinazione pubblica del bene e, quindi, la pena detentiva sarebbe stata illegale perché, in assenza dell'aggravante, il fatto sarebbe rientrato nella competenza del Giudice di pace e nella relativa cornice sanzionatoria ex d.lgs. 274/2000. Il ricorso censurava dunque l'ordinanza esecutiva per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666 c.p.p., 635 c.p., 4 e 52 d.lgs. 274/2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di conversione della pena, ma ha anche precisato che la motivazione del giudice dell'esecuzione andava corretta ai sensi dell'art. 619 c.p.p. La decisione è stata fondata sul rilievo che, dopo la riforma del 2016, il rinvio dell'art. 4 d.lgs. 274/2000 concerne il previgente danneggiamento semplice, ormai depenalizzato, e non le nuove fattispecie di danneggiamento ancora penalmente rilevanti, che restano attribuite al Tribunale. Poiché il fatto oggetto della condanna non rientrava nella competenza del Giudice di pace, non era configurabile alcuna illegalità della pena per diversità di specie e non poteva disporsi la sostituzione con le sanzioni di cui all'art. 52 d.lgs. 274/2000. In ragione dell'età del condannato, non è stata disposta la condanna alle spese né alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma evocata dal ricorrente come parametro dell'errore denunciato in sede esecutiva; non è stata ritenuta violata nel caso concreto
primo comma; secondo comma
dopo la riforma del 2016, il primo comma non corrisponde più al previgente danneggiamento semplice; le fattispecie ancora penalmente rilevanti restano fuori dalla competenza del Giudice di pace
il rinvio va inteso come riferito al previgente danneggiamento semplice, depenalizzato, e non alle nuove ipotesi penali di danneggiamento
pene del Giudice di pace non applicabili quando il reato non rientra nella relativa competenza
richiamato nel provvedimento impugnato per la riduzione della pena determinata nella sentenza definitiva
ha riformulato l'art. 635 c.p. depenalizzando il danneggiamento semplice e conservando il rilievo penale solo per le ipotesi tipizzate
art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. 7/2016
norma di attuazione della depenalizzazione del danneggiamento semplice
art. 2 legge 28 aprile 2014, n. 67
delega legislativa alla depenalizzazione di taluni reati e alla trasformazione del danneggiamento semplice in illecito civile
utilizzato per correggere la motivazione del provvedimento impugnato senza incidere sul dispositivo
art. 29, comma primo, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272
esclude nel procedimento riguardante pena inflitta a minorenne la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
disposta l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.
richiamati nel precedente giurisprudenziale sulle pene illegali rilevabili anche d'ufficio in cassazione
non citato testualmente nel decisum riportato, ma richiamato indirettamente nel precedente sulla pena detentiva per reato del giudice di pace; non è posto a fondamento della decisione
Massime di principio
- Il rinvio contenuto nella disciplina sulla competenza del Giudice di pace deve essere interpretato in modo coerente con la fisionomia normativa attuale della fattispecie richiamata; se il legislatore ha depenalizzato la previgente ipotesi semplice, il rinvio non si estende automaticamente alle nuove fattispecie penali risultanti dalla riforma.
- Quando il reato per cui è stata applicata la pena detentiva non rientra nella competenza del Giudice di pace, non è configurabile un'illegalità della pena per sola diversità di specie sanzionatoria e non può disporsi la conversione nelle pene previste per il giudice di pace.
- In sede esecutiva è deducibile l'illegalità della pena, ma il rimedio presuppone che la sanzione sia ab origine incompatibile con l'assetto normativo applicabile al fatto; non basta invocare una competenza del Giudice di pace che non esiste per la fattispecie concreta.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione del provvedimento impugnato senza annullarlo quando il dispositivo di rigetto è corretto, ma il ragionamento seguito dal giudice a quo non è pienamente condivisibile.
- Nel procedimento di esecuzione relativo a pena inflitta a minorenne non opera la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
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