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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27293/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il minore era stato definitivamente condannato per un fatto di danneggiamento e, in sede esecutiva davanti al G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Trento, aveva chiesto la conversione della pena detentiva in una delle sanzioni irrogabili dal Giudice di pace, sostenendo che il reato dovesse essere ricondotto all'ipotesi semplice di cui all'art. 635, primo comma, c.p. Secondo la difesa, il capo di imputazione non descriveva in modo sufficiente l'aggravante della destinazione pubblica del bene e, quindi, la pena detentiva sarebbe stata illegale perché, in assenza dell'aggravante, il fatto sarebbe rientrato nella competenza del Giudice di pace e nella relativa cornice sanzionatoria ex d.lgs. 274/2000. Il ricorso censurava dunque l'ordinanza esecutiva per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666 c.p.p., 635 c.p., 4 e 52 d.lgs. 274/2000.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di conversione della pena, ma ha anche precisato che la motivazione del giudice dell'esecuzione andava corretta ai sensi dell'art. 619 c.p.p. La decisione è stata fondata sul rilievo che, dopo la riforma del 2016, il rinvio dell'art. 4 d.lgs. 274/2000 concerne il previgente danneggiamento semplice, ormai depenalizzato, e non le nuove fattispecie di danneggiamento ancora penalmente rilevanti, che restano attribuite al Tribunale. Poiché il fatto oggetto della condanna non rientrava nella competenza del Giudice di pace, non era configurabile alcuna illegalità della pena per diversità di specie e non poteva disporsi la sostituzione con le sanzioni di cui all'art. 52 d.lgs. 274/2000. In ragione dell'età del condannato, non è stata disposta la condanna alle spese né alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    norma evocata dal ricorrente come parametro dell'errore denunciato in sede esecutiva; non è stata ritenuta violata nel caso concreto

  • art. 635 c.p.

    primo comma; secondo comma

    dopo la riforma del 2016, il primo comma non corrisponde più al previgente danneggiamento semplice; le fattispecie ancora penalmente rilevanti restano fuori dalla competenza del Giudice di pace

  • art. 4 d.lgs. 274/2000

    il rinvio va inteso come riferito al previgente danneggiamento semplice, depenalizzato, e non alle nuove ipotesi penali di danneggiamento

  • art. 52 d.lgs. 274/2000

    pene del Giudice di pace non applicabili quando il reato non rientra nella relativa competenza

  • art. 442, comma 2-bis c.p.p.

    richiamato nel provvedimento impugnato per la riduzione della pena determinata nella sentenza definitiva

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    ha riformulato l'art. 635 c.p. depenalizzando il danneggiamento semplice e conservando il rilievo penale solo per le ipotesi tipizzate

  • art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. 7/2016

    norma di attuazione della depenalizzazione del danneggiamento semplice

  • art. 2 legge 28 aprile 2014, n. 67

    delega legislativa alla depenalizzazione di taluni reati e alla trasformazione del danneggiamento semplice in illecito civile

  • art. 619 c.p.p.

    utilizzato per correggere la motivazione del provvedimento impugnato senza incidere sul dispositivo

  • art. 29, comma primo, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272

    esclude nel procedimento riguardante pena inflitta a minorenne la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    disposta l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.

    richiamati nel precedente giurisprudenziale sulle pene illegali rilevabili anche d'ufficio in cassazione

  • art. 275 c.p.p.

    non citato testualmente nel decisum riportato, ma richiamato indirettamente nel precedente sulla pena detentiva per reato del giudice di pace; non è posto a fondamento della decisione

Massime di principio

  • Il rinvio contenuto nella disciplina sulla competenza del Giudice di pace deve essere interpretato in modo coerente con la fisionomia normativa attuale della fattispecie richiamata; se il legislatore ha depenalizzato la previgente ipotesi semplice, il rinvio non si estende automaticamente alle nuove fattispecie penali risultanti dalla riforma.
  • Quando il reato per cui è stata applicata la pena detentiva non rientra nella competenza del Giudice di pace, non è configurabile un'illegalità della pena per sola diversità di specie sanzionatoria e non può disporsi la conversione nelle pene previste per il giudice di pace.
  • In sede esecutiva è deducibile l'illegalità della pena, ma il rimedio presuppone che la sanzione sia ab origine incompatibile con l'assetto normativo applicabile al fatto; non basta invocare una competenza del Giudice di pace che non esiste per la fattispecie concreta.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione del provvedimento impugnato senza annullarlo quando il dispositivo di rigetto è corretto, ma il ragionamento seguito dal giudice a quo non è pienamente condivisibile.
  • Nel procedimento di esecuzione relativo a pena inflitta a minorenne non opera la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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