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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34115/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità discende dalla manifesta genericità dei motivi, non idonei a scalfire la ratio decidendi della sentenza di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 29 gennaio 2025. I ricorsi erano sovrapponibili quanto al capo B, relativo al reato di calunnia, e una delle ricorrenti ha inoltre contestato il capo 1, relativo a lesioni. La Corte di cassazione rileva che le doglianze sono manifestamente generiche: non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato la manifesta falsità delle accuse rivolte alla persona offesa e la loro riconducibilità, sulla base delle videoriprese, a una deliberata aggressione compiuta da entrambi i ricorrenti ai danni della stessa. Quanto alla seconda censura, la Corte la reputa parimenti generica perché non si confronta con la valutazione della sentenza di merito sul pieno concorso della ricorrente nell'aggressione.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Norma richiamata implicitamente dal riferimento al reato di calunnia contestato al capo B; la Corte non affronta il merito della fattispecie, ma rileva che i motivi di ricorso non si confrontano con l'accertamento della falsità delle accuse.

  • art. 582 c.p.

    Norma implicitamente riferibile al reato di lesioni contestato al capo 1; la Corte osserva che la doglianza è generica rispetto all'accertato concorso della ricorrente nell'aggressione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure apodittiche o generiche e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza è generica quando non confuta gli elementi fattuali posti a base della decisione di merito, come l'uso di videoriprese o altri dati probatori che sorreggano l'affermazione di responsabilità.
  • Nel reato di calunnia, la contestazione in cassazione deve misurarsi con l'accertamento della manifesta falsità dell'accusa e con gli elementi che dimostrano la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito accerta il concorso del soggetto nell'azione lesiva sulla base della prova acquisita, il ricorso che non si confronti con tale accertamento fattuale è destinato all'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunniaLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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