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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30108/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla società creditrice contro il debitore. Quest'ultimo aveva eccepito l'estinzione della procedura, ma il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'eccezione. Il successivo reclamo proposto dal debitore era stato riqualificato come opposizione ex art. 630 c.p.c. e dichiarato inammissibile dal Tribunale, sia perché contro il rigetto dell'eccezione sarebbe stata necessaria opposizione ex art. 617 c.p.c., sia per difetto di interesse, avendo il reclamante affermato di non essere proprietario dei beni pignorati. La Corte d'appello aveva confermato tale esito. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte non esamina nel merito i motivi perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il deposito telematico del ricorso non si era perfezionato tempestivamente, poiché alla ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) erano seguiti esiti negativi dei controlli automatici e di cancelleria, con rifiuto dell'atto per documento XML non valido. Il ricorrente non ha dimostrato di avere ripetuto immediatamente il deposito a seguito del rifiuto, né ha provato i fatti allegati nell'istanza di decisione e nella richiesta di rimessione in termini. La Corte ritiene inoltre infondata la rimessione in termini, perché la causa della decadenza è imputabile all'inerzia della parte rispetto all'esito negativo del deposito, e l'affidamento sulla sola RdAC è definito temerario in assenza di consolidamento del deposito tramite gli esiti positivi successivi.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo/perfezionato deposito telematico non validamente consolidato. Non affronta i due motivi di ricorso. Rigetta anche l'istanza di rimessione in termini, ritenendo non provata la non imputabilità della decadenza. Poiché la parte intimata non ha svolto difese, non liquida spese di lite; tuttavia condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di Euro 500 in favore della cassa delle ammende e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.c.

    Il reclamo del debitore era stato riqualificato dal giudice di merito come rimedio esperibile in materia esecutiva; la Corte non entra nel merito della corretta qualificazione perché il ricorso è improcedibile.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato per affermare che contro il rigetto dell'eccezione di estinzione sarebbe stato necessario proporre opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione richiama la proposta definitoria e il procedimento camerale accelerato; la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto improcedibile per tardivo deposito oltre il termine previsto per il deposito del ricorso per cassazione.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Poiché la Corte ha definito il giudizio conformemente alla proposta, applica la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel deposito telematico del ricorso per cassazione, la ricevuta di avvenuta consegna non è sufficiente, da sola, a consolidare l'effetto del tempestivo deposito: occorre che i successivi controlli automatici e di cancelleria abbiano esito positivo.
  • Se i controlli successivi al deposito telematico danno esito negativo e l'atto viene rifiutato per vizi del file o dell'XML, la parte deve provare di aver ripreso immediatamente il deposito e di avere evitato la decadenza con una tempestiva reiterazione dell'adempimento.
  • La rimessione in termini presuppone la dimostrazione della non imputabilità della decadenza; non può essere concessa quando la parte si limiti ad allegare in modo generico disfunzioni del sistema o della cancelleria e risulti, invece, inerzia della parte dopo il rifiuto del deposito.
  • L'affidamento sulla sola ricevuta di avvenuta consegna, in presenza di un deposito telematico non ancora perfezionato e poi rifiutato, non integra un affidamento tutelabile se la parte non si attiva in modo diligente dopo l'esito negativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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