Cassazione Penale, Sentenza n. 9451/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso la revoca della confisca di un immobile, sostenendo di essere terzo proprietario di buona fede e producendo documentazione circa la modalità di acquisizione del bene (modesto prezzo, mutuo per ristrutturazione garantito da altro immobile ereditato, pagamento tramite terzi). Denuncia che la Corte territoriale ha omesso di esaminare e valutare la documentazione prodotta e ha dato rilievo esclusivo alla condanna del fratello (Vittorio Musone) e alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; censura inoltre la mancata verifica circa quale procedimento avesse originato il vincolo sul bene e invocazione di violazione degli artt. 240-bis c.p. e 7 CEDU per la tutela del diritto di difesa dei terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondante il motivo che denunciava carenza motivazionale della Corte d'appello. Ha rilevato che la Corte territoriale non ha valutato le specifiche allegazioni e la documentazione del ricorrente, potenzialmente idonee a dimostrare la natura non fittizia dell'intestazione e la buona fede del terzo. Per tale carenza motivazionale la pronuncia è stata annullata e la vicenda rinviata alla Corte d'appello per un esame completo e motivato delle prove e delle deduzioni difensive, con valutazione anche dell'eventuale iscrizione del bene in altri procedimenti e della rilevanza dell'annotazione ipotecaria rispetto alla conoscenza del vincolo.
Norme richiamate
art. 12-sexties legge n. 356/1992
Norma sul sequestro/confisca per misure anti-mafia: la confisca può colpire beni ritenuti riconducibili all'organizzazione; tuttavia, la riconducibilità deve essere valutata anche rispetto agli elementi che il terzo produce per dimostrare la non fittizietà dell'intestazione
Reato di associazione di tipo mafioso: la condanna dell'imputato è stato elemento fattuale considerato dalla Corte territoriale ma non può da sola escludere l'esame degli elementi a favore del terzo
artt. 676, comma 1 e 667, comma 4 cod. proc. pen.
Disciplina del rimedio esperibile dal terzo proprietario che non ha partecipato al giudizio: il terzo può proporre opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione per far valere le proprie doglianze
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Vizio dedotto dalla Corte di cassazione: mancanza di motivazione quando il giudice non affronta specifiche doglianze decisive presentate dalle parti
Norma richiamata dal ricorrente in materia di misure ablative e tutela dei terzi; la Corte ha richiamato l'esigenza che siano rispettate le garanzie procedurali per i terzi titolari di beni
art. 7 CEDU
Richiamato come limite ai provvedimenti ablativi che incidono sui diritti dei terzi; la Corte indica che il diritto di difesa deve poter essere esercitato, specie quando il terzo non è stato parte del processo penale
Massime di principio
- Il terzo proprietario non partecipe al processo principale può esperire opposizione davanti al giudice dell'esecuzione (artt. 676 e 667 c.p.p.) per far valere la propria titolarità e buona fede
- La sola condanna dell'imputato o le dichiarazioni di collaboratori di giustizia non esentano il giudice dall'esaminare e motivare le contestazioni e la documentazione prodotta dal terzo che siano idonee a dimostrare la non fittizietà dell'intestazione
- La presenza di annotazioni ipotecarie di sequestro non sostituisce una valutazione concreta, da parte del giudice, della conoscenza effettiva del vincolo da parte del terzo e della sua buona fede
- La mancata valutazione motivata degli elementi decisivi prodotti dalla difesa costituisce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e può portare all'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione
- In casi simili la Corte d'appello, quando rinviene dubbi sulla provenienza del bene o sulla titolarità, deve reintegrare il contraddittorio istruttorio e valutare prove documentali e bancarie (mutui, garanzie, pagamenti) per accertare la natura dell'intestazione
- Le garanzie costituzionali ed eurounitarie (diritto di difesa, art. 7 CEDU e analoghi principi) impongono che i terzi lesi da misure ablative abbiano effettive possibilità di far valere le proprie ragioni e che tali ragioni siano adeguatamente motivate dal giudice
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