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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13418/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la legittimità e la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Ferrara che aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova a favore di Luca Stradiotto, imputato per truffa/induzione mediante artifizi e raggiri in qualità di procacciatore di affari assicurativo. Il PM deduceva che il giudice non aveva adeguatamente valutato la corrispondenza tra l'offerta risarcitoria presentata nel programma di messa alla prova e le effettive capacità patrimoniali dell'imputato, nonostante risultassero elementi (auto di lusso in leasing, comproprietà immobiliare, partecipazioni societarie) emersi dall'informativa della Guardia di Finanza che indicavano una sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. Inoltre il PM censurava la carente motivazione sulla capacità dell'imputato di astenersi dal commettere ulteriori reati, anche alla luce della recidiva e del fatto che continuava a svolgere attività di broker per altra compagnia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice di merito ha motivato in modo insufficiente la valutazione della "adeguatezza" del programma di messa alla prova, liquidando apoditticamente i rilievi istruttori relativi alla situazione economica del prevenuto e omettendo di avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 464-bis c.p.p. di acquisire informazioni sulla condizione personale, familiare, sociale ed economica. La Corte ha dunque annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, disponendo che il giudice valuti nuovamente la congruità dell'offerta risarcitoria e la coerenza del programma rispetto alla gravità del reato e alle capacità economiche dell'imputato, nonché la persistenza del rischio di recidiva.

Norme richiamate

  • art. 168-bis c.p.

    La messa alla prova comporta l'esecuzione di condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno; la previsione dell'elemento "ove possibile" va interpretata nel senso che il risarcimento deve essere commisurato al pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima o, se non pienamente realizzabile, comunque rappresentare lo sforzo massimo sostenibile dall'imputato secondo le sue condizioni economiche.

  • art. 464 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova, richiamata come quadro di riferimento per l'ordinanza impugnata.

  • art. 464-quater c.p.p.

    Stabilisce i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla messa alla prova; la corte conferma che il pubblico ministero può impugnare l'ordinanza (anche su istanza della persona offesa).

  • art. 464-bis, comma 5 c.p.p.

    «al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ...»

    Attribuisce al giudice il potere (e il dovere, se necessario) di acquisire informazioni supplementari sulla situazione personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato per verificare l'adeguatezza del programma e la sostenibilità degli obblighi risarcitori.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i parametri di riferimento (circostanze, condotte, personalità dell'imputato, ecc.) che devono informare la valutazione di adeguatezza e proporzionalità del programma di messa alla prova e degli obblighi accessori, richiamati come criterio valutativo essenziale dalla giurisprudenza.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata nelle doglianze sul tema della motivazione e degli oneri probatori; attiene a profili processuali relativi all'esame e acquisizione delle prove e alla loro valutazione.

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    Richiamata nelle censure relative alla motivazione e all'apprezzamento degli elementi istruttori; concerne i criteri di formazione della prova e della motivazione nel processo penale.

Massime di principio

  • Quando l'offerta risarcitoria collegata a un programma di messa alla prova appare sproporzionata rispetto al danno patrimoniale lamentato, il giudice deve verificare le reali capacità economiche dell'imputato avvalendosi, se necessario, dei poteri investigativi previsti dall'art. 464-bis c.p.p.
  • Il concetto di "adeguatezza" del programma di messa alla prova comprende sia l'idoneità al reinserimento sociale sia la corrispondenza tra l'impegno risarcitorio richiesto e le condizioni economiche dell'imputato; il risarcimento deve essere proporzionato al danno o, se non integralmente possibile, espressione del massimo sforzo sostenibile.
  • La valutazione della durata e della natura degli obblighi (es. lavoro di pubblica utilità) deve rispettare un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e alla colpevolezza dell'imputato, richiamando i parametri dell'art. 133 c.p.
  • Il giudice non può limitarsi a affermazioni generiche o apodittiche: quando emergono elementi investigativi (es. informative della Guardia di Finanza) che pongono in dubbio i redditi dichiarati, occorre motivare specificamente il rigetto di tali elementi o procedere ad accertamenti integrativi.
  • La recidiva e la persistente attività professionale connessa al fatto di reato sono elementi rilevanti nella valutazione della probabilità di commissione di ulteriori reati e devono essere considerati nell'atto di bilanciamento per la concessione della messa alla prova.
  • In caso di vizi motivazionali gravi sull'adozione della messa alla prova, la Corte Suprema può annullare l'ordinanza e rinviare il giudizio al tribunale in diversa composizione affinché riesamini la decisione alla luce dei corretti principi di verifica e motivazione.

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