Cassazione Penale, Ordinanza n. 35065/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 3 giugno 2025 della Corte d'appello di Bari, che lo aveva condannato per calunnia. I primi due motivi contestavano la responsabilità e la configurabilità del reato, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti aspecifici rispetto alla motivazione d'appello, rilevando che nell'impugnazione di merito non erano stati validamente formulati motivi su tali questioni e che la sentenza impugnata aveva già censurato l'inammissibilità del gravame sul punto. Il terzo motivo invocava l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; la questione è stata giudicata generica e nuova, perché non erano state indicate le circostanze fattuali, già accertate nei giudizi di merito, che avrebbero potuto giustificare la particolare tenuità del fatto. Le restanti censure riguardavano il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati giudicati aspecifici, il terzo generico perché introduceva per la prima volta la questione dell'art. 131-bis c.p. senza indicare i presupposti fattuali pertinenti; le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva sono state ritenute non accoglibili, poiché la sentenza d'appello era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, senza che il giudizio di merito fosse censurabile in sede di legittimità. La Corte ha disposto le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta ulteriori dettagli sulle statuizioni accessorie.
Norme richiamate
il terzo è generico perché introduce per la prima volta il tema inerente la rivendicata applicabilità dell'art 131 bis cp senza neppure indicare le ragioni in fatto che, cristallizzate dalle sentenze di merito, avrebbero dovuto nel caso supportare utilmente una siffatta valutazione
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità deve essere specificamente argomentata, indicando le circostanze fattuali pertinenti; la deduzione generica e proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte adotta le conseguenti statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- Sono inammissibili per aspecificità i motivi di ricorso per cassazione che contestano la responsabilità o la configurabilità del reato senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, in particolare quando le questioni non siano state validamente devolute al giudice d'appello.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere formulata in modo generico per la prima volta in cassazione: occorre indicare le circostanze fattuali, risultanti dagli accertamenti di merito, che sostengono la particolare tenuità del fatto.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva non consentono una nuova valutazione di merito in cassazione quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e ha esaminato adeguatamente le deduzioni difensive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35055/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35056/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35057/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35059/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35060/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35061/2026 del 01/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →