Cassazione Penale, Sentenza n. 8032/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza per tentata rapina (29/10/2023), deducendo tre motivi: (1) violazione della legge processuale e delle garanzie difensive per mancata traduzione in lingua conosciuta all'imputato (inglese) di verbali di perquisizione, informazione di garanzia, verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore e degli atti successivi; (2) nullità della comunicazione ex art. 386 c.p.p. per incompletezza e mancata traduzione in inglese; (3) violazione della legge penale (artt. 56 e 628 c.p.) e processuale (art. 380 c.p.p.) con la dedotta illegittimità dell'arresto e della convalida per errata qualificazione del fatto come tentata rapina.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che le violazioni processuali contestate non fossero provate e, comunque, non previste a pena di nullità incidente sulla legittimità dell'arresto. È stato ricordato che in udienza l'arrestato fu assistito da un interprete e che non furono sollevate eccezioni all'epoca. Quanto alla qualificazione del fatto, il giudice ha correttamente valutato ex ante la sussistenza della fattispecie di tentata rapina: anche se nella tasca della persona offesa non fosse stato trovato nulla, ciò non escludeva il tentativo salvo che l'inesistenza dell'oggetto materiale sia assoluta e originaria. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La comunicazione prevista dall'art. 386 (relativa alle garanzie processuali) va effettuata correttamente, ma la sua eventuale incompleta traduzione non è stata dimostrata e non è stata ritenuta idonea a invalidare l'arresto nel caso concreto
Gli artt. 56 (tentativo) e 628 (rapina) sono stati interpretati nella linea giurisprudenziale che ammette il tentativo anche se l'oggetto materiale non è presente, salvo che la sua inesistenza sia assoluta e originaria; pertanto la qualificazione come tentata rapina è stata ritenuta plausibile
L'evento di convalida dell'arresto richiede che il giudice verifichi ex ante la sussistenza di elementi idonei a configurare uno dei reati richiamati; tale verifica si basa sulle informazioni note o conoscibili con ordinaria diligenza dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto
Norma richiamata nel contesto delle regole sulle garanzie procedurali e sulla convalida, implicitamente confermata nella prassi di verifica ex ante del giudice
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Autorizza la trattazione scritta in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la Corte ha proceduto secondo questa disposizione
art. 94, comma 2, decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, conv. legge 10 agosto 2023, n. 112)
Richiamata per la continuità applicativa delle norme procedurali che regolano la trattazione scritta; la Corte ha considerato applicabili le norme legislative menzionate
Consente la condanna per spese e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente infondata, la comminazione di una sanzione pecuniaria; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e all'ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- Il mancato perfezionamento o la mancata traduzione di atti procedurali non determina automaticamente la nullità dell'arresto: serve dimostrazione e, se non prevista a pena di nullità, l'omissione può non incidere sulla legittimità dell'arresto
- La presenza di un interprete in udienza può sanare profili di mancata comunicazione linguistica se non sono state tempestivamente eccepite dal difensore
- Il giudice che convalida l'arresto compie una valutazione ex ante fondata sulle informazioni che la polizia giudiziaria aveva o poteva avere con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto; non è richiesto che emerga la prova definitiva del reato
- In tema di tentata rapina, l'assenza temporanea o accidentale dell'oggetto materiale non esclude il tentativo: la non punibilità per inesistenza dell'oggetto si verifica solo se l'oggetto è originariamente e assolutamente inesistente
- Impugnazioni manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso
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