Cassazione Penale, Ordinanza n. 35073/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per truffa è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancanza di prova del contributo concorsuale nel delitto; 3) violazione di legge con riferimento alla configurabilità del delitto di truffa; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità a titolo di concorso, sia sotto il profilo causale sia soggettivo; 5) mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi generici e manifestamente infondati, perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già spiegato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e la condotta truffaldina. Anche il quinto motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva già espresso, sia pure implicitamente, una valutazione negativa sul trattamento più favorevole in ragione della gravità del fatto, della sua offensività e dei precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di truffa oggetto dell'affermazione di responsabilità e dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che la motivazione di merito aveva correttamente dato conto dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità.
Richiamato dalla Corte di merito per escludere un trattamento favorevole; la Cassazione considera tale valutazione coerente con la gravità del fatto e la pericolosità sociale dell'imputato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo apodittico le stesse argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., deriva dall'assenza di una reale correlazione tra le censure proposte e le rationes decidendi della decisione impugnata.
- In tema di truffa, è corretta la decisione di merito che espliciti in modo adeguato sia la condotta fraudolenta sia la sussistenza del dolo, rendendo infondate le censure sulla mancanza dell'elemento soggettivo o del contributo concorsuale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche in una richiesta di rivalutazione del merito, quando il giudice di merito abbia già espresso una motivazione, anche implicita, sorretta da argomenti non illogici.
- Il diniego di un trattamento più favorevole può essere sorretto da una valutazione complessiva della gravità del fatto, della sua offensività e della personalità desunta dai precedenti penali dell'imputato.
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