Cassazione Civile, Sentenza n. 23321/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Ministero)
La controversia
Una minore, nata in Italia e partorita da una cittadina italiana, era stata concepita all’estero mediante procreazione medicalmente assistita eterologa, senza apporto biologico della convivente della madre, che aveva però prestato il consenso al trattamento e al progetto genitoriale comune. Dopo il riconoscimento della minore da parte della madre biologica, la convivente aveva effettuato un ulteriore riconoscimento. L’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di annotarlo; le due donne avevano quindi chiesto al Tribunale di Terni la rettificazione dell’atto di nascita, l’annotazione del riconoscimento e l’attribuzione del doppio cognome. Il Tribunale, con decreto del 22 maggio 2019, aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello di Perugia, con decreto del 21 novembre 2019, aveva accolto il reclamo delle donne e rigettato quello incidentale del Ministero. Il Ministero ha proposto tre motivi di ricorso: con il primo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice avesse creato una forma di filiazione non prevista dalla legge e invaso la discrezionalità legislativa; con il secondo ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, dell’art. 269 c.c. e degli artt. 4, 5, 8 e 12 della L. n. 40 del 2004, affermando che la maternità e la filiazione presuppongono un rapporto biologico e che madre è soltanto colei che partorisce; con il terzo ha nuovamente denunciato la violazione degli artt. 4, 5, 8 e 12 della L. n. 40 del 2004, contestando che il consenso al progetto genitoriale possa fondare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, uno status filiationis per la genitrice intenzionale priva di legame biologico. Ha inoltre sostenuto che il mancato riconoscimento non lederebbe l’interesse della minore, già figlia della madre biologica, e che l’estensione della disciplina della PMA alle coppie omosessuali spetterebbe al legislatore.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: l’interpretazione della disciplina vigente, anche se evolutiva, non integra di per sé produzione normativa né invasione della discrezionalità legislativa; inoltre il giudice non è tenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale senza avere prima verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, richiamando l’indirizzo secondo cui, in assenza di un rapporto biologico, il consenso del genitore intenzionale non consente di instaurare il rapporto di filiazione fuori dai casi previsti dalla legge. La disciplina della L. n. 40 del 2004 deve essere letta unitariamente e non consente di ricavare dalle norme sullo status del nato un autonomo modello di filiazione intenzionale applicabile a coppie omosessuali; l’estensione di strumenti di riconoscimento compete al legislatore. La Corte ha quindi cassato il decreto della Corte d’appello di Perugia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda di rettificazione e riconoscimento. Ha compensato integralmente le spese dei tre gradi di giudizio per la peculiarità della questione e la complessità della vicenda giurisprudenziale.
Norme richiamate
L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 4, comma 3
il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con la L. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3, e con l’esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto
L’esclusione dalla PMA prevista per le coppie omosessuali concorre a impedire che, fuori dai casi stabiliti dalla legge, si costituisca mediante riconoscimento un rapporto di filiazione privo di legame biologico.
L. 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 4 e 5
la L. n. 40 del 2004, artt. 4 e 5 i quali escludono il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, assoggettando l’accesso alle altre tecniche al possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, costituiscono espressione delle scelte di fondo sottese alla disciplina in questione, consistenti nella configurazione delle predette tecniche come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimuovibile e nell’intento di garantire che il nucleo familiare scaturente dalla loro applicazione riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre
I requisiti di accesso alla PMA esprimono scelte sistematiche della legge, che ne delimitano l’ambito e non possono essere separati dalle regole sullo status del nato per ricavare un modello ulteriore di filiazione.
L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 8
La perdurante operatività delle linee guida sottese alla disciplina dettata dalla L. n. 40 del 2004 impedisce di desumere dalla stessa la configurabilità, anche al di fuori dei casi da essa previsti, di un rapporto genitoriale tra il nato ed il coniuge o il convivente del genitore che non abbia fornito alcun apporto biologico alla procreazione, in ossequio alla preminenza dell’interesse del minore al mantenimento di uno status filiationis corrispondente al progetto genitoriale concretizzatosi nella prestazione del consenso alla procreazione medicalmente assistita
La tutela dello status del nato nell’ambito della PMA opera entro i casi e i presupposti previsti dalla disciplina; non fonda, fuori da essi, la filiazione del partner consenziente privo di apporto biologico.
L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 9
non è possibile, in particolare, astrarre il disposto dell’art. 9 dal contesto in cui è inserito, per desumere dal divieto di anonimato per la madre biologica e dal divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o il convivente che abbia prestato il proprio consenso un principio generale in virtù del quale, ai fini dell’instaurazione del relativo rapporto, può considerarsi sufficiente il mero dato volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione o comunque dall’adesione ad un comune progetto genitoriale
Le regole dell’art. 9, riferite alle fattispecie disciplinate dalla legge, non sono suscettibili di essere isolate e trasformate in un principio generale per cui il consenso al progetto genitoriale basta, da solo, a costituire la filiazione.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30
La norma che regola la formazione dell’atto di nascita va letta congiuntamente con le disposizioni del codice civile che disciplinano la filiazione
La formazione dell’atto di nascita non è valutabile isolatamente: deve rispettare le regole sostanziali sulla filiazione e non può costituire un titolo autonomo per uno status non previsto da tali regole.
Non merita consenso, in contrario, il richiamo del decreto impugnato ad una recente pronuncia di questa Corte, che ha ritenuto ammissibile il riconoscimento dello stato di figlio nato dal matrimonio in favore di un minore nato a seguito di fecondazione assistita omologa post mortem, avvenuta mediante l’utilizzazione del seme crioconservato del coniuge della madre che, dopo aver prestato il proprio consenso a tale pratica, era deceduto prima della formazione dell’embrione (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13000): in tal caso, infatti, indipendentemente da ogni altra considerazione, non era in discussione l’esistenza di un rapporto biologico tra il nato ed il genitore d’intenzione
Il caso di PMA omologa post mortem non giustifica la filiazione intenzionale senza legame biologico: il precedente richiamato riguardava un genitore che aveva fornito i gameti e dunque aveva un rapporto biologico con il nato.
Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dai motivi accolti, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- La disciplina della procreazione medicalmente assistita va interpretata unitariamente, considerando i requisiti di accesso alle tecniche e le regole sullo stato del nato alla luce dei principi e delle finalità della legge; non è consentito isolare queste ultime per creare, fuori dai casi previsti, un autonomo modello di filiazione intenzionale.
- In assenza di un rapporto biologico con il minore, il consenso del partner al ricorso alla procreazione medicalmente assistita o l’adesione a un comune progetto genitoriale non sono, da soli, sufficienti a costituire il rapporto giuridico di filiazione, salvo i casi previsti dalla legge.
- L’interesse del minore non consente al giudice di estendere automaticamente le disposizioni sulla procreazione medicalmente assistita a fattispecie estranee al loro ambito; la scelta degli strumenti giuridici per tutelare il legame con il genitore intenzionale spetta al legislatore, nel bilanciamento dei diritti e dei principi coinvolti.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della discrezionalità legislativa non è configurabile quando il giudice interpreta e applica disposizioni esistenti, anche secondo criteri evolutivi; il vizio ricorre soltanto se il giudice crea una nuova norma esercitando attività di produzione normativa.
- Il giudice che reputi una norma suscettibile di più interpretazioni plausibili deve verificare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di promuovere la questione di legittimità costituzionale.
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