Cassazione Civile, Sentenza n. 23322/2021 del 23/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (genitrici)
La controversia
Le ricorrenti, genitrici del minore nato mediante procreazione medicalmente assistita, avevano chiesto al Tribunale di Bologna di interrompere i contatti tra il bambino, il genitore biologico e il compagno di quest’ultimo, deducendo che questi si presentavano come i suoi due padri e che la frequentazione era divenuta destabilizzante. La Family Court di Melbourne, con provvedimento del 23 agosto 2010, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della paternità del genitore biologico, attribuito alle ricorrenti la responsabilità genitoriale esclusiva e riconosciuto ai due uomini un diritto di visita, autorizzando il trasferimento del minore in Italia. Il Tribunale di Bologna rigettò la domanda il 17 luglio 2018; la Corte d’appello di Bologna rigettò il reclamo con decreto dell’8 luglio 2019, ritenendo sussistente la giurisdizione italiana e che la relazione del minore con i due uomini fosse un arricchimento, non un pregiudizio. Le ricorrenti proposero quattro motivi: con i primi due contestarono la qualificazione della domanda e la possibilità di far valere il provvedimento straniero senza la previa dichiarazione di efficacia richiesta dalla legge, sostenendo che non fosse stata decisa la richiesta di un ordine di protezione e che i due uomini non fossero legittimati a far valere il diritto di visita; con il terzo denunciarono la violazione dell’art. 64, lett. g), della L. n. 218 del 1995 quanto alla contrarietà all’ordine pubblico; con il quarto censurarono la valutazione delle prove e l’apparenza della motivazione. I controricorrenti proposero ricorso incidentale in due motivi: contestarono la giurisdizione italiana, invocando la residenza abituale del minore all’estero, e dedussero la novità delle domande relative all’ordine pubblico e al riconoscimento del provvedimento straniero.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso incidentale. Ha ritenuto applicabile la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, e non quella del 19 ottobre 1996, perché il giudizio era stato introdotto prima dell’entrata in vigore della convenzione più recente. La giurisdizione spettava all’autorità italiana: al momento della domanda il minore aveva in Italia il centro dei suoi affetti e interessi, frequentava regolarmente una scuola e una delle genitrici vi lavorava; cittadinanza e successivo trasferimento all’estero non mutavano la giurisdizione, determinata secondo la situazione esistente all’introduzione del giudizio. Ha inoltre escluso la novità delle deduzioni sull’ordine pubblico, qualificandole come difese e non come autonome domande o eccezioni in senso stretto. Ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, congiuntamente, rilevando che la controversia dipendeva dal riconoscimento dell’efficacia del provvedimento della Family Court sia quanto alla responsabilità genitoriale esclusiva, sia quanto al diritto di visita. In presenza di contestazioni, entrambe le parti avrebbero dovuto promuovere la dichiarazione di efficacia mediante il procedimento previsto dall’art. 67 della L. n. 218 del 1995 e dall’art. 30 del D.Lgs. n. 150 del 2011; il riconoscimento dello status genitoriale non poteva essere disposto incidentalmente nel giudizio sul diritto di visita. In mancanza di una valida dichiarazione di efficacia, né i resistenti potevano azionare il diritto di visita né le ricorrenti potevano far valere il carattere esclusivo della responsabilità genitoriale e l’illegittimità delle interferenze. Il difetto di legittimazione, rilevabile d’ufficio, impediva la prosecuzione del giudizio: la Corte ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono rimasti assorbiti. Spese di tutti e tre i gradi integralmente compensate; la Corte ha precisato che non si applicava il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
Norme richiamate
L. n. 218 del 1995, art. 42
La controversia in esame ha infatti ad oggetto l’adozione di provvedimenti a protezione di un minore, e pertanto, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 42 risulta assoggettata alla disciplina dettata dalla Convenzione della Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva nel nostro ordinamento con L. 24 ottobre 1980, n. 742.
I provvedimenti che perseguono una finalità di protezione del minore ricadono nella disciplina convenzionale individuata dall’art. 42 della L. n. 218 del 1995; per il giudizio in esame la Convenzione applicabile era quella dell’Aja del 5 ottobre 1961, poiché quella del 1996 non era ancora entrata in vigore quando la causa fu introdotta.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, art. 1
L’art. 5 della nuova Convenzione conferma peraltro la disciplina prevista dall’art. 1 di quella precedente, che attribuisce la giurisdizione all’autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale del minore.
La giurisdizione in materia di protezione del minore spetta all’autorità dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale.
Regolamento CE n. 2201/2003, art. 8
la quale stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
La competenza sulle domande relative alla responsabilità genitoriale si determina in base alla residenza abituale del minore alla data in cui l’autorità è adita.
art. 5 c.p.c.
Parimenti ininfluente risulta anche la circostanza che, nel corso del giudizio, le ricorrenti abbiano fatto ritorno in (OMISSIS), conducendo con loro il minore, non potendo trovare applicazione il principio di prossimità, operante esclusivamente in tema di competenza interna, ma quello della perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e rispetto ad essa restano irrilevanti i successivi mutamenti.
La giurisdizione si determina in base alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non è modificata dai successivi mutamenti, compreso il trasferimento del minore durante il giudizio.
L. n. 218 del 1995, art. 64
In sede di riconoscimento della sentenza straniera, la deduzione dell’idoneità della stessa a produrre effetti contrari all’ordine pubblico non è configurabile come un’autonoma domanda o come un’eccezione in senso stretto, ma come una mera difesa, risolvendosi nella negazione di uno dei requisiti cui la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64 subordina l’accoglimento della domanda, al cui accertamento il giudice deve procedere anche d’ufficio, ai fini della pronuncia sul merito della controversia.
La contrarietà all’ordine pubblico di una sentenza straniera attiene a un requisito del suo riconoscimento e può essere dedotta come mera difesa; il giudice ne verifica anche d’ufficio la sussistenza.
art. 345 c.p.c.
Essa può quindi essere proposta anche in comparsa conclusionale ed in sede di gravame, non essendo assoggettata alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 345 c.p.c.
La deduzione che una sentenza straniera produca effetti contrari all’ordine pubblico, essendo una mera difesa, non è soggetta alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c. e può essere formulata anche in sede di gravame.
L. n. 218 del 1995, art. 65
tale disposizione, nel prevedere il riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone ed all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, si limita infatti, al pari dell’art. 64 per le altre sentenze e dell’art. 66 per i provvedimenti di giurisdizione volontaria, ad individuare i requisiti di ordine sostanziale a tal fine occorrenti, senza affatto escludere la necessità di promuovere, in caso di contestazioni, il procedimento di cui all’art. 67.
Il riconoscimento automatico previsto per i provvedimenti stranieri relativi allo stato delle persone e ai rapporti familiari individua i requisiti sostanziali del riconoscimento, ma non elimina, in caso di contestazione, la necessità del procedimento previsto dall’art. 67.
L. n. 218 del 1995, art. 67
A fronte delle contestazioni insorte relativamente all’esecuzione della sentenza (OMISSIS), ed in assenza di una valida dichiarazione di efficacia della stessa, deve pertanto escludersi non solo la legittimazione dei controricorrenti ad azionare il diritto di visita loro riconosciuto, ma anche quella delle ricorrenti a far valere il carattere esclusivo della responsabilità genitoriale loro attribuita e la conseguente illegittimità delle interferenze causate dal comportamento dei due uomini.
Quando l’efficacia di un provvedimento straniero è contestata, la parte che intende fondarvi il proprio diritto deve ottenere la relativa dichiarazione di efficacia secondo il procedimento previsto dall’art. 67. In mancanza, nessuna delle parti può far valere in giudizio le statuizioni straniere da cui dipende la propria posizione.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30
In presenza delle contestazioni sollevate dal F. e dal W., o comunque degli ostacoli dagli stessi frapposti al pacifico e proficuo esercizio da parte delle ricorrenti della responsabilità genitoriale loro attribuita dal Giudice (OMISSIS), sarebbe dunque spettato alle stesse B.R. l’onere di assumere l’iniziativa finalizzata alla dichiarazione di efficacia della sentenza straniera, mediante la proposizione della domanda nelle forme previste dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30 richiamato dall’art. 67 cit.
La dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero contestato deve essere richiesta nelle forme processuali stabilite dall’art. 30 del D.Lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall’art. 67 della L. n. 218 del 1995.
art. 34 c.p.c.
in contrario, non vale richiamare l’art. 67, comma 3 che in riferimento all’ipotesi in cui la contestazione insorga nell’ambito di un processo caratterizzato da un diverso petitum riconosce al giudice la possibilità di pronunciare il riconoscimento con efficacia limitata al giudizio, trattandosi di una disposizione non riferibile alle sentenze riguardanti lo stato e la capacità delle persone, il cui accertamento rientra per legge tra le questioni pregiudiziali da decidersi necessariamente con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34 c.p.c.
L’accertamento dello status e della capacità delle persone, quando costituisce questione pregiudiziale, deve essere deciso con efficacia di giudicato e non può essere riconosciuto soltanto in via incidentale e limitatamente al giudizio.
art. 382, comma 3, c.p.c.
tale difetto di legittimazione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, escludendo in radice ogni possibilità di prosecuzione del giudizio, comporta la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.
Quando un difetto di legittimazione, rilevabile d’ufficio, esclude in radice la possibilità di proseguire il giudizio, la Cassazione cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La giurisdizione nelle controversie dirette a proteggere un minore si determina, secondo la disciplina applicabile, in base alla sua residenza abituale al momento in cui la domanda è proposta. La residenza abituale va individuata mediante una valutazione complessiva delle circostanze e del centro degli affetti e degli interessi del minore, non con un mero calcolo aritmetico della permanenza né in base alla cittadinanza.
- Il trasferimento del minore intervenuto dopo l’introduzione della causa non modifica la giurisdizione già radicata, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis.
- La deduzione di contrarietà all’ordine pubblico degli effetti di una sentenza straniera costituisce una mera difesa, non un’autonoma domanda o un’eccezione in senso stretto; può essere proposta anche in comparsa conclusionale e in gravame, e il giudice deve verificare d’ufficio il requisito del rispetto dell’ordine pubblico.
- Quando l’efficacia di una decisione straniera è contestata, anche le statuizioni in materia di capacità o rapporti familiari che possono beneficiare del riconoscimento automatico devono essere fatte valere attraverso il procedimento di dichiarazione di efficacia previsto dall’art. 67 della L. n. 218 del 1995. Il riconoscimento dello status non può essere disposto incidentalmente nel giudizio avente un diverso petitum, poiché la relativa questione pregiudiziale deve essere decisa con efficacia di giudicato.
- In assenza della dichiarazione di efficacia necessaria per il provvedimento straniero contestato, nessuna delle parti può fondare su di esso la propria legittimazione a far valere le statuizioni che le attribuisce; se tale difetto impedisce in radice la prosecuzione del giudizio, la Cassazione dispone la cassazione senza rinvio.
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