Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23319/2021 del 23/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione statale)

La controversia

Il Pubblico Ministero aveva chiesto, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396 del 2000, la cancellazione della trascrizione, eseguita il 18 ottobre 2017 dall’ufficiale di stato civile del Comune di Bari su richiesta trasmessa dall’Ambasciata d’Italia a Malta il 23 agosto 2017, dell’atto di nascita di un minore nato all’estero da una cittadina straniera e indicato nell’atto come figlio anche della sua partner, cittadina straniera iscritta all’A.I.R.E. del Comune di Bari. La nascita era avvenuta mediante fecondazione medicalmente assistita eterologa; la genitrice intenzionale non aveva un legame biologico con il minore. Il Ministero aderì alla domanda di cancellazione, mentre il Comune prese atto delle richieste e un’associazione intervenne chiedendo il rigetto. Dopo la rinuncia del Pubblico Ministero alla domanda, il Tribunale di Bari, con decreto del 21 maggio 2019, dichiarò estinto il procedimento, escludendo la legittimazione del Ministero a proseguirlo. La Corte d’appello di Bari, con decreto depositato il 3 febbraio 2020, rigettò il reclamo ministeriale: ritenne tempestiva l’impugnazione, riconobbe la legittimazione del Ministero, del Comune e dell’associazione e, nel merito, escluse che la trascrizione fosse contraria all’ordine pubblico. Il Ministero propose sette motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte d’appello creato una forma di filiazione non prevista dalla legge e invaso la discrezionalità legislativa; 2) violazione degli artt. 18 del D.P.R. n. 396 del 2000 e 16 e 95 della L. n. 218 del 1995, sostenendo che la trascrizione di una bigenitorialità omosessuale contrasta con l’ordine pubblico; 3) violazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 396 del 2000, dell’art. 269 c.c. e degli artt. 4, 5, 8 e 12 della L. n. 40 del 2004, assumendo che la maternità richieda un fondamento biologico e che la PMA sia riservata alle coppie di sesso diverso; 4) violazione dell’art. 8 della L. n. 40 del 2004 e dell’art. 1, comma 20, della L. n. 76 del 2016, contestando che l’unione civile consenta di attribuire lo status di figlio alla genitrice intenzionale; 5) violazione degli artt. 95 e 96 del D.P.R. n. 396 del 2000, per avere la Corte d’appello qualificato la controversia come questione di ordine pubblico anziché come domanda di rettificazione per difformità della trascrizione; 6) violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 396 del 2000, per avere riconosciuto la legittimazione del Comune benché il sindaco, quale ufficiale di stato civile, agisca come ufficiale di governo; 7) violazione dell’art. 105 c.p.c., per avere ammesso l’intervento dell’associazione, priva di un interesse giuridico qualificato. L’associazione propose ricorso incidentale contro il riconoscimento della legittimazione ministeriale al reclamo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi del ricorso principale. Ha escluso l’eccesso di potere giurisdizionale: la Corte d’appello aveva interpretato disposizioni vigenti e principi giurisprudenziali, senza creare una nuova norma; il giudice non è tenuto a sollevare una questione di costituzionalità prima di avere sperimentato un’interpretazione costituzionalmente orientata. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione del procedimento come rettificazione ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396 del 2000, poiché si contestava un errore nella trascrizione già effettuata, e non si chiedeva di decidere una controversia di stato né si era in presenza di un rifiuto alla trascrizione. Nel merito, ha confermato che, fuori dai casi di maternità surrogata, l’assenza di legame genetico o biologico non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione risultante da un atto di nascita validamente formato all’estero, quando il genitore intenzionale abbia prestato il consenso alla PMA. Le limitazioni della L. n. 40 del 2004 all’accesso alle tecniche operano nell’ordinamento interno, ma non costituiscono, di per sé, principi di ordine pubblico internazionale ostativi agli effetti dell’atto straniero. Il caso era distinto dalla surrogazione di maternità e dalle fattispecie in cui il minore, nato in Italia, era soggetto alla legge italiana. Ha accolto il sesto motivo: nella richiesta di cancellazione della trascrizione non era legittimato a contraddire il Comune, poiché il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, opera quale organo periferico dello Stato e gli atti sono imputabili all’amministrazione statale competente. Ha accolto anche il settimo motivo: l’associazione, in assenza di una rappresentanza normativamente riconosciuta degli interessi collettivi coinvolti, era portatrice soltanto di interessi diffusi o di fatto e non poteva intervenire ai sensi dell’art. 105 c.p.c. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’associazione. La Corte ha cassato il decreto nei limiti dei motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando inammissibili gli interventi del Comune e dell’associazione. Ha compensato integralmente le spese dei tre gradi, in ragione della peculiarità e della complessa evoluzione giurisprudenziale della questione.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. n. 396/2000

    In quanto fondata sull’allegazione della contrarietà della trascrizione alla disciplina dettata dalle predette disposizioni (le quali, prevedendo la trascrizione delle sole dichiarazioni di nascita relative a cittadini italiani nati all’estero, ne escludono la possibilità nel caso in cui il nato non abbia alcun collegamento con l’ordinamento italiano, non potendosi considerare figlio di un cittadino italiano), tale domanda trae origine da una difformità tra la situazione di fatto, quale dovrebbe essere nella realtà secondo la predetta disposizione, e quella annotata nel registro degli atti di nascita, causata da un errore asseritamente compiuto in sede di trascrizione, e non dà pertanto luogo ad una controversia di stato (nell’ambito della quale il Pubblico Ministero avrebbe peraltro rivestito soltanto la qualità di parte necessaria, senza essere legittimato a promuoverla: cfr. Cass., Sez. Un., 8/05/2019, n. 12193), ma proprio ad una delle controversie previste dal D.P.R. n. 396, art. 95

    L’art. 95 disciplina la domanda diretta a rimuovere una difformità tra la situazione giuridica rappresentata nell’atto dello stato civile e quella che, secondo la legge applicabile, dovrebbe risultare; il procedimento non costituisce, per ciò solo, una controversia sullo status.

  • art. 96 D.P.R. n. 396/2000

    Il giudizio in esame non trae infatti origine dall’impugnazione da parte di un interessato del rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, ma dalla domanda, proposta dal Pubblico Ministero ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 2, di cancellazione della trascrizione già effettuata in accoglimento della richiesta inoltrata dalle interessate a mezzo dell’Autorità diplomatica ai sensi degli artt. 15 e 17 medesimo D.P.R. n.

    La Corte individua la controversia nella richiesta di cancellare una trascrizione già eseguita, proposta ai sensi dell’art. 95, e distingue tale procedimento da quello originato dall’impugnazione del rifiuto di trascrizione; l’art. 96 non trasforma la domanda di cancellazione in una controversia di stato.

  • art. 451 c.c.

    Nella specie, pertanto, l’unico strumento utilizzabile ai fini della contestazione della legittimità della trascrizione dev’essere individuato nel procedimento di rettificazione, la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l’idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione.

    Le annotazioni nei registri dello stato civile hanno efficacia probatoria privilegiata, ma natura dichiarativa e non costitutiva dello status; la decisione resa nel procedimento di rettificazione non acquista quindi giudicato sulla sussistenza del rapporto di filiazione.

  • art. 105 c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 105 c.p.c., la legittimazione a spiegare intervento nel giudizio spetta ai soli soggetti titolari di un diritto incompatibile con quelli fatti valere dalle parti in causa o di un rapporto connesso con quello dedotto in giudizio o da esso dipendente, restando pertanto esclusi quelli portatori di interessi di mero fatto, quali gli interessi diffusi, i quali sono “adespoti”, e possono quindi essere tutelati in sede giudiziale soltanto se ed in quanto il legislatore attribuisca ad un ente esponenziale la tutela degli interessi dei singoli componenti una collettività, in modo tale da farli assurgere al rango di interessi “collettivi”.

    L’intervento è riservato a chi vanta un diritto incompatibile o un rapporto connesso o dipendente da quello dedotto in giudizio. Un’associazione non può intervenire per la sola titolarità di un interesse diffuso o di fatto, se la legge non le attribuisce la rappresentanza dell’interesse collettivo.

  • art. 1 D.P.R. n. 396/2000

    Tale principio deve ritenersi applicabile anche alla richiesta di cancellazione della trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, in ordine alla quale deve quindi escludersi la legittimazione a contraddire del Comune, non assumendo alcun rilievo, nella specie, la circostanza che quest’ultimo si sia costituito in ottemperanza all’ordine di chiamata in causa impartito in primo grado, dal momento che, contrariamente a quanto affermato dal decreto impugnato, l’unico soggetto abilitato a rappresentare le ragioni della trascrizione era l’Amministrazione cui spettava la relativa competenza.

    Nella controversia sulla cancellazione di una trascrizione, la legittimazione a contraddire spetta all’amministrazione statale titolare della competenza in materia, non al Comune, poiché il sindaco agisce come ufficiale di governo e non quale rappresentante dell’ente locale.

  • art. 8 L. n. 40/2004

    Alla stregua di tale chiarimento, può ritenersi che, al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l’insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all’estero non impedisca il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all’utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento: le limitazioni previste dalla L. n. 40 del 2004 costituiscono infatti espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di apprezzamento di cui il legislatore dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell’ordinamento interno, non è di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell’ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni.

    Nel caso di un atto di nascita validamente formato all’estero, il consenso del genitore intenzionale alla PMA può fondare il riconoscimento della filiazione anche senza legame biologico, fuori dalle ipotesi di maternità surrogata; i limiti interni di accesso alla PMA non costituiscono, in quanto tali, principi di ordine pubblico internazionale che impediscano gli effetti dell’atto straniero.

  • art. 12, comma 6, L. n. 40/2004

    Alla stregua di tale chiarimento, può ritenersi che, al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l’insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all’estero non impedisca il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all’utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento

    Il divieto della surrogazione di maternità delimita il principio di autoresponsabilità fondato sul consenso alla PMA; al di fuori della surrogazione, la mancanza di un legame genetico o biologico non impedisce di per sé il riconoscimento della filiazione risultante dall’atto straniero.

  • artt. 65 e 67 L. n. 218/1995

    Nel caso in esame, invece, analogamente a quanto accaduto in quello preso in considerazione dalla sentenza n. 19599 del 2016, il minore risulta cittadino straniero, e segnatamente britannico, in quanto nato all’estero da una cittadina britannica, sicché il riconoscimento del rapporto di filiazione con la genitrice c.d. intenzionale risultante dall’atto di nascita è necessariamente subordinato alla verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale, ai sensi della L. n. 218 cit., degli artt. 65 e 67.

    Gli effetti in Italia dell’atto straniero di nascita sono subordinati al controllo di compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale previsto dagli artt. 65 e 67.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., con la dichiarazione d’inammissibilità degl’interventi del Comune di Bari e della (OMISSIS).

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito, come ha fatto dichiarando inammissibili gli interventi.

Massime di principio

  • Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile è utilizzabile per contestare una trascrizione già eseguita quando si deduce una difformità tra la situazione che dovrebbe risultare secondo la legge e quella annotata; tale procedimento non equivale a una controversia sullo status e la relativa decisione non acquista giudicato sulla sussistenza del rapporto di filiazione.
  • La compatibilità con l’ordine pubblico internazionale di un atto di nascita validamente formato all’estero va valutata secondo i principi fondamentali dell’ordinamento, non identificandoli automaticamente con i limiti posti dalla legislazione interna all’accesso alla procreazione medicalmente assistita.
  • Fuori dai casi di maternità surrogata, l’assenza di un legame genetico o biologico non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione risultante da un atto straniero validamente formato, quando il genitore intenzionale abbia prestato il consenso all’utilizzazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita.
  • Nelle controversie sulla cancellazione della trascrizione di un atto di nascita, la legittimazione a contraddire spetta all’amministrazione statale competente per i registri dello stato civile; il Comune non è legittimato per il solo fatto che il sindaco abbia effettuato la trascrizione quale ufficiale di stato civile.
  • Ai sensi dell’art. 105 c.p.c., la titolarità di un interesse diffuso o di fatto non basta a legittimare l’intervento di un’associazione: occorre un diritto incompatibile, un rapporto connesso o dipendente, oppure una specifica attribuzione normativa della rappresentanza dell’interesse collettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFiliazioneRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileFamigliaInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.