Cassazione Civile, Sentenza n. 23320/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Pubblico ministero e amministrazione)
La controversia
Una donna partoriva in Italia una minore concepita all’estero mediante procreazione medicalmente assistita eterologa, senza apporto biologico della convivente, che aveva però prestato il proprio consenso al progetto procreativo. Dopo il riconoscimento della minore da parte della partoriente, la convivente effettuava a sua volta il riconoscimento; l’ufficiale di stato civile del Comune di Roma rifiutava di annotarlo. Le due donne ricorrevano al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000, chiedendo la rettificazione dell’atto di nascita, l’annotazione del riconoscimento e l’attribuzione alla minore del cognome di entrambe. Il Tribunale rigettava la domanda il 2 luglio 2019; la Corte d’appello di Roma accoglieva il reclamo con decreto depositato il 27 aprile 2020. Il Procuratore generale proponeva ricorso per un motivo, contestando la lettura della L. n. 40/2004 e sostenendo che il consenso e l’interesse della minore non fondassero il riconoscimento della madre non biologica e che fosse sufficiente l’adozione in casi particolari. Il Ministero proponeva sei motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per asserita creazione giudiziale di una forma atipica di filiazione; 2) violazione delle norme sullo stato civile e contestazione dell’impiego del procedimento di rettificazione, sostenendo che la controversia riguardasse lo status e dovesse svolgersi con rito ordinario; 3) violazione delle disposizioni sulla filiazione e sulla procreazione medicalmente assistita, negando che l’interesse della minore potesse prevalere sulla disciplina che collega la maternità alla partoriente e contestando che il consenso della madre intenzionale fosse sufficiente; 4) violazione delle norme di diritto internazionale privato e del limite dell’ordine pubblico; 5) violazione della disciplina delle unioni civili e dell’adozione, sostenendo che il riconoscimento non fosse consentito dalla legge; 6) violazione delle norme sull’attribuzione del cognome, in relazione alla statuizione sul doppio cognome.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale perché il motivo, pur prospettando una violazione di legge, non indicava in modo specifico le norme violate né sviluppava argomenti puntuali contro la motivazione della Corte d’appello, in violazione dei requisiti dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Sul ricorso del Ministero ha rigettato il primo motivo: la Corte d’appello aveva svolto un’attività interpretativa di disposizioni esistenti, senza creare una nuova norma né invadere la discrezionalità legislativa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo quanto alla scelta del procedimento: la controversia concerneva lo status e avrebbe dovuto essere trattata con rito ordinario, ma nel caso concreto avevano partecipato tutti i soggetti necessari, compreso il Pubblico Ministero, e non era stato allegato né dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dal rito camerale. Ha accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, affermando che la disciplina italiana della procreazione medicalmente assistita non consente, al di fuori dei casi previsti dalla legge, di costituire un rapporto di filiazione privo di legame biologico sulla sola base del consenso o del progetto genitoriale; la disciplina deve essere letta unitariamente e il giudice non può estenderne le regole a ipotesi escluse, sostituendosi al legislatore. Ha inoltre distinto il riconoscimento di atti stranieri, regolato nei limiti della compatibilità con l’ordine pubblico, dalla formazione in Italia di uno status secondo la disciplina interna. Il sesto motivo sul cognome è stato dichiarato assorbito, essendo caducata la statuizione principale sul riconoscimento. La Corte ha cassato il decreto d’appello nei limiti dei motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda di rettificazione e riconoscimento. Ha compensato integralmente le spese dei tre gradi di giudizio per la peculiarità e la complessa evoluzione giurisprudenziale della questione.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Tali modalità d’illustrazione del motivo non soddisfano i requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, la cui osservanza postula non solo l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche e soprattutto lo svolgimento di argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a spiegare le ragioni per cui determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata devono considerarsi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, risultando altrimenti impedito a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e illustrare in modo specifico, intelligibile ed esauriente perché la decisione impugnata se ne sarebbe discostata; censure generiche non consentono il controllo di legittimità e sono inammissibili.
art. 335 c.p.c.
Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, proposti separatamente ma aventi ad oggetto l’impugnazione medesimo decreto.
I ricorsi separati aventi a oggetto la medesima decisione sono riuniti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela infatti l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo.
La denuncia di un vizio processuale è rilevante se l’irregolarità ha arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non basta invocare la mera inosservanza astratta delle forme processuali.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dall’accoglimento del terzo, del quarto e del quinto motivo, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda.
Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c.
Nella specie, tuttavia, il procedimento, pur essendo stato trattato con il rito camerale prescritto dal D.P.R. n. 396 cit., art. 96, comma 3, è stato promosso nei confronti di tutti i soggetti legittimati, avendovi preso parte, oltre al Ministero dell’interno, in qualità di Amministrazione centrale cui è riconducibile l’attività dell’ufficiale di stato civile, non solo il minore ed il genitore biologico, ma anche il Pubblico Ministero, cui l’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3 riconosce la posizione di litisconsorte necessario nelle cause riguardanti lo stato delle persone.
Nelle cause riguardanti lo stato delle persone il Pubblico Ministero è litisconsorte necessario.
art. 250 c.c.
tale rifiuto trova infatti giustificazione nella disciplina dettata dal codice civile, richiamata dal D.P.R. n. 396 cit., artt. 42 e ss. conformemente a quanto stabilito dall’art. 449 c.c., che all’art. 250 consente il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio alla madre ed al padre, intendendo con il primo termine esclusivamente la donna che ha partorito il nato, come previsto dall’art. 269 c.c., comma 3;
Nel quadro normativo applicato dalla Corte, il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio spetta alla madre che ha partorito e al padre; la madre intenzionale priva di legame biologico non può effettuare il riconoscimento in base alla sola volontà procreativa.
art. 269, comma 3, c.c.
tale rifiuto trova infatti giustificazione nella disciplina dettata dal codice civile, richiamata dal D.P.R. n. 396 cit., artt. 42 e ss. conformemente a quanto stabilito dall’art. 449 c.c., che all’art. 250 consente il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio alla madre ed al padre, intendendo con il primo termine esclusivamente la donna che ha partorito il nato, come previsto dall’art. 269 c.c., comma 3;
La nozione di madre rilevante ai fini del riconoscimento è riferita alla donna che ha partorito il nato.
L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 4, comma 3
Tale frazionamento si pone in contrasto con l’unitarietà della disciplina in esame, volta ad adattare le modalità di costituzione del rapporto di filiazione alla diversa realtà determinata dalla procreazione medicalmente assistita, nei limiti in cui il ricorso alla stessa risulta consentito, al fine di porre rimedio a forme patologiche di sterilità o infertilità o di evitare la trasmissione di malattie genetiche: esso non può ritenersi autorizzato dalla portata circoscritta delle sanzioni comminate dalla legge per l’inosservanza dei predetti limiti, la quale non esclude, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, la necessità di un rapporto biologico, ai fini della costituzione del rapporto giuridico di filiazione tra il nato e colui che ha prestato il proprio consenso all’utilizzazione delle predette tecniche.
Le limitazioni legali all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono parte integrante della disciplina dello status: fuori dalle ipotesi previste dalla legge, il consenso alla pratica non basta a instaurare la filiazione in mancanza di un rapporto biologico.
L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 5
A fondamento di tali conclusioni, è stato osservato che a) nel caso in cui (come nella specie) il minore sia in possesso della cittadinanza italiana, in quanto, pur essendo stato concepito all’estero, sia nato in Italia da una cittadina italiana, la fattispecie è interamente regolata, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 33 dalla legge italiana, non presentando alcun elemento di estraneità all’ordinamento italiano, tale da giustificare il ricorso alla nozione di ordine pubblico internazionale, b) la L. n. 40 del 2004, artt. 4 e 5 i quali escludono il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, assoggettando l’accesso alle altre tecniche al possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, costituiscono espressione delle scelte di fondo sottese alla disciplina in questione, consistenti nella configurazione delle predette tecniche come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimuovibile e nell’intento di garantire che il nucleo familiare scaturente dalla loro applicazione riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre,
La disciplina dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita esprime, secondo la ricostruzione adottata dalla Corte, la scelta legislativa di limitarne l’impiego ai presupposti previsti e di configurare il nucleo familiare risultante secondo il modello con una madre e un padre; tali limiti non possono essere superati estendendo per via interpretativa gli effetti sullo status.
L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 8
in contrario, non può invocarsi il disposto della L. n. 40 del 2004, art. 8 il quale, nel prevedere che il nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio della coppia che ha espresso la volontà di farvi ricorso, dà per scontato che si tratti di una coppia di sesso diverso, conformemente a quanto previsto dal precedente art. 5.
La regola che attribuisce lo status di figlio della coppia che ha espresso il consenso alla procreazione medicalmente assistita opera, secondo la sentenza, nel contesto soggettivo definito dalla legge e non fonda una generale filiazione intenzionale per le coppie omosessuali.
L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 9
non è possibile, in particolare, astrarre il disposto dell’art. 9 dal contesto in cui è inserito, per desumere dal divieto di anonimato per la madre biologica e dal divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o il convivente che abbia prestato il proprio consenso un principio generale in virtù del quale, ai fini dell’instaurazione del relativo rapporto, può considerarsi sufficiente il mero dato volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione o comunque dall’adesione ad un comune progetto genitoriale,
I divieti di anonimato e di disconoscimento previsti dalla disciplina della procreazione medicalmente assistita non possono essere estrapolati dal loro contesto per ricavarne una regola generale secondo cui il consenso o il progetto genitoriale bastano a instaurare la filiazione.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 95
L’impugnazione del predetto rifiuto, traducendosi nella richiesta di un accertamento costitutivo in ordine allo status di una persona, dà quindi luogo ad una controversia di stato, che non può essere risolta attraverso il procedimento di rettificazione previsto dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95 dovendo il giudizio svolgersi nelle forme del rito ordinario di cognizione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati a contraddire alla domanda.
Il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile non è la via idonea quando l’impugnazione del rifiuto richiede un accertamento costitutivo dello status personale; la controversia deve essere trattata con rito ordinario e con la partecipazione dei soggetti legittimati.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 96, comma 3
Nella specie, tuttavia, il procedimento, pur essendo stato trattato con il rito camerale prescritto dal D.P.R. n. 396 cit., art. 96, comma 3, è stato promosso nei confronti di tutti i soggetti legittimati, avendovi preso parte, oltre al Ministero dell’interno, in qualità di Amministrazione centrale cui è riconducibile l’attività dell’ufficiale di stato civile, non solo il minore ed il genitore biologico, ma anche il Pubblico Ministero, cui l’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3 riconosce la posizione di litisconsorte necessario nelle cause riguardanti lo stato delle persone.
La Corte rileva che il procedimento era stato trattato con rito camerale ai sensi della disposizione, ma che l’errore sul rito non giustifica la cassazione in assenza di un concreto pregiudizio difensivo e quando hanno partecipato tutti i soggetti necessari.
L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 33
A fondamento di tali conclusioni, è stato osservato che a) nel caso in cui (come nella specie) il minore sia in possesso della cittadinanza italiana, in quanto, pur essendo stato concepito all’estero, sia nato in Italia da una cittadina italiana, la fattispecie è interamente regolata, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 33 dalla legge italiana, non presentando alcun elemento di estraneità all’ordinamento italiano, tale da giustificare il ricorso alla nozione di ordine pubblico internazionale,
Quando il minore è cittadino italiano ed è nato in Italia da cittadina italiana, la fattispecie è regolata dalla legge italiana, anche se il concepimento è avvenuto all’estero, e non occorre ricorrere alla nozione di ordine pubblico internazionale.
L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 16 e 65
Tale compatibilità, com’e’ noto, dev’essere valutata alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, nonché del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dello ordinamento in un determinato momento storico.
La compatibilità con l’ordine pubblico di atti o provvedimenti stranieri va valutata alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali e della loro concreta attuazione nella disciplina ordinaria e nel diritto vivente. La sentenza precisa inoltre che tale nozione, ai fini del riconoscimento di atti stranieri, è più ristretta di quella operante nell’ordinamento interno.
L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 20
La Corte costituzionale ha dichiarato a sua volta inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 20, e del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 29, comma 2, per contrasto con l’art. 2 Cost., art. 3 Cost., commi 1 e 2, 30 e art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui precludono alle donne omosessuali unite civilmente che abbiano fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita la possibilità di essere indicate, entrambe, quali genitori nell’atto di nascita, osservando che l’obiettivo del riconoscimento del diritto ad essere genitori di entrambe le donne unite civilmente non è raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità delle predette disposizioni, ma dev’essere perseguito per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale.
La disposizione non fonda il riconoscimento di entrambe le donne unite civilmente come genitori nell’atto di nascita; l’eventuale introduzione di tale possibilità è rimessa a una scelta normativa del legislatore.
L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d)
La Corte EDU, nell’esaminare un caso riguardante il rifiuto di uno stato membro di riconoscere il rapporto giuridico di filiazione tra un minore procreato mediante il ricorso alla maternità surrogata ed uno dei genitori, non avente alcun legame biologico con lo stesso, ha affermato che il diritto al rispetto della vita privata del minore richiede che il diritto interno offra la possibilità di un riconoscimento del legame di filiazione con il genitore d’intenzione, ma non anche che tale riconoscimento abbia luogo attraverso l’iscrizione nell’atto di nascita del minore; ribadito che la scelta degli strumenti per consentire tale riconoscimento rientra nel margine di apprezzamento degli Stati, ha precisato che esso può aver luogo anche in altro modo, come attraverso l’adozione, a condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l’effettività e la celerità della procedura.
Nel richiamo alla giurisprudenza europea e costituzionale, la sentenza considera l’adozione uno strumento potenzialmente idoneo al riconoscimento del legame con il genitore intenzionale, purché effettivo e celere; la tutela non comporta necessariamente l’iscrizione del genitore intenzionale nell’atto di nascita.
Massime di principio
- La denuncia di violazione di legge in cassazione deve indicare le norme asseritamente violate e spiegare in modo specifico e intelligibile il contrasto tra la decisione impugnata e tali norme; una critica generica all’impostazione della decisione è inammissibile.
- L’errata scelta del rito non determina di per sé la cassazione della decisione: il vizio processuale è deducibile solo se ha prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa; nelle controversie di status, inoltre, deve essere assicurata la partecipazione di tutti i soggetti necessari, compreso il Pubblico Ministero.
- Le disposizioni sulla procreazione medicalmente assistita e quelle sullo status del nato devono essere interpretate unitariamente, nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge; non è consentito ricavare da singole previsioni un modello generale di filiazione intenzionale estraneo ai casi disciplinati.
- Fuori dai casi previsti dalla legge, il consenso prestato al progetto procreativo non è sufficiente, in assenza di un rapporto biologico, a costituire il rapporto giuridico di filiazione attraverso il riconoscimento in Italia.
- L’interesse del minore non autorizza il giudice a estendere automaticamente le disposizioni sulla procreazione medicalmente assistita a fattispecie che ne sono escluse; l’individuazione di strumenti giuridici ulteriori per tutelare il legame con il genitore intenzionale spetta al legislatore, nel bilanciamento degli interessi coinvolti.
- La valutazione di compatibilità con l’ordine pubblico di un atto straniero va condotta considerando i principi costituzionali e sovranazionali come concretamente attuati nella legislazione ordinaria e nell’interpretazione giurisprudenziale; il riconoscimento di effetti a un atto straniero non implica che il medesimo status possa essere costituito in Italia in contrasto con la disciplina interna.
- Quando, a seguito della cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
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