Cassazione Penale, Sentenza n. 38860/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha respinto la sua istanza di concessione della sospensione condizionale della pena relativa alla condanna emessa il 18/11/2015 (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha sostenuto che, poicheù una precedente condanna per furto (07/11/2014) con pena sospesa era stata successivamente revocata in seguito a una seconda sentenza dichiarata estinta per esito positivo della messa alla prova, il giudice dell'esecuzione non poteva tenere conto di quella precedente condanna per escludere il beneficio. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 671, comma 3, c.p.p., sostenendo la possibile illegittimità costituzionale della norma percheé non prevedere il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale dopo la revoca di una precedente sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice della cognizione (Corte di appello di Lecce) aveva espresso un giudizio di merito negativo sulla meritevolezza del ricorrente (impossibilità di formulare una prognosi favorevole) motivato dall'esistenza di una successiva condanna per furto effettivamente intervenuta all'epoca. Quel giudizio di merito e la valutazione discrezionale circa la prevedibilità di recidiva sono intangibili e il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione per rivederli. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dell'art. 671, comma 3, c.p.p. nel caso concreto. Per questi motivi il ricorso e è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, in misura equitata in euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la revoca della precedente condanna rende il soggetto nuovamente meritevole; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato in quanto l'istanza chiedeva di modificare un giudizio di merito espresso dal giudice della cognizione, non di far valere una sopravvenienza di fatto che comporti automaticamente la concessione del beneficio.
art. 671, comma 3, cod. proc. pen.
La norma disciplina specifici interventi del giudice dell'esecuzione (es. riconoscimento della continuazione o del concorso formale). La Corte ha ritenuto il richiamo alla norma inconferente nel caso, rilevando che la norma non era stata invocata dal giudice dell'esecuzione e che, comunque, non incide sulla intangibilità del giudizio di merito giaù espresso dal giudice della cognizione.
Richiamato per ricordare che la concessione di benefici penali dipende dalla valutazione discrezionale del giudice della cognizione; la Corte ha sottolineato che il beneficio non costituisce un diritto automatico del condannato ma si fonda su una prognosi favorevole.
Collegato all'art. 163 in tema di disciplina dei benefici penali e della loro natura discrezionale: la Corte ha ribadito che la valutazione circa la meritevolezza rimane di competenza del giudice della cognizione.
Richiamato indirettamente in relazione ai "provvedimenti conseguenti" che il giudice dell'esecuzione può adottare; comunque tali poteri sono subordinati alla possibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole.
Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005 (Rv. 232610)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata per precisare che i casi nei quali il giudice dell'esecuzione può concedere benefici non sono limitati al solo art. 671, comma 3, c.p.p., ma rientrano tra i provvedimenti conseguenti ex art. 673 c.p.p.; resta comunque necessario un giudizio prognostico favorevole.
Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se il giudice della cognizione ha espresso un giudizio di merito negativo sulla prognosi di astensione dalla commissione di nuovi reati, tale valutazione e diviene intangibile e il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi per rivederla.
- La revoca successiva di una precedente condanna non comporta automaticamente il diritto alla sospensione condizionale della pena se la decisione originaria che ha negato il beneficio si fondava su una valutazione discrezionale di merito basata su elementi obiettivi esistenti all'epoca.
- L'art. 671, comma 3, c.p.p. non esaurisce le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione puoò intervenire, ma ogni intervento resta subordinato alla possibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole.
- Quando la precedente condanna sia stata annullata per profili che ne accertino la inesistenza o nullità radicale (e non solo revocata per violazione del divieto di bis in idem), il giudice dell'esecuzione potrebbe avere spazio per rivalutare la meritevolezza; in assenza di tale accertamento, la valutazione di merito permane.
- Per ottenere la riapertura della valutazione in sede esecutiva occorre dimostrare che il giudice della cognizione non ha deciso la meritevolezza nel merito o che sussistono fatti nuovi che incidono sulla prognosi, e non il mero fatto formale della successiva revoca di una sentenza precedente.
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