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Sentenza

Sentenza n. 1727/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento D.A.SPO. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di riesame dell’atto impugnato; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi; e per la conseguente condanna della Questura di Torino all’ostensione degli atti indicati nell’istanza di accesso;

Giustizia amministrativa202500614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento DASPO e successivo diniego dell'istanza di riesame, oltre al silenzio sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione alla rissa tra tifoserie verificatasi a Torino e il provvedimento con cui il Questore ha respinto l'istanza di revoca o riesame. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché eccesso di potere. Ha sostenuto, inoltre, di non aver partecipato agli scontri, affermando di trovarsi nella propria abitazione e producendo dati GPS, ricevute dei pedaggi autostradali e una consulenza tecnica di parte diretta a contestare l'identificazione effettuata mediante le videoriprese. In via subordinata ha dedotto la sproporzione del DASPO, sia per la durata biennale, superiore al minimo annuale, sia per l'ampiezza del divieto, esteso a manifestazioni sportive di ogni categoria e settore, in Italia e all'estero, nonché ai percorsi e luoghi di transito indicati nel provvedimento. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre insistito per l'accesso ai filmati posti a fondamento del DASPO; la videoregistrazione è stata depositata in giudizio a seguito dell'ordinanza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha rilevato anzitutto che l'amministrazione, esaminando l'istanza di riesame e le controdeduzioni del ricorrente, aveva riesercitato il potere e assicurato il contraddittorio, facendo venir meno ogni concreto pregiudizio procedimentale. Ha inoltre richiamato la natura cautelare e preventiva del DASPO, incompatibile con ritardi che possano compromettere la prevenzione di ulteriori episodi violenti, e ha osservato che l'amministrazione aveva comunque esplicitato le ragioni di necessità e urgenza, anche in vista del successivo derby. In ogni caso, il vizio non avrebbe comportato l'annullabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non avendo il ricorrente dimostrato che una partecipazione anticipata avrebbe potuto orientare diversamente la decisione; le sue difese erano state comunque esaminate in sede di riesame. Quanto alla contestata partecipazione agli scontri, il Collegio ha ritenuto non arbitraria la valutazione della Questura, fondata sulle immagini che mostravano il ricorrente insieme ad altri tifosi, con una cintura in mano e una barra occultata nella giacca. Il DASPO è stato qualificato come misura preventiva applicabile anche in presenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza necessità di un accertamento penale definitivo o di una prova oltre ogni ragionevole dubbio. È sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante, valutato secondo una logica probabilistica del più probabile che non. I dati GPS, la frequentazione della palestra e i dati dei pedaggi non sono stati ritenuti decisivi, poiché non escludevano l'uscita successiva o l'utilizzo di altri mezzi; anche la consulenza sulla statura non escludeva l'identificazione con il grado di certezza richiesto per una misura preventiva. Infine, il TAR ha ritenuto proporzionata la durata biennale, in ragione della gravità e della natura organizzata e violenta della rissa, nonché ragionevole l'estensione del divieto a manifestazioni calcistiche non professionistiche e a manifestazioni individuabili senza necessità di elencazione nominativa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 1, commi 1 e 2-bis, 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990

    Il giudice ha esaminato gli obblighi di buon andamento, correttezza e partecipazione procedimentale, escludendo che la mancata comunicazione di avvio avesse determinato un concreto pregiudizio, anche perché le difese dell'interessato erano state valutate in sede di riesame.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora (...) sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio non comporta l'annullamento quando l'amministrazione dimostri l'immutabilità dell'esito; nel caso concreto, la successiva partecipazione dell'interessato al riesame ha comunque escluso un pregiudizio sostanziale.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La richiesta di accesso ai filmati è stata trattata nel corso del giudizio e accolta con ordinanza istruttoria, con successivo deposito della videoregistrazione in atti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali nella pubblicazione della pronuncia.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa preventiva e cautelare, non una sanzione penale, e può essere adottato anche in presenza di un pericolo concreto o potenziale per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza che sia necessario un accertamento penale definitivo della responsabilità dell'interessato.
  • Per l'adozione del DASPO è sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante, valutato secondo una logica probabilistica di elevata attendibilità e non secondo lo standard penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo al DASPO non determina l'annullamento quando l'interessato abbia comunque potuto presentare difese esaminate dall'amministrazione in sede di riesame, oppure quando sia dimostrato che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento.
  • Il sindacato giurisdizionale sul giudizio di pericolosità posto a fondamento del DASPO resta circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o carenza istruttoria, poiché la valutazione del Questore implica ampia discrezionalità in materia di ordine e sicurezza pubblica.
  • La durata e l'estensione del DASPO sono legittime quando risultano proporzionate alla gravità, all'organizzazione e alla violenza dei fatti; il divieto può riferirsi anche a manifestazioni sportive non professionistiche e a categorie di eventi determinabili, senza necessità di elencare nominativamente ogni singola manifestazione futura.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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