Cassazione Civile, Ordinanza n. 36366/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore. La società ha proposto reclamo, poi respinto dalla Corte d'appello, sostenendo di non superare le soglie dimensionali per la fallibilità e deducendo che i bilanci degli ultimi tre esercizi dimostravano la non fallibilità per insufficienza di attivo, ricavi ed esposizione debitoria. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 15, comma 4, l.fall., perché i bilanci depositati avrebbero provato la mancanza dei requisiti di fallibilità; (2) violazione dell'art. 1 l.fall. e vizio motivazionale, sostenendo che, essendo la società in liquidazione e con attivo superiore al passivo, non poteva essere dichiarata fallita; (3) violazione dell'art. 1 l.fall. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte d'appello non avesse spiegato perché il debito fiscale fosse da considerare rilevante nonostante la dedotta mancata notifica di alcune cartelle. Le parti intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che, quando i bilanci degli ultimi tre esercizi siano motivatamente giudicati inattendibili, l'imprenditore resta onerato della prova della non fallibilità; la valutazione di inattendibilità operata dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, essendo fondata su circostanze concrete quali il deposito dei bilanci dopo la notifica dell'istanza di fallimento e la mancata indicazione di un ingente debito verso l'erario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non ha indicato in modo puntuale dove e come avesse provato che l'attivo superasse il passivo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per carenza di interesse, poiché risultava incontroverso che una parte significativa del debito erariale era stata ritualmente notificata ed era stata seguita da infruttuosa esecuzione, rendendo irrilevante la sorte del restante carico fiscale. Nulla sulle spese per mancanza di difese degli intimati. È stato inoltre disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Viene richiamato per affermare che la prova dei requisiti di non fallibilità grava sull'imprenditore quando i bilanci prodotti siano stati motivatamente ritenuti inattendibili; inoltre, l'eventuale stato di liquidazione non esclude di per sé la fallibilità.
È invocato dalla ricorrente come norma sui presupposti e sulla prova nel procedimento prefallimentare, ma la censura è respinta perché i bilanci non sono stati considerati attendibili.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
La censura di vizio motivazionale è dichiarata inammissibile quando non supera il vaglio di specificità o difetta di interesse.
Il ricorso deve contenere indicazioni specifiche degli atti e dei documenti rilevanti; la mera allegazione generica di fatti non è sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini della prova della non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi possono essere disattesi dal giudice di merito se risultano motivatamente inattendibili; in tale ipotesi l'onere di dimostrare il superamento o il mancato superamento delle soglie resta a carico dell'imprenditore.
- La valutazione di inattendibilità dei bilanci compiuta dal giudice del merito, ove sorretta da motivazione concreta, è censura di fatto non normalmente riesaminabile in sede di legittimità.
- Chi deduce in cassazione la violazione delle norme sulla fallibilità deve indicare specificamente gli elementi di prova già allegati e dimostrati nel giudizio di merito; la deduzione generica di essere in liquidazione o di avere un attivo superiore al passivo è insufficiente.
- Una censura sul mancato rilievo di determinati debiti è inammissibile per difetto di interesse se risulta comunque accertata l'esistenza di un debito rilevante, ritualmente notificato e rimasto insoddisfatto, idoneo a sorreggere la valutazione di insolvenza.
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