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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 4 a un raggruppamento temporaneo di imprese, con contestuale esclusione di altro concorrente e scorrimento della graduatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 4 e gli atti presupposti della gara per l’affidamento quinquennale del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale. Ha dedotto la violazione del D.M. 29 gennaio 2021 sui criteri ambientali minimi, del disciplinare di gara e dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016, sostenendo che l’amministrazione avrebbe aggiudicato il lotto al raggruppamento controinteressato senza verificare la conformità ai CAM delle macchine offerte. Ha inoltre lamentato l’elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026, l’illegittimo scorrimento automatico della graduatoria, la violazione della par condicio, dell’autovincolo, dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno mediante subentro o per equivalente. L’amministrazione e il raggruppamento controinteressato hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, rilevando che la ricorrente era divenuta terza classificata e non aveva contestato l’ammissione dell’operatore risultato secondo; il raggruppamento ha altresì dedotto l’acquiescenza alla precedente valutazione tecnica sui CAM e la mancata impugnazione dei relativi verbali. In camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza la formalità richiesta dall’art. 84 c.p.a.

La decisione

Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sebbene la dichiarazione non avesse la qualificazione formale della rinuncia richiesta dall’art. 84 c.p.a., essa ha manifestato sostanzialmente la perdita di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire né decidere d’ufficio il merito, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha esaminato l’eccezione di carenza di interesse e l’ha ritenuta fondata: la ricorrente, originariamente quarta nel lotto 4, era salita in terza posizione dopo l’esclusione del Consorzio CMF, ma aveva contestato soltanto l’aggiudicazione al raggruppamento primo classificato, senza impugnare l’ammissione dell’operatore collocato al secondo posto. Anche l’eventuale esclusione dell’aggiudicatario non avrebbe quindi consentito alla ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e la stipula, né sussisteva un interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Il ricorso sarebbe stato pertanto inammissibile per carenza di interesse anche ove non fosse intervenuta la rinuncia sostanziale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in applicazione della soccombenza virtuale, per € 3.000,00 oltre accessori in favore di ASUIT e di € 3.000,00 oltre accessori in favore del raggruppamento controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in esito alla camera di consiglio cautelare quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state avvisate.

  • art. 84 c.p.a.

    qualificazione formale richiesta per la rinuncia

    La dichiarazione resa in udienza non presentava la forma necessaria per una rinuncia formale al ricorso, ma è stata comunque valutata come manifestazione sostanziale della sopravvenuta perdita di interesse.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in via integrativa per la condanna alle spese in ragione della soccombenza virtuale.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili al rito relativo alle controversie in materia di appalti pubblici.

  • art. 119 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili, senza specifica ulteriore interpretazione nella decisione.

  • D.M. 29 gennaio 2021, Allegato 2, lett. b), n. 3

    Normativa sui criteri ambientali minimi per il servizio oggetto di gara, la cui violazione era stata dedotta ma non esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.

  • artt. 15 e 20 del disciplinare di gara

    Disposizioni della lex specialis invocate in relazione alla conformità ai CAM delle macchine offerte, senza esame di merito.

  • art. 59, comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Disposizione richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla non conformità dell’offerta, non scrutinata nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione resa dal ricorrente di non avere più interesse alla decisione, anche se non integra una rinuncia formale al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., comporta la sopravvenuta carenza di interesse quando manifesti in modo inequivoco la volontà di non coltivare ulteriormente la pretesa; il giudice deve dichiarare l’improcedibilità e non può decidere d’ufficio il merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • Nel contenzioso sugli atti di gara, l’interesse a ricorrere richiede che l’eventuale annullamento produca un’utilità concreta e attuale per il concorrente, consistente almeno nella possibilità effettiva di conseguire l’aggiudicazione o la rinnovazione della gara.
  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso della terza classificata che contesti esclusivamente l’aggiudicazione al primo classificato senza impugnare l’ammissione o la posizione del concorrente collocato al secondo posto, poiché l’esclusione dell’aggiudicatario determinerebbe lo scorrimento a favore del secondo classificato e non attribuirebbe alcuna utilità concreta alla ricorrente.
  • Ai fini della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, il giudice può esaminare sommariamente le questioni preliminari decisive, anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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