Cassazione Civile, Ordinanza n. 31154/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Nel giudizio ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c. il Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento sanitario favorevole al riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla visita di revisione, ma aveva anche condannato l'INPS alle spese processuali e alle spese di consulenza tecnica d'ufficio. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto la statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, dell'art. 24 della l. n. 794 del 1942, del D.M. n. 585 del 1994 e della l. n. 1051 del 1957, oltre a vizio di motivazione. In sostanza lamentavano che il giudice di merito avesse liquidato i compensi senza applicare gli scaglioni previsti e senza considerare l'aumento del 30% per gli atti depositati telematicamente e redatti con tecniche informatiche idonee a facilitare consultazione, ricerca testuale e navigazione, né avesse indicato il criterio di liquidazione adottato.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'aumento del compenso per deposito telematico con tecniche informatiche agevolative è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile in base a un apprezzamento di fatto sulle modalità concrete di redazione degli atti, ed è censurabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni della decisione. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva specificato quali tecniche informatiche fossero state in concreto usate nella redazione degli atti. Poiché il procedimento era connotato da semplicità e snellezza, era coerente una motivazione che liquidasse le spese senza dare espressa giustificazione della mancata applicazione dell'aumento tariffario discrezionale. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma processuale che ha consentito l'omologazione dell'accertamento sanitario nel procedimento previdenziale
art. 111 Cost.
base del ricorso per cassazione avverso la statuizione sulle spese
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
parametro dei motivi dedotti in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione
parametri per la liquidazione dei compensi professionali
D.M. n. 37 del 2018, art. 1, lett. b
prevede un possibile aumento del 30% del compenso per atti depositati telematicamente e redatti con tecniche informatiche agevolative, aumento rimesso alla valutazione del giudice
art. 24 della l. n. 794 del 1942
richiamato a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese
richiamato dalla parte ricorrente in tema di liquidazione dei compensi
l. n. 1051 del 1957
richiamata dalla parte ricorrente in tema di liquidazione delle spese
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'aumento del compenso previsto per gli atti depositati telematicamente con tecniche informatiche che agevolino la consultazione non costituisce un automatismo, ma è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- In sede di legittimità la censura sulla mancata applicazione dell'aumento tariffario è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico le tecniche informatiche concretamente utilizzate e rende verificabili le ragioni del mancato riconoscimento.
- Quando il procedimento è semplice e snello, la liquidazione delle spese può essere motivata anche in modo sintetico, senza un'espressa confutazione della mancata applicazione di incrementi tariffari discrezionali implicitamente esclusi.
- La doglianza relativa alla violazione dei parametri forensi non può essere accolta se si risolve in una critica astratta alla liquidazione, priva dell'indicazione concreta degli elementi di fatto su cui il giudice avrebbe dovuto fondare l'aumento richiesto.
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