Sentenza del 18/05/2016 n. 10188 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la fattura emessa per la TIA relativa al 2006 e, in particolare, l’assoggettamento a tariffa delle superfici dello stabilimento destinate allo stoccaggio e alla lavorazione delle pelli, oltre a quelle adibite a uffici e servizi. La contribuente sosteneva che le aree produttive, in quanto collegate a rifiuti speciali, dovessero essere escluse e contestava la legittimità del regolamento comunale sull’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Con il primo motivo denunciava la mancata disapplicazione del regolamento; con il secondo contestava che la questione della non assimilabilità fosse stata considerata un motivo aggiunto inammissibile; con il terzo lamentava l’omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza dell’assimilazione. P. S.p.A. aveva inoltre eccepito un giudicato esterno e riproposto la questione della non autonoma impugnabilità della fattura.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. L’eccezione di giudicato esterno è stata ritenuta non adeguatamente autosufficiente, perché il controricorso non riportava il contenuto della sentenza invocata né indicava quando fosse stata notificata e fosse passata in giudicato. È stata dichiarata inammissibile anche la riproposizione della questione sull’impugnabilità della fattura: riguardava il merito del ricorso originario e, poiché la CTR l’aveva risolta sfavorevolmente a P. S.p.A., questa avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato. I primi due motivi sono stati giudicati inammissibili: la ricorrente non aveva dimostrato, indicando e riportando gli atti pertinenti, di avere già dedotto la questione dell’illegittimità del regolamento e quella della non assimilabilità nel giudizio di merito. Inoltre, non aveva offerto elementi idonei a superare l’orientamento giurisprudenziale seguito dalla CTR, secondo cui, nel periodo transitorio, i Comuni conservavano il potere di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani e la relativa deliberazione consentiva la riscossione anche quando il produttore affidasse lo smaltimento a terzi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formulato come vizio di motivazione, contestava in realtà la soluzione giuridica della CTR; i dati sulle superfici risultavano pacifici e la tariffazione era fondata anche sulla riduzione convenzionale dell’80% prevista per le superfici miste delle concerie. La ricorrente è stata condannata a rifondere a P. S.p.A. 2.500 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori se dovuti. Nulla sulle spese nei confronti del Comune. Sentenza della CTR Toscana n. 8/29/10, depositata il 26 gennaio 2010, confermata; decisione della Cassazione del 10 marzo 2016, depositata il 18 maggio 2016.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 49, e D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g) (disciplina TIA e assimilazione dei rifiuti)
l'istituzione, ad opera del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al previgente D.Lgs. n. 507 del 1993 , non ha fatto venir meno, per tutta la durata del periodo transitorio dalla sua entrata in vigore... il potere regolamentare dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani, secondo le indicazioni del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), concludendo quindi nel senso che "la deliberazione comunale di assimilazione costituisce, nel periodo transitorio, titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento".
Nel periodo transitorio considerato, il passaggio dalla tassa sui rifiuti alla TIA non eliminava il potere comunale di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani. Se esiste una deliberazione comunale di assimilazione, essa può fondare la riscossione nei confronti del produttore anche quando questi affidi a terzi lo smaltimento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ultimo comma
se è vero che il potere del giudice tributario di disapplicare i regolamenti illegittimi posti a fondamento della pretesa impositiva può essere esercitato anche d'ufficio - ciò può avvenire a condizione che detti atti siano rilevanti ai fini della decisione, ciò che comporta che la disapplicazione non può essere effettuata allorchè prescinda completamente dai motivi d'impugnazione dedotti in relazione all'atto impositivo
Il giudice tributario può disapplicare d’ufficio un regolamento illegittimo posto a fondamento della pretesa, ma soltanto se la questione è rilevante rispetto ai motivi di impugnazione. La parte che sostiene di averla già sollevata deve indicare con precisione gli atti del giudizio di merito che lo dimostrano.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
invero non più applicabile al presente giudizio - avente ad oggetto ricorso per cassazione notificato il 6 luglio 2010 avverso sentenza della CTR della Toscana depositata il 26 gennaio 2010 - in quanto norma ormai abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d).
La disposizione sui quesiti di diritto e di fatto non era applicabile al ricorso in esame, poiché era stata abrogata prima della sua proposizione.
Codice di procedura civile, art. 360-bis, n. 1
il ricorso è inammissibile (n. 1) "quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa".
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento della Corte e il ricorrente non apporta argomenti che giustifichino la conferma o il mutamento di tale orientamento.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
essendo, come è noto, l'erroneità della motivazione in diritto (peraltro nella fattispecie in esame insussistente), passibile di correzione da parte della suprema Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , u.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione in diritto, senza che ciò renda fondato un motivo che, presentato come vizio motivazionale, contesti in realtà la soluzione giuridica adottata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non basta affermare che una questione era stata già sollevata nel merito: occorre indicare e riportare gli atti rilevanti, così da consentire alla Corte di verificarlo direttamente.
- La disapplicazione d’ufficio di un regolamento comunale non è automatica: il regolamento deve essere rilevante per decidere le censure proposte contro l’atto impositivo.
- Nel quadro normativo e nel periodo transitorio esaminati, una deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani poteva giustificare la riscossione anche se il produttore affidava lo smaltimento a terzi.
- Un motivo formalmente presentato come difetto di motivazione è inammissibile se mira, in sostanza, a contestare una questione di diritto; la cassazione può correggere la motivazione giuridica nei limiti previsti dalla legge.
- Chi intende contestare in cassazione una questione già decisa in appello deve confrontarsi con la giurisprudenza richiamata dal giudice e fornire argomenti idonei a metterla in discussione.
- Un’eccezione di giudicato esterno va documentata in modo autosufficiente, riportando il contenuto della decisione invocata e gli elementi necessari a verificare il suo passaggio in giudicato e la rilevanza nel processo.
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